Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18963 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18963 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Cetraro il 24/10/1986
avverso la sentenza emessa il 24 aprile 2024 dalla Corte d’appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo 1) (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e rideterminato la pena per il capo 10 (artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) in anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa, confermando le pene accessorie.
NOME COGNOME ricorre per cassazione e, con un unico motivo, deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 81 cod. pen. e 627 cod. proc. pen. e di motivazione
in relazione all’applicazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione interna. Sostiene, infatti, che, come emerge dalla stessa sentenza rescindente, il ricorrente è stato ritenuto responsabile di un unico episodio, ascritto al capo 10), episodio che la stessa Corte di cassazione ha ritenuto insufficiente a integrare l’ affectio societatis richiesta in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In via subordinata, si deduce anche la mancanza di motivazione in relazione alla individuazione della pena base e all’aumento applicato per la continuazione interna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Rileva, infatti, il Collegio che né dalla sentenza impugnata né da quella di primo grado emergono elementi per ritenere con certezza che la condotta contestata al capo 10) si sia manifestata attraverso due distinte cessioni di sostanza stupefacente. La stessa sentenza impugnata, infatti, utilizza il termine ‘episodio’ con riferimento alla condotta in esame, termine che pare potersi riferire ad un unico fatto.
Pertanto, considerata anche l’equivocità della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. le pagine 742 e ss.) da cui risulta che il ricorrente si è limitato alla ricezione del denaro nella sola circostanza descritta dai Giudici di merito, deve ritenersi che la Corte territoriale ha illegittimamente ravvisato una continuazione interna alla condotta contestata al capo 10).
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione a tale capo di imputazione. I l trattamento sanzionatorio può essere rideterminato in questa sede, previa eliminazione dell’aumento di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., in anno quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. Ai sensi dell’art. 29 cod. pen. , va disposta la sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea per la durata di anni cinque. Stante la rideterminazione della pena inflitta, inferiore alla soglia di anni cinque, v a, infine, revocata la pena accessoria dell’interdizione legale (art. 32 cod. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell’art. 81 cod. pen. con riferimento al capo 10) e ridetermina la pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, sostituendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e revocando la pena dell’interdizione legale
Così deciso il 5 marzo 2025.