Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6767 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6767 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
COGNOME NOME nato a CERCOLA il 18/12/1965 avverso l’ordinanza del 13/09/2024 della Corte d’appello di Napoli sentita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. COGNOME
NOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13 settembre 2024, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna del medesimo COGNOME, l’una emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 20 ottobre 2020, la seconda emessa il 12 novembre 2021 dalla medesima Corte di Appello e la terza emessa sempre dalla Corte di Appello di Napoli il 28 settembre 2022.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato lamentando violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e travisamento della prova raggiunta nel procedimento culminato con la sentenza 7081/20 che ha riconosciuto l’unicità del disegno criminoso fra i fatti commessi fra il marzo e il dicembre 2018.
In particolare, il ricorrente evidenziava come l’ordinanza impugnata avesse errato nel ritenere che le condotte sanzionate con le sentenze 7081/20 e 8783/21 fossero riconducibili a gruppi criminali differenti, in ambiti territoriali differenti, poichØ le estorsioni commesse nel marzo-dicembre 2018, così come quelle commesse nel maggio-giugno 2018 sarebbero tutte riconducibili al gruppo COGNOME; al fine del riconoscimento della continuazione sarebbe irrilevante la differente identità dei correi.
Quanto, poi, alla sentenza n.14159/22, sebbene il fatto estorsivo fosse risalente al 2016 e posto in essere nell’interesse di tale NOME COGNOME in ambito territoriale di Barra, le argomentazioni non sarebbero – a parere del ricorrente- sufficienti a sostenere il rigetto dell’istanza.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
1.1 In tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicchØ il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, Ł tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, Palermo, Rv. 285809)
Tae principio discende dalla necessaria considerazione che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame (Sez.1, n. 54106 del 24/3/2017, COGNOME, Rv. 271903).
Il provvedimento impugnato, pertanto, si pone in aperto contrasto con i principi di cui sopra, in quanto il giudice dell’esecuzione ha ritenuto insussistente l’invocato vincolo della continuazione fra estorsioni commesse in marzo e dicembre 2018, già fra loro ritenute espressione di un medesimo disegno criminoso nella sentenza di condanna, ed estorsioni commesse nel maggio e giugno del medesimo anno, anche queste ultime ritenute avvinte dal giudice della cognizione nel vincolo della continuazione, senza confrontarsi con le valutazioni espresse sul punto dai giudici di merito e senza motivare, dunque il proprio opposto convincimento.
Non solo, dunque, i fatti estorsivi di cui alla sent. 7081/2020 sono stati commessi all’interno del medesimo arco temporale in cui sono stati commessi i fatti, analogamente estorsivi, di cui alla sent. 8783/2022, ma fra i due gruppi di reati – separatamente considerati – Ł già stato riconosciuto durante il giudizio di cognizione il vincolo della continuazione, pertanto, come richiesto dalle pronunce richiamate, la Corte di Appello di Napoli avrebbe dovuto impegnarsi in uno sforzo motivazionale maggiore per superare tali due indicatori di unicità del disegno criminoso e pervenire alla esclusione dell’invocato vincolo.
1.2 Per contro, la motivazione dell’impugnato provvedimento circa la esclusione del vincolo per i fatti di cui alla sentenza sub 3) n. 14159/2022 della Corte di Appello di Napoli Ł convincente, stante l’ampio lasso temporale intercorso fra i fatti di cui a tale pronuncia e quelli oggetti delle altre condanne, fra cui intercorrono circa due anni e della circostanza che vennero commessi dal Bosso con soggetti differenti e al servizio di clan camorristici differenti; tale rigetto, poi, non si pone in contrasto con alcun accertamento di segno contrario effettuato in sede di cognizione.
Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli limitatamente ai delitti di estorsione di cui alle sentenze n. 7081/2020 e 8783/21 della Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai delitti di estorsione di cui alle sentenze n. 7081/20 e 8783/21 della Corte di Appello di Napoli e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 15/01/2025
Il Presidente NOME COGNOME