La continuazione nel diritto penale: i limiti del ricorso in Cassazione
La continuazione rappresenta un istituto cardine del sistema sanzionatorio italiano, permettendo l’unificazione delle pene per reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è illimitato e deve seguire precise scansioni processuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che la richiesta di continuazione non può essere riproposta dinanzi al giudice dell’esecuzione se è già stata oggetto di valutazione e rigetto durante il processo di merito.
La disciplina della continuazione tra reati
L’istituto della continuazione permette al condannato di beneficiare di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale delle pene. Questo accade quando più violazioni della legge penale sono legate da un unico progetto criminale. La valutazione sulla sussistenza di tale legame spetta primariamente al giudice della cognizione, ovvero colui che decide sulla colpevolezza durante il processo ordinario.
Il ruolo del giudice della cognizione
Durante il dibattimento, la difesa ha l’onere di allegare gli elementi che dimostrano l’unicità del disegno criminoso. Se il giudice di merito valuta questi elementi e decide di respingere la richiesta, tale statuizione entra a far parte della sentenza di condanna. In questo scenario, l’unico strumento per contestare il diniego è l’appello o il ricorso per cassazione contro la sentenza stessa.
Il rigetto dell’istanza di continuazione e le sue conseguenze
Nel caso analizzato, il ricorrente ha tentato di ottenere il riconoscimento della continuazione rivolgendosi al giudice dell’esecuzione dopo che la condanna era diventata definitiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che la questione era già stata affrontata e risolta negativamente dal tribunale territoriale in una precedente sentenza. La reiterazione dell’istanza in fase esecutiva è stata dunque considerata inammissibile.
Il principio di diritto espresso è chiaro: non è possibile utilizzare la fase dell’esecuzione per rimediare a una mancata impugnazione tempestiva della sentenza di merito. Se il punto relativo alla continuazione è già stato deciso, la decisione non può essere messa in discussione se non attraverso i canali ordinari di impugnazione previsti per la fase di cognizione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato l’inammissibilità evidenziando la carenza di specificità dei motivi di ricorso. Gli argomenti addotti dalla difesa sono stati giudicati inconferenti rispetto alla motivazione del giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo aveva correttamente rilevato che l’istanza non presentava elementi nuovi, ma si limitava a riproporre una questione già giudicata. La definitività della statuizione sulla continuazione impedisce al giudice dell’esecuzione di tornare sul punto, a meno che non emergano fatti nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici di legittimità sottolineano l’importanza del rispetto delle fasi processuali. Il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento serve da monito: la strategia difensiva riguardante la continuazione deve essere esaurita nella fase di merito, poiché la fase esecutiva non costituisce un terzo grado di giudizio per questioni già ampiamente dibattute e risolte.
Cosa succede se il giudice di merito nega la continuazione?
Bisogna impugnare la sentenza di condanna nei termini previsti dalla legge, altrimenti la decisione diventa definitiva e non può essere più contestata.
Si può chiedere la continuazione al giudice dell’esecuzione?
Sì, ma solo se la questione non è stata già valutata e respinta dal giudice durante il processo di merito o se emergono nuovi elementi di fatto.
Perché un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Accade quando i motivi sono generici, non pertinenti alla legge o quando si tenta di ridiscutere questioni già risolte in precedenza senza nuovi elementi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50921 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50921 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla leg in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, che sono del tutto inconferenti con la motivazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione, che h ritenuto l’istanza inammissibile in quanto meramente reiterativa di istanza continuazione già valutata e respinta dal giudice della cognizione del procedimento terminato con la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 24 febbraio 2022, statuizione in punto d continuazione che avrebbe dovuto, pertanto, essere contestata mediante la eventuale impugnazione di tale sentenza, contestazione che non può essere riproposta in sede di esecuzione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.