Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42885 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42885 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
Ritenuto in fatto
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 12 ottobre 2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati da due sentenze irrevocabili:
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Roma il 17 giugno 2020, irrevocabile il 18 luglio 2020, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione a dieci delitti di rapina aggravata dall’uso di armi e dal travisamento, commessi tutti ai danni di farmacie nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2018 e il 19 gennaio 2019, nonché ad una ricettazione, fatti già avvinti dal vincolo della continuazione in sede cognitoria;
2) sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma il 1° febbraio 2019, irrevocabile il 26 novembre 2020, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione ad una rapina aggravata dall’uso di armi e dal travisamento ai danni di una farmacia, commessa il 31 gennaio 2019.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo di impugnazione per violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. quanto alla determinazione dell’entità degli aumenti di pena per i reati satellite di cui alla sentenza sub 1).
In particolare, il ricorrente lamenta violazione del divieto di reformatio in peius, per aver il Tribunale operato un aumento a titolo di continuazione pari a mesi 5 di reclusione ed euro 150,00 di multa per ciascuno dei dieci delitti di rapina giudicati dalla menzionata sentenza (oltre a mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa per la residua ricettazione), laddove il giudice della cognizione, all’esito della riduzione per il rito, aveva applicato per le nove rapine e la ricettazione un aumento complessivo pari ad anni 2 di reclusione ed euro 666,66 di multa, di talché l’aumento di pena per ciascuna rapina risultava inferiore a mesi 2 e giorni 20 di reclusione (attesa la contestuale presenza dell’aumento di pena irrogato per il delitto di ricettazione).
Dunque, il giudice avrebbe applicato per ciascuna rapina un aumento di pena pari al doppio di quello stabilito dal giudice della cognizione (ovvero mesi 5 di reclusione ed euro 150,00, anziché meno di mesi 2 giorni 20 ed euro 74,00), con la conseguenza che a fronte di un cumulo materiale tra le due condanne originarie pari a complessivi anni 9 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, all’esito della riconosciuta continuazione è stata applicata la pena finale di anni 8 e mesi 3 ‘di reclusione ed euro 3.600,00 di multa, risultando così in gran parte
vanificato ed eluso il beneficio sanzionatorio legato al criterio del cumulo giuridico.
Considerato in diritto
1. GLYPH Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
1.2. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata risulta non avere correttamente applicato i principi sopra richiamati, avendo operato un aumento a titolo di continuazione in relazione ai reati di rapina di cui alla sentenza sub 1) in misura superiore (mesi cinque di reclusione ed C 150 di multa per ciascuna rapina) a quella determinata, in sede di patteggiamento, nel giudizio di merito: l’aumento globale per i reati satellite è stato infatti di anni tre e mesi dieci di reclusion maggiore di quello di tre anni complessivamente applicato dal giudice di cognizione.
A tal riguardo, si rammenta che, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato
più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l’aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679).
In conclusione, l’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio del riconosciuto reato continuato alla luce dei principi di diritto che si sono ricapitolati.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Roma.
Così deciso, il 28 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente