Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26878 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26878 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2325/2025
CC – 04/07/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
avverso l’ordinanza emessa il 27 marzo 2025 dalla Corte di appello di Torino
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con ordinanza emessa il 27 marzo 2025 la Corte di appello di Torino, in accoglimento della richiesta avanzata da NOMECOGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle due sentenze irrevocabili presupposte, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato nella pena complessiva di quattro anni e nove mesi di reclusione.
Il ricorso proposto da NOME Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre, in proposito, precisare che di tali pronunce, la prima, era stata pronunciata il 14 aprile 2023 dalla Corte di appello di Torino, che aveva condannato NOME COGNOME per le ipotesi delittuose oggetto di contestazione, ritenute di maggiore gravità; la seconda, invece, era stata deliberata il 20 giugno 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che aveva giudicato il ricorrente, con le forme del rito abbreviato, colpevole dei reati ascrittigli, per i quali era stato disposto l’aumento a titolo di continuazione di due mesi per ciascuno dei reati giudicati da tale pronuncia irrevocabile.
Tuttavia, nel disporre l’aumento di pena per la continuazione tra i fatti di reato presupposti, la Corte di appello di Torino non teneva conto del fatto che, nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, qualora – come nel caso di NOME COGNOME – il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. Ł soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc, pen. Tutto questo comporta, che, in tali ipotesi, il giudice dell’esecuzione deve specificare nel provvedimento di avere tenuto conto di tale, obbligatoria, riduzione di pena, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine alla sua quantificazione, come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 – 01; Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254977 – 01; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 245915 – 01; Sez. n. 44477 del 04/11/2009, COGNOME, Rv. 245719 – 01).
Deve, al contempo, evidenziarsi che dal testo dell’ordinanza impugnata non Ł possibile comprendere se il Giudice dell’esecuzione, nella quantificazione dell’aumento di pena di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., ha tenuto conto, anche solo implicitamente, della riduzione derivante dal rito abbreviato con cui si era celebrato il procedimento conclusosi con la sentenza emessa il 20 giugno 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. Nel provvedimento impugnato, infatti, ci si limitava a quantificare l’aumento di pena per la continuazione, disposto per ciascuno dei reati giudicati da tale pronuncia, in due mesi, senza alcuna indicazione, diretta o indiretta, dell’eventuale riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen.
A sostegno di queste conclusioni non può non citarsi conclusivamente, in linea con la giurisprudenza che si Ł già richiamata, il principio di diritto, da ultimo, affermato da Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281617 – 01, secondo cui: «In tema di riconoscimento della continuazione ‘in executivis’, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., Ł soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine ‘al quantum’».
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata,
limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio complessivo, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla misura della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di torino Così Ł deciso, 04/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
ALESSANDRO CENTONZE