Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11633 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11633 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/09/2025 della Corte d’appello di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;
rilevato che con il primo motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata copiosamente nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, attribuendo alla distanza temporale tra i fatti di cui alle sentenze sub 1) con quelli, ritenuti invece unificati per continuazione, di cui alle sentenze sub 2) e 3)valore ostativo assoluto;
ritenuto detto motivo manifestamente infondato, oltre che aspecifico, poichØ il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra la condotta di partecipazione all’associazionecriminosa di cui alla sentenza sub 1) (quasi un ventennio), la diversità di correi, a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonchØ temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;
ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537);
richiamato altresì, con specifico riferimento alla continuazione trareatoassociativo ereatifine, il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio
criminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430), ciò che non ricorre nel caso in scrutinio, per le ragioni appena richiamate;
quanto al secondo motivo, il Giudice dell’esecuzione – nel ritenere la congruità degli aumenti così come parametrati dal giudice di merito per i reati posti in continuazione di cui alle sentenze sub 2) e 3) – si Ł mosso nell’alveo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell’esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, deve individuare quello piø grave – cioŁ, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale Ł stata inflitta la pena piø grave – e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli eventualmente già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).Si Ł inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280216). Inoltre, si Ł chiarito che quando, operata la scelta della pena base nel rispetto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermare l’entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello piø grave, in relazione a cui Ł stata individuata la pena base (conferma in sØ rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede di cognizione; ciò che Ł avvenuto nel caso in esame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente