Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5523 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/senIlle le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata valutazione dell’istanza del condannato proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. e il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, per quanto di interesse in questa sede, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME il 5/06/1998 dal Tribunale di Siena, irrevocabile il 16/12/2000, per avere il suddetto riportato altra condanna, irrevocabile 1’11/04/2013, a pena detentiva per delitto (spaccio di stupefacenti) commesso nel quinquennio e precisamente ad ottobre/novembre 2005.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 666, 671 e 125 cod. proc. pen. e omessa pronuncia in merito alla richiesta difensiva della continuazione in executivis; nonché violazione dell’art. 168 cod. pen. e relativo vizio motivazionale.
Si rileva, in primo luogo, che il difensore, con memorie ritualmente trasmesse, formulava istanza incidentale di applicazione dell’istituto della continuazione in executivis tra le sentenze del Tribunale di Trento del 4/10/2005 e della Corte di appello di Napoli del 3/10/2006, nonché tra le sentenze della Corte di appello di Napoli dell’8/11/2013 e del 22/06/2016. Istanza, su cui la Corte di appello di Napoli non risulta essersi pronunciata.
Osserva, inoltre, il difensore di avere fatto presente al Giudice dell’esecuzione che la revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. è facoltativa; e che su tale deduzione la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia valutazione.
Il COGNOME ricorrente chiede, COGNOME pertanto, COGNOME l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato è il rilievo difensivo sull’omessa pronuncia da parte della Corte di appello di Napoli circa la richiesta incidentale di continuazione in executivis, che, come il Collegio ha avuto modo di riscontrare, risulta agli atti.
Infondata è, invece, la questione sulla revoca della sospensione condizionale della pena che, essendo ex art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., è obbligatoria per il Giudice dell’esecuzione e non, come invece si sostiene nel ricorso, facoltativa, essendo tale solo in sede di cognizione.
Invero, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jaoundobi, Rv. 279053).
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli limitatamente alla invocata continuazione.
Il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
P. Q. M.
Annulla COGNOME l’ordinanza COGNOME impugnata COGNOME limitatamente COGNOME alla COGNOME invocata continuazione e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.