Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39717 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39717 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza relativamente all’istituto della continuazione
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta della Procura della Repubblica, ha revocato nei riguardi di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dello stesso Tribunale in data 23 giugno 2021, irrevocabile il 22 novembre 2022.
Ricorre COGNOME per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, e – con un unico, articolato motivo – lamenta l’inosservanza degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, in punt di mancata risposta da parte del Giudice dell’esecuzione sull’istanza di applicazione dell’istituto della continuazione, tema introdotto dalla difesa con memoria ritualmente depositata.
Deduce che, in seguito all’istanza formulata dalla Procura della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena, la difesa aveva depositato memoria con la quale aveva chiesto l’applicazione della continuazione in executivis. Su tale domanda il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi nell’ordinanza della quale, pertanto, chiede l’annullamento.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 30 maggio 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente deve rilevarsi che la situazione fattuale risultante dall’esame degli atti, consentito al Collegio stante la natura di error in procedendo del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), è esattamente quella prospettata dalla difesa.
Segnatamente, in seguito all’instaurazione, da parte della Procura della Repubblica, dell’incidente di esecuzione avente a oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena con cessa a NOME COGNOME con sentenza in data 23 giugno 2021, definitiva il 22 novembre 2022, la difesa della condannata inoltrava, in data 22 novembre 2023, a mezzo posta elettronica certificata (pec), una memoria con la quale richiedeva, in via incidentale, il riconoscimento della continuazione tra più reati separatamente giudicati.
Dell’avvenuta ricezione di detta memoria il Giudice dell’esecuzione dava atto nel verbale dell’udienza del 24 novembre, udienza che era però rinviata in via preliminare a quella del 31 gennaio 2024.
In occasione di quest’ultima udienza, pur se la difesa, in occasione delle proprie conclusioni, richiamava espressamente «la memoria in atti» – come risulta dal relativo verbale – il Tribunale ometteva di pronunciarsi su tale punto.
La mancata pronuncia del Giudice dell’esecuzione sul punto integra la dedotta violazione di legge, per carenza assoluta della motivazione.
Ciò anche in considerazione del principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio d’impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell’esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito all parte pubblica un termine per contro dedurre (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Marseglia, Rv. 280217; Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Palau Giovannetti Rv. 271457).
Tale situazione si è verificata nel caso che ci occupa.
L’ordinanza impugnata dev’essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame sul punto dell’applicabilità dell’istituto della continuazione in executivis.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al punto concernente l’applicabilità dell’istituto della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio Tribunale di Trapani.
Così deciso il 27 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente