Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CARRU’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/se.44te>le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinv dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 13 novembre 2023 del Tribunale di Torino che, quale giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
a due reati di tentato furto in abitazione aggravato, ai sensi degli art 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commessi il 22 marzo e 1’8 april 2019 in Loano e Pietra Ligure, e al reato di tentato sequestro di persona, ai dell’art. 605 cod. pen., commesso 1’8 aprile 2019 in Loano, giudicati dalla Cort appello di Genova con sentenza del 10 maggio 2022, definitiva il 3 aprile 2023;
a più reati di furto aggravato in abitazione, anche nella forma tentata sensi degli artt. 56, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commessi i aprile, 5, 8 e 23 ottobre 2018, 26 febbraio, 25 e 27 marzo e 4 aprile 201 Torino, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Cor appello di Torino con sentenza del 28 settembre 2022, definitiva l’11 maggio 2023
al reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624-bis primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 4 agosto 2020 a Roma, giudicato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 25 maggio 2022, definitiva il 10 maggio 2023.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato la sussistenza degli eleme sintomatici del medesimo disegno criminoso solo tra i reati sub 1 e 2, distanti tra loro pochi giorni, in ordine ai quali ha ridetermiNOME la pena finale in anni ci mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 2.814,00 di multa, così quantific pena base per il reato di cui al capo 1 della sentenza sub 1, aumentata di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 268,00 di multa, per il reato di cui a 3 della sentenza sub 1, fermo restando gli ulteriori aumenti per i reati satellite gi individuati dai giudici della cognizione.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, rilevato che la pena finale per i reati sub 1 e 2 fose superiore al limite di anni quattro di reclusione di cui all’art. 53 leg novembre 1981, n. 689, ha rigettato la richiesta di sostituzione della detentiva con quelle sostitutive.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legg penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe quantificato gli aumenti di pena
i reati in continuazione sub 2 in misura superiore di quanto già disposto dal giudice della cognizione, che aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione interna.
Così facendo, il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente ridetermiNOME una pena finale superiore al limite di anni quattro di reclusione di cui all’art. 53 legge n. 689 del 1981, rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dal testo del provvedimento non risulta con chiarezza l’entità della pena base determinata dal giudice dell’esecuzione a metà della pag. 3 del provvedimento impugNOME ed indicata come riferita al capo 1 della sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova del 10.5.2022 riportata come indicata sub. 2, ma riportata in realtà a pag. 1 dell’ordinanza impugnata al punto 1).
Non è chiara nemmeno l’entità dei singoli aumenti per continuazione relativi agli altri reati indicati a pag. 3 ai punti 1 e 2 genericamente come “reati satellite” senza alcuna specificazione di essi ne’ a pag. 1 né nel resto del provvedimento, sicché, in conformità alle conclusioni del Procuratore generale, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Torino per nuovo giudizio sull’istanza, rimanendo assorbita la doglianza inerente la possibile sostituzione della pena.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.
Così deciso 1’8/05/2024