Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50572 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50572 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALAGONIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Catania, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati di associazione di stampo mafioso aggravato, nonché di concorso in estorsione aggravata, giudicati con due sentenze divenute irrevocabili.
Ritenuto che i motivi proposti dal difensore, AVV_NOTAIO (inosservanza di legge in relazione all’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. – primo motivo; inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. – secondo motivo; mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione – terzo motivo), rappresentano doglianze manifestamente infondate perché deducono asserito vizio di motivazione che non emerge dall’esame del provvedimento impugnato (terzo motivo: cfr. p. 2 e 3) e prospettano, quanto alla lamentata inosservanza di legge, enunciati ermeneutici in contrasto con la pacifica giurisprudenza di legittimità.
Considerato, infatti, che in relazione al secondo e terzo motivo, è costante l’indirizzo di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. n. 710 del 12/02/1992, Ozzeni, Rv. 189470) secondo il quale l’art. 671 nuovo cod. proc. pen. contiene una precisa ed incontestabile causa di preclusione all’applicazione della continuazione in sede esecutiva, costituita dalla circostanza che, in sede di cognizione, risulti già esclusa l’applicabilità della relativa disciplina.
Ritenuto, invero, che il giudice dell’esecuzione non può svolgere sindacato o controllo sulla correttezza, o meno, della decisione del giudice della cognizione, dovendosi interpretare in senso restrittivo la disposizione del citato art. 671, in quanto derogatrice del principio generale che, in sede di esecuzione, non si possono mettere in discussione le statuizioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali divenuti esecutivi.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023