Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16697 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: COGNOME
In nome del Popolo Italiano Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16697 Anno 2025
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 578/2025
CC – 13/02/2025
– Relatore –
R.G.N. 42742/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Milano il 26/08/1965
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in funzione di Giudice dell’esecuzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra fatti giudicati con due sentenze definitive, emesse nei confronti di NOME COGNOME, la prima, resa in data 4 febbraio 2021, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, la seconda, del 16 Aprile 2015, emessa dalla medesima Autorità giudiziaria, entrambe all’esito di rito abbreviato, relative a reati di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011.
Il Giudice dell’esecuzione ha irrogato al condannato la pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione, considerato più grave il delitto giudicato con la sentenza del 16 aprile 2015, applicando, poi, sulla pena base di anni due e mesi
otto di reclusione, già irrogata con detta sentenza, aumenti, sia per la recidiva, sia per ciascuno dei cinque reati satellite, nella misura di ulteriori mesi due per ciascuna violazione, per una complessiva pena di anni tre e mesi otto di reclusione.
Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. ENOME COGNOME che ha denunciato con un unico motivo, violazione di legge penale e del giudicato.
In primo luogo, si osserva che la sentenza relativa ai quattro reati satellite aveva irrogato per ciascuno di questi, la misura di mesi uno e giorni dieci di reclusione, mentre per tali reati la pena irrogata dal Giudice dell’esecuzione e stata pari a mesi due per ciascuna violazione, così violando il giudicato relativo al reato satellite, nonché il principio secondo il quale, in caso di rito abbreviato, l’aumento di pena irrogato ex art 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen.
Sicché per ciascuno dei quattro reati satellite la misura dell’aumento deve essere ridotta a quella di mesi uno e giorni dieci di reclusione.
In secondo luogo, si osserva che l ‘ aumento per la recidiva di mesi due di reclusione andrebbe eliminato perché detta circostanza aggravante ha già implicato un aumento di un anno di reclusione sulla pena base di cui alla condanna sub 1) reputata più grave e presa a base del calcolo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ex art. 671 cod. proc. pen.
In ogni caso, in via subordinata, ove si dovesse ritenere comunque di applicare l’aumento per la recidiva, questo deve essere ridotto a mesi uno e giorni dieci di reclusione, per effetto del rito abbreviato con il quale si è celebrato anche il giudizio relativo ai reati satellite.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Osserva il Collegio, in via generale, che in tema di riconoscimento della continuazione in executivis , qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena, irrogato in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve specificare, nella motivazione, di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita
di alcuna motivazione in ordine al quantum (sul punto Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015).
Inoltre, si rileva che il Giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).
In tale caso, ai fini della quantificazione della pena per il reato continuato in sede esecutiva, è principio ormai consolidato che ‘ il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna ‘ ( Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735 -01).
È stato, inoltre, affermato il condivisibile principio secondo il quale il Giudice dell’esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all’esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115) soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Rv. 257000), principio da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01). Si è, infatti, sostenuto che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Quanto all’individuazione della violazione più grave, si è fissato il principio per il quale, nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285865 – 01).
Inoltre, si evidenzia che il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati e oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione
della pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull’intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 -01).
2.1. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha individuato la violazione più grave in quella di cui al la sentenza sub 2 (reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011 commesso in Milano il 2 maggio 2011) indicando la pena base come pari ad anni due e mesi otto di reclusione, cioè quella, in concreto, applicata al condannato in sede di cognizione.
A tale pena e sono stati aggiunti cinque aumenti, ciascuno di mesi due di reclusione, per ogni reato satellite e un aumento di mesi due di reclusione per la recidiva.
Tuttavia, il Giudice dell ‘ esecuzione non specifica se l ‘ aumento determinato per i cinque reati satellite giudicati con la sentenza sub 1 (cfr. sentenza del 4 febbraio 2014, nella quale sono individuati, al netto della pronunciata assoluzione per uno degli episodi contestati, cinque violazioni, la più grave posta a base del calcolo e quattro reati satellite), sia o meno già ridotto per il rito abbreviato. Tanto, peraltro, senza tenere conto che, in sede di cognizione, per i quattro reati satellite il Giudice di merito, a fronte della pena di mesi due di reclusione indicata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. sulla pena base irrogata, per il quinto episodio individuato come più grave, ha eliminato un terzo per effetto del rito abbreviato (cfr. p. 4 della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 4 febbraio 2014). Infine, anche per il quinto episodio (quello posto a base del calcolo nella sentenza di cognizione), si è indicata la pena in aumento di mesi due di reclusione, senza specificare se questa sia o meno già comprensiva della riduzione per il rito abbreviato.
2.2. Inoltre, il provvedimento impugnato specifica che l ‘aumento per la recidiva è relativo alla pronuncia del 2014, senza considerare che detto aumento deve essere applicato sul reato base (nella specie pari alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione).
Questa Corte sul punto ha avuto modo di affermare che ‘ Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l’aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato ‘ ( Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Rv. 271624 -01).
Segue l’annullamento dell’impugnata ordinanza limitatamente alla mi sura della pena complessiva determinata all’esito del riconoscimento del vincolo della continuazione, perché, ferma la misura della pena posta a base del calcolo, sia rideterminata, in ossequio ai principi di cui alla parte motiva, la misura complessiva risultante all’ esito degli aumenti ex art. 81 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Così deciso, il 13 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME