Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6140 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6140 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Saronno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del Tribunale di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, Prima Sezione Penale, dichiarava inammissibile l’istanza proposta da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato dalla sentenza n. 4072/25 emessa dal Tribunale di Milano in data 7 febbraio 2025 irrevocabile in data 6 maggio 2025 (portata in esecuzione con NUMERO_DOCUMENTO) e le contravvenzioni già unite dal vincolo della continuazione con precedente ordinanza n. 1199/2025 emessa dal Giudice dell’esecuzione in data 10/7/2025.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, l’interessato ha proposto ricorso con l’atto a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico articolato motivo, il vizio, ex art. 606 lett. b), c) d e) cod. proc. pen., pe erronea applicazione degli art. 81 cod. pen., 666, 671 e 125 cod. proc. pen. per aver dichiarato inammissibile l’istanza depositata dal condannato contravvenendo al principio di diritto secondo cui è consentita al Giudice dell’esecuzione la rivalutazione di un provvedimento reso in sede di cognizione.
2.1. Evidenzia il ricorrente che la preclusione alla cognizione del Giudice dell’esecuzione deve intendersi li,mitata alle questioni di fatto già esaminate dal
Giudice di merito e poste a fondamento dell’esclusione dell’istituto della continuazione, restando salvi e ancora sindacabili tutti i fatti sopravvenuti o, comunque, non trattati nel giudizio di merito.
Il ricorrente si sofferma sulle sentenze integrali allegate all’istanza ex art. 666 cod. proc. pen. che consentono al Giudice dell’esecuzione di avere contezza dei titoli dei reati per cui il COGNOME è stato condannato (art. 10 comma 2 e 3 I. 14/2017 e art. 76 d.lgs. 159/2011), degli anni di commissione delle contravvenzioni (2022-2024), del provvedimento violato dal COGNOME (ordinanza del Questore che vieta l’accesso al COGNOME a determinate zone del Comune di Milano emessa nel 2022 e rinnovata negli anni a seguire sino alla detenzione), dello stile di vita del condannato (disoccupato, che bivaccava nella stazione della metropolitana ove dormiva e raccoglieva denaro per procurarsi cibo e sostanza stupefacente).
Evidenzia il ricorrente che il COGNOME è assiduo assuntore di cocaina ed eroina e che tale circostanza costituisce il collante, unitamente alle particolari disagiate condizioni di vita, di tutte le contravvenzioni emesse dal COGNOME all’interno del medesimo disegno criminoso; inoltre, che con ordinanza emessa in data 10 luglio 2025, il Giudice dell’esecuzione, riconoscendo la continuazione, a fronte di un cumulo materiale che applicava al COGNOME una pena complessiva di oltre anni tre di arresto, ha determinato la pena continuata a mesi quattro di arresto.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOMENOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che, a norma dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati.
Tale possibilità in sede esecutiva, tuttavia, ha carattere del tutto sussidiario, perché suppone che, come espressamente previsto dall’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., l’applicazione della disciplina della continuazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
Su tale punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’esclusione da parte del giudice della cognizione del medesimo disegno criminoso, in quanto accertata in forza della res judicata sostanziale, esercita la
medesima efficacia preclusiva della condanna, e non può essere superata dalla considerazione di nuovi elementi non valutati in precedenza (Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, COGNOME, non mass. sul punto), a differenza di quanto avviene nel caso di statuizioni del giudice dell’esecuzione in materia di continuazione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841).
Il giudice dell’esecuzione adito, pertanto, non può omettere di verificare se la richiesta di applicazione in sede esecutiva del reato continuato sia meramente riproduttiva di analoga istanza già respinta dal giudice della cognizione.
Nel caso di specie, il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 4072/25 emessa in data 4 febbraio 2025 ed irrevocabile in data 6 maggio 2025, ha espressamente escluso l’applicazione della disciplina della continuazione con riguardo alle sentenze per analogo titolo di reato riportate nel certificato del casellario giudiziale (v. penultimo capoverso pag. 3 sentenza richiamata).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 14 g naio 2026.