Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39281 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Urbino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del GIP TRIBUNALE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 20 febbraio 2024 il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza del 20 novembre 2008 del Tribunale di Teramo per reato di cui agli artt. 216, 217 I. fall., commesso nel 2004 e nel 2005;
sentenza del 16 febbraio 2012 del Tribunale di Rimini, per reato di cui agli artt. 216, 217 I. fall. commessi nel 2007 e nel 2008.
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei
reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l’uno dall’altro ed avevano ad oggetto società diverse.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il giudice non ha acquisito la sentenza del Tribunale di Teramo citata nell’istanza ed ha giudicato soltanto sulla base del certificato penale da cui non si desume che le società fossero diverse; l’ordinanza, inoltre, non ha attributo rilievo alla omogeneità delle violazioni.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è affetto da vizio di motivazione il provvedimento di rigetto dell’istanza pronunciato sulla base delle sole risultanze del certificato del casellario giudiziale anziché dell’esame delle decisioni di condanna, acquisibili d’ufficio ai sensi dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.” (Sez. 1, n. 14822 del 08/01/2021, Dedgjonaj, Rv. 281185; nello stesso senso v. Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta Dunnitri Rv. 271174; Sez. 1, n. 44535 del 24/10/2012, COGNOME, Rv. 247593).
Infatti, in casi, quale quello in esame, in cui ciò accada, il giudice dell’esecuzione finisce per fondare la decisione su un iter argomentativo carente in quanto agganciato ai dati estrinseci del fatto che si ricavano dal certificato penale, e non alle concrete caratteristiche dei reati oggetto dell’istanza che si potrebbero ricavare, invece, dalla motivazione delle sentenze di condanna.
Deve ritenersi, pertanto, sussistente il vizio di motivazione, nei termini da tempo chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35780 del 27/11/2020, COGNOME, n. m.), secondo cui non si sottrae alla censura di manifesta illogicità il provvedimento del giudice dell’esecuzione che – decidendo, in sostanza, sulla scorta di astratte presunzioni – dichiari la mancanza del nesso di continuazione tra i reati che hanno costituito oggetto di più decisioni di condanna sulla base del solo esame delle risultanze del certificato del casellario giudiziale o, comunque, senza previamente acquisire copia di queste ultime.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini – ufficio gRAGIONE_SOCIALEp.
Così deciso il 27 settembre 2024.