Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17483 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il 26/04/1982
avverso l’ordinanza del 28/10/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di NOME COGNOME intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione con le seguenti sentenze:
sentenza del Tribunale di Messina n. 1031 del 2018, emessa in data 15 maggio 2018 e divenuta irrevocabile il 18 giugno 2020, con cui è stato condannato alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione e 500 euro di multa, poiché riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 1, 624, 625, n. 2 e 5, cod. pen., commesso in Saponara (ME) tra il 25 marzo 2014 e il 6 aprile 2014;
b) sentenza del Tribunale di Catania n. 714 del 2018, emessa in data 9 febbraio 2018 e divenuta irrevocabile il 29 luglio 2023, con cui è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e 200 euro di multa, poiché riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 1, 624, 625, n. 2 e 7, cod. pen., commesso in Belpasso (CT) tra il 13 marzo 2014 e il 16 marzo 2014;
Il Tribunale di Catania ha ritenuto che il ricorrente, in sede di richiesta di applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., si sia limitato a elencare una serie di dati inidonei a giustificare il riconoscimento della continuazione, in violazione dei principi dettati dalla giurisprudenza secondo i quali chi chiede il riconoscimento della continuazione in executivis, ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti, al di là del mero dato della prossimità cronologica ovvero della omogeneità dei beni giuridici aggrediti.
Nonostante le sopra indicate sentenze siano relative a fatti di furto, commessi in concorso con NOME COGNOME su slot-machines, in “apprezzabile contiguità temporale”, il Tribunale ha ritenuto che i reati contro il patrimonio commessi dal condannato, insieme a molti altri, fossero indicativi solamente di “un’abitualità criminale e di ripetute scelte di vita del condannato sistematicamente ispirate alla violazione delle norme vigenti” meritevoli di un’ulteriore valutazione della sua pericolosità sociale.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di un unico motivo.
Con tale motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. sulla ritenuta assenza di un medesimo disegno criminoso e il vizio motivazionale della decisione così assunta che è in contrasto con un’altra pronuncia emessa dal medesimo Tribunale, con la quale è stata riconosciuta la continuazione nei confronti del correo per le medesime sentenze.
Pur non sussistendo in capo all’istante un onere di allegazione, il difensore del condannato aveva indicato una serie di circostanze che il Tribunale non ha adeguatamente valutato ovvero l’identità dei reati e le medesime modalità delle relative condotte criminose, il breve lasso temporale in cui tali condotte sono state poste in essere, la natura omogenea degli illeciti commessi e lo scopo di lucro che rappresentava il fine di tutti i fatti contestati.
Ancora, il ricorrente denuncia l’illogicità della motivazione nella parte in cui i Tribunale, nonostante sia stata riconosciuto l’omogeneità delle condotte e l’assenza di uno iato temporale tra i delitti di cui alle condanne sopra riportate, ha comunque rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., con riguardo a tali sentenze, laddove al concorrente nel reato invece è stata accolta.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spaziotemporale degli illeciti, rappresentano indici rivelatori, ove si tratti di stabilire medesimi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), da cui non si può prescindere giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azi criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Se 1, n. 34502 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264294-01).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unici disegno criminoso – includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita e ogni altro aspetto grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimes
all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, a patto però che il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione esaustiva e
congrua, esente da vizi e travisamenti logici (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991,
COGNOME Rv. 187740-01).
Appare opportuno, inoltre, ricordare i seguenti princìpi di diritto che questo
Collegio nel caso in esame intende ribadire secondo i quali
«il condannato che invoca l’applicazione della disciplina della continuazione “in executivis” ha un mero
interesse all’allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità de reati a una preventiva programmazione unitaria, sicchè, non configurandosi un
onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice»
(Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Rv. 283083-01) e che
“l’ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con
riferimento a singoli gruppi di reati commessi all’interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla
similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale”
(Sez. 1, n.
15625 del 10/01/2023, Rv. 284532-01)
Nel caso di specie, il Tribunale di Catania non ha preso in specifica considerazione i fatti oggetto delle intervenute condanne, né in debita considerazione la data di loro consumazione e gli altri indicatori già sopra indicati, limitandosi ad affermare che i fatti di reato di cui alle sentenze sopra riportate erano stati commessi solo quale espressione dell’abitualità a delinquere del condannato, senza considerazione alcuna sul fatto che al concorrente nei medesimi fatti di reato tale continuazione è stata, invece, riconosciuta.
Il Tribunale, in conclusione ha espresso una valutazione assertiva, che non soddisfa l’obbligo giudiziale di motivazione e che è stata assunta in violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità sin qui richiamata alla quale il Tribunale si dovrà adeguare.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza Catania. impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Così deciso il 28/01/2025
Il Consigliere estensore