Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2914 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2914 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/07/2025 del TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 luglio 2025 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati accertati con due gruppi di sentenze (tutte) emesse dal medesimo Tribunale ed aventi ad oggetto plurime fattispecie di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.
I reati sono stati separatamente unificati in base all’epoca di commissione delle violazioni, rispettivamente, nel 2023 (sentenze di cui ai nn. da 1 a 4) e nel 2019 (sentenze di cui ai nn. 5 e 6).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione unificato i reati di cui sopra (tutti giudicati con le forme del giudizio abbreviato) senza applicare ai reati satellite la riduzione prevista per il rito alternativo.
Nella quantificazione della pena finale, separatamente operata in relazione ai due gruppi, la predetta diminuzione Ł stata riconosciuta solo per i reati piø gravi sulla cui pena sono stati individuati gli aumenti, senza alcun riferimento alla diminuzione per il giudizio abbreviato.
Il Procuratore generale ha chiesto annullamento con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Nell’accogliere l’istanza di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod.
proc. pen., il giudice dell’esecuzione ha diviso i reati oggetto della richiesta in due distinti gruppi.
Per i due commessi nel 2019 (sentenze di cui ai nn. 5 e 6) ha determinato la pena base per il reato piø grave di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2019, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile l’8 novembre 2021, in un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, previa riduzione per la scelta del rito, e l’aumento per la fattispecie unificata (oggetto della sentenza del Tribunale di Roma del 26 marzo 2019, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 21 aprile 2022) in sei mesi di reclusione e 500 euro di multa, senza alcuna precisazione in punto di riduzione per il giudizio abbreviato.
Per i reati commessi nel 2023 (sentenze nn. da 1 a 4) ha individuato la pena piø grave in quella inflitta con sentenza del Tribunale di Roma del 22 giugno 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 15 marzo 2024,nella misura di un anno, un mese, dieci giorni di reclusione e 2.000 euro di multa, previa riduzione per il rito e disposto l’aumento per i reati di cui alle altre sentenze nella misura di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma del 21 giugno 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 1° aprile 2024), sei mesi di reclusione e 800 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma del 7 aprile 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 10 giugno 2024), tre mesi di reclusione e 200 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma del 30 maggio 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 24 settembre 2024), senza alcuna specificazione relativamente alla riduzione per il rito alternativo.
Pertanto, pur avendo il giudice dell’esecuzione puntualmente motivato sul riconoscimento del vincolo e sui criteri di determinazione della pena finale, non Ł stato precisato se gli aumenti a titolo di continuazione sono stati operati al netto o al lordo della dovuta riduzione perl’intervenuta definizione dei giudizi all’esito di giudizio abbreviato.
Sul punto, correttamente il Procuratore generale ha richiamato il principio di diritto pacificamente applicabile alla fattispecie, ossia quello per il quale «in tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., Ł soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum”. (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De, Rv. 281617 – 01; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 – 01; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 245915 – 01; Sez. 5, n. 11874 del 06/10/2000, COGNOME, Rv. 218574 – 01; Sez. 1, n. 15409 del 17/02/2004, Pennisi, Rv. 227929 – 01).
L’operazione di riduzione, quindi, avrebbe dovuto chiaramente risultare dal percorso motivazionale seguito dal giudice dell’esecuzione e, in sua assenza, l’esame dell’istanza deve essere nuovamente devoluta alla cognizione del Tribunale di Roma affinchØ precisi, previa verifica delle eventuale già praticata riduzione per il giudizio abbreviato, il calcolo della pena complessiva.
Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente al calcolo della pena complessiva, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Roma (da individuarsi tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al calcolo della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME