Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME Mongiuffi Melia il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 31/01/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha – per quanto di interesse in questa sede – dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata da NOME COGNOME (in via subordinata rispetto a quella principale di ineseguibilità, ai sensi dell’art. 670 del codice di rito, della condanna inflittagli dallo stesso Tribunale con la sentenza n.1502/2020, divenuta irrevocabile il giorno 6 ottobre 2020) con riferimento ai reati accertati con la citata decisione e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata in data 24 settembre 2013.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha osservato che, a seguito del rigetto della richiesta di ineseguibilità della sentenza sopra indicata, doveva ritenersi inammissibile la domanda subordinata diretta al riconoscimento della continuazione in quanto assorbita in quella principale.
Avverso la predetta ordinanza il condanNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugNOME relativamente alla sola declaratoria di inammissibilità della domanda di continuazione in sede esecutiva.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizi di motivazione assente, evidenziando che la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione (proposta in via subordinata rispetto a quella ex art. 670 cod. proc. pen.) era del tutto autonoma e distinta rispetto a quella principale, di talché il rigetto di quest’ultima non ne poteva certamente determinare la inammissibilità per assorbimento. Pertanto, il giudice dell’esecuzione è incorso nel vizio di omessa motivazione non avendo pronunciato sul merito della richiesta in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso che, come visto, riguarda unicamente la richiesta di continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., è fondato per le ragioni appresso indicate.
Invero, come dedotto dal ricorrente, le due domande erano distinte tra loro essendo fondate su diversi presupposti giuridici, di talché una volta respinta la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione doveva esaminare
quella diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e non già dichiararla inammissibile in quanto ritenuta (erroneamente) assorbita in quella principale.
I rilievi sin qui svolti impongono, dunque, di annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame della richiesta di riconoscimento della continuazione che – in piena autonomia decisionale – tenga conto dei principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decisione concernente la richiesta di applicazione della continuazione con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2024.