Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24280 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a STAITI il 29/04/1960
avverso l’ordinanza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17/12/2024, la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione avanzata da NOME COGNOME con riguardo ai reati oggetto delle sentenze meglio specificate nel provvedimento impugnato.
In particolare la Corte di appello aveva preso in esame le due sentenze indicate nell’originaria istanza, in particolare la sentenza in data 24/11/1996 del Tribunale di Locri, irrevocabile il 07/07/1999, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 e la sentenza in data 17/06/2017 della Corte di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 26/05/2015, per il reato di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90, commessi in Messina dal 1986 al 12/04/2000; a seguito di estensione dell’istanza, formulata dall’interessato, dopo avere dato termine, la Corte territoriale aveva poi preso in esame anche la sentenza in data 16/06/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 16/06/2023, per il reato di cui agli artt. 99, 416-bis cod. pen. e 3 l.n. 146/2006, commessi sino al 2010.
Il giudice dell’esecuzione riteneva che tra i fatti oggetto di queste tre sentenze non fossero ravvisabili gli indici di un previo disegno criminoso che li avvincesse tutti.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di NOME COGNOME
2.1 Con un primo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., evidenziando che, dopo avere acquisito la terza sentenza, con ordinanza in data 07/11/2024 la Corte di appello aveva preso atto del fatto che in realtà la richiesta di estensione della valutazione ex art. 81 cod. pen. non era limitata solo alla sentenza in data 16/06/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 16/06/2023, per il reato di cui agli artt. 99, 416-bis cod. pen. e 3 l.n. 146/2006, commessi sino al 2010, ma riguardava anche altre sentenze meglio specificate nella memoria depositata all’udienza del 03/12/2024 e riprodotta nel ricorso.
Il provvedimento impugnato aveva omesso di pronunciarsi anche su queste decisioni.
2.2 Con un secondo motivo hanno lamentato la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso con riguardo ai fatti presi in esame.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso depositando memoria scritta e ha chiesto di accogliere solo il primo motivo di ricorso annullando con rinvio limitatamente all’omessa valutazione delle sentenze diverse dalla sentenza in data 24/11/1996 del Tribunale di Locri, irrevocabile il 07/07/1999, dalla sentenza in data 17/06/2017 della Corte di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 26/05/2015 e dalla sentenza in data 16/06/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 16/06/2023, per le quali già il medesimo disegno criminoso era stato escluso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Dall’esame degli atti emerge che l’originaria istanza aveva ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza in data 24/11/1996 del Tribunale di Locri, irrevocabile il
07/07/1999, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 e la sentenza in data 17/06/2017 della Corte di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 26/05/2015, per il reato di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90.
Fissata l’udienza in camera di consiglio e avviato il procedimento di esecuzione, con ordinanza in data 04/06/2024 la Corte di appello di Reggio Calabria aveva ammesso l’istante ad estendere la richiesta ad altri titoli esecutivi.
Con successiva memoria del 04/11/2024, depositata nel procedimento di esecuzione, la difesa di COGNOME aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione anche con riguardo alle sentenze di condanna a suo carico, indicate ai numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del provvedimento di cumulo del Procuratore Generale.
Aveva argomentato sulle ragioni poste a fondamento della richiesta e aveva allegato le sentenze.
La Corte di appello in funzione di giudice dell’esecuzione si Ł limitata ad esaminare l’originaria domanda, relativa a due sole sentenze, nonostante avesse autorizzato l’estensione dell’oggetto dell’istanza.
Il provvedimento, pertanto, ha omesso di pronunciarsi alla luce della successiva richiesta sulla complessiva sussistenza del vincolo della continuazione anche con i fatti oggetto della successiva.
Tale omessa pronuncia produce un vizio che investe l’intera decisione e non consente di pronunciarsi sulla legittimità della pronuncia relative alle sentenze esaminate, perchØ gli elementi ex art. 81 cod. pen. vanno presi in esame dalla lettura complessiva di tutte le sentenze, in ossequio al principio per il quale «nel procedimento introdotto da un incidente d’esecuzione Ł ammissibile la precisazione o l’integrazione della domanda, che sia incompleta o carente nell’indicazione dell’oggetto materiale del “petitum”, effettuata dalla parte interessata, d’iniziativa o su sollecitazione del giudice dell’esecuzione, in un momento successivo alla sua proposizione, atteso che siffatto procedimento, ancorchØ sottoposto alla disciplina del giudizio d’impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., non ha natura d’un tale giudizio e quindi non Ł improntato al rispetto nØ del principio devolutivo nØ delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d’impugnazione, trattandosi, invece, d’un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell’interesse della giustizia, il concreto contenuto dell’esecuzione» (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Marseglia, Rv. 280217 – 01).
3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al fine di una complessiva rivalutazione dell’istanza di riconoscimento della continuazione tra tutti i fatti oggetto dell’originaria domanda, come successivamente integrata con la memoria del 04/11/2024.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Così Ł deciso, 21/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME