Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34731 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34731 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata nell’interesse d NOME COGNOME con la quale era stata chiesta l’applicazione della disciplina della continuazione in relazione alle pene inflittegli con le nipve sentenze analiticamente indicate nel provvedimento.
Con riguardo ai primi otto titoli (sentenze nn. 1-8 dell’ordinanza), il giudice ha ritenuto l’istanza mera riproposizione di quella rigettata, in sede esecutiva, dalla Corte di assise di appello di Catania il 16 marzo 2015.
Con riguardo all’ultimo dei provvedimenti oggetto della richiesta (contrassegnata dalla lett. B) – sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta dell’Il luglio 2004, irrevocabile il 24 novembre 2015) – ha evidenziato come il vincolo della continuazione fcisse stato già riconosciuto, in sede di cognizione, con i delitti di cui alle sentenze di cui ai nn. 1) e 4), con la conseguente applicazione della pena di tre mesi 1i reclusione e 150 euro di multa.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, 4irticolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge con riguardo agli artt. 125, comma 3 e 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.
Ha evidenziato come il riconoscimento parziale della continuazione in sede di cognizione, con conseguente formazione di cumuli distinti, non risulti ostativo al riconoscimento del vincolo in sede di esecuzione.
La circostanza non avrebbe precluso lo scioglimento dei cumuli parziali e una nuova deliberazione unitaria.
A tale proposito, ha richiamato giurisprudenza conforme di questa Corte di legittimità che, nel caso in cui venga riconosciuto il vincolo della cOntinuazione in sede esecutiva, impone di procedere allo scioglimento del cumulo relativo ai reati già unificati, eventualmente, in sede di cognizione, individuando la pena per la violazione più grave con i criteri di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Nel caso di specie non vi erano preclusioni al riconosicimento della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza di cui alla lett. B) e tutti gli a già unificati, non ostando, in tal senso, l’intervenuto riconoscinn del vincolo con i soli reati di cui alle sentenze nn. 1) e 4). nto (parziale)
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Non ricorrevano, pertanto, le condizioni per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza.
Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento cel ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come segnalato anche dal Procuratore generale nella requ sitoria scritta, deve essere affermato che l’avvenuto riconoscimento rharziale della continuazione tra il reato di cui alla sentenza sub B) e quelle di cui ai nn. 1) e 4) non determina, in alcun modo, l’inammissibilità per una preclusione derivante dal giudicato, dell’istanza volta al riconoscimento della continuazione ànche con altri reati giudicati con altre sentenze.
In tal caso, infatti, laddove venisse ravvisato il vincolo della continuazione, occorrerebbe procedere allo scioglimento del cumulo giuridico precedentemente individuato e, successivamente ricomporlo con l’unificazione dei reti per i quali il vincolo venga ritenuto configurabile.
In sostanza, si tratta di fare applicazione del principio per cui «in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, trà rea t i commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, qUelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accOglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito» (fra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781).
Dall’applicazione di tale principio al caso in esame, deriva che la declaratoria di inammissibilità non avrebbe potuto essere assunta in ragione del fatto che l’avvenuto riconoscimento del vincolo tra il reato sub B) con alcuni dei reati sub nn. da 1) a 8) non preclude il riconoscimento del medesimo vincolo anche tra gli altri, a maggior ragione se si considera che, in sede di cognizione, risulta essere stato ritenuto il vincolo, rispettivamente, tra i reati di cui ai nn. 9 e 6), nonch tra quelli di cui ai nn. 4) e 7).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinv o al giudice dell’esecuzione – in diversa persona fisica come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – affinché colmi la rilevata violazione attenendosi al predetto principio di diritto quanto all’applicazione della continuazi ne.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizlio al GIP del Tribunale di Caltanissetta, in diversa persona fisica. Così deciso il 31/05/2024