Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18953 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Albania il 14/06/1983;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Matera, in composizione monocratica ed funzione di giudice dell’esecuzione, del 20/12/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Matera, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda, proposta nell’interesse di NOME COGNOME diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera n.173/2021 (irrevocabile il 12 luglio 2023) e con quella del Tribunale di Matera n.689/2023 (divenuta irrevocabile il 21 novembre 2023).
In sintesi, il giudice dell’esecuzione ha osservato che non vi erano elementi per ritenere che i reati accertati con le due sentenze sopra indicate fossero l’espressione di un unico disegno criminoso.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen insistendo per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice dell’esecuzione nel respingere la sua richiesta; al riguardo osserva che, con la istanza, aveva specificamente dedotto che i fatti di cui alla sopra indicata sentenza n.689/2023 erano stati commessi ed accertati nella medesima circostanza di tempo e di luogo nella quale erano stati accertati quelli di cui alla sentenza n.173/2021. In particolare, con la seconda sentenza il Giudice per le indagini preliminari aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole dei delitti di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione (uniti sotto il vincol della continuazione), mentre la seconda sentenza aveva riconosciuto l’imputato colpevole (oltre che del possesso di arnesi atti allo scasso) del danneggiamento delle autovetture occupate dagli agenti dì polizia (persone offese nell’altro procedimento), reato che quindi era stato commesso nel medesimo contesto di tempo e di luogo. Anche tali reati, in sede di cognizione, sono stati considerati uniti dal vincolo della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, risulta condivisibile la censura sul carattere apparente della motivazione svolta dal giudice dell’esecuzione in relazione al mancato riconoscimento della identità del disegno criminoso fra i reati oggetto delle due sentenze indicate in premessa. Il contenuto del provvedimento è, infatti, essenzialmente costituito da brani e massime giurisprudenziali, che, tuttavia, non vengono, poi, ancorati alle peculiarità fattuali del caso concreto (Sez. 4, n. 4348 del 30/9/2014, COGNOME, Rv. 260314), atteso che il Tribunale insiste nell’astratto riferimento alla necessaria dimostrazione dell’unicità dei disegno criminoso ed alla insufficienza, a tal fine, della contiguità cronologica, senza, peraltro, mostrare di aver precedentemente considerato né la tipologia dei reati giudicati (commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo) e, soprattutto, del fatto che il danneggiamento riguardava le autovetture nelle quali si trovavano gli operanti, vittime del tentato omicidio e delle lesioni accertate con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari sopra indicata.
Deve poi aggiungersi che in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto dì prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito (Sez. 1, n. 2867 dell’ 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285809 – 01). Orbene, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha anche omesso di valutare l’eventuale rilevanza dell’avvenuto riconoscimento della continuazione, in sede di cognizione, tra i reati giudicati con le due sentenze sopra indicate.
Da quanto sopra esposto, conseguono l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa persona fisica (v. sentenza Corte cost. n. 183 del 2013), per nuovo motivato esame dell’istanza dell’odierno ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.