Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6540 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6540 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Mondragone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/07/2025 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha concluso come da memoria in atti.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decidendo quale giudice dell’esecuzione del rinvio disposto da questa Corte con sentenza Sez. 1, n. 3454/2024, in accoglimento della richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME di unificazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., delle pene inflittegli con cinque sentenze irrevocabili [(segnatamente: 1) con la sentenza n. 1152/2019 della Corte di appello di Napoli del 12 febbraio 2019, irrevocabile il 29 giugno 2019; 2) con la sentenza n. 2642/2020 della Corte di appello di Napoli in data 28 aprile 2020, irrevocabile il 27 giugno 2020; 3) con la sentenza n. 2575/2020 della Corte di Appello di Napoli del 24 aprile 2020,
irrevocabile il 28 ottobre 2020; 4) con la sentenza n. 4270/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 21 ottobre 2021, irrevocabile il 15 febbraio 2023; 5) con la sentenza n. 10604/2017 della Corte di Appello di Napoli del 16 novembre 2017, irrevocabile il 2 aprile 2018] ha rideterminato la pena complessiva da eseguire in anni diciotto, mesi undici e giorni quattordici di reclusione.
Con il ricorso per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME il difensore ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza predetta sulla base di due motivi.
-Con il primo motivo ha eccepito, sotto l’egida della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché del vizio di motivazione, l’errore aritmetico in cui sarebbe incorso il Tribunale nella rideterminazione della pena complessiva: infatti, essendo stato determinato l’aumento a titolo di continuazione in relazione al capo R) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 novembre 2017, irrevocabile il 2 aprile 2018, riportata sub 5), in mesi cinque di reclusione, allora dagli originari anni venti tre e mesi sei di reclusione si sarebbe dovuta sottrarre la differenza di anni cinque e mesi sette di reclusione (considerato che, in precedenza per il delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen. il giudice dell’esecuzione aveva determinato il relativo aumento in anni sei di reclusione), di modo che, aggiunti quattordici giorni di reclusione a titolo di pena pecuniaria ragguagliata, la pena finale corretta sarebbe stata quella di anni diciassette, mesi undici e giorni quattordici di reclusione. Donde, il giudice censurato avrebbe maggiorato la pena da eseguire di un anno.
Con il secondo motivo ha censurato, sotto il profilo della violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’operata quantificazione degli aumenti di pena applicati per i reati-satellite, ritenendoli sproporzionati.
In particolare, il Tribunale, con il determinare nella misura di anni quattro di reclusione l’incremento di pena per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, giudicato con la sentenza n. 2575/2020 della Corte di Appello di Napoli del 24 aprile 2020, irrevocabile il 28 ottobre 2020, sub 3), senza considerare che le relative condotte integrative erano omogenee e contestuali a quelle commesse dal condannato in seno all’organizzazione finalizzata al traffico degli stupefacenti giudicata con la sentenza n. 1152/2019 della Corte di appello di Napoli del 12 febbraio 2019, sub 1), avrebbe violato il principio di proporzionalità e di adeguatezza delle pene, senza neppure debitamente giustificare la scelta compiuta, dovendosi ritenere insufficiente il mero riferimento alla gravità delle condotte.
Con requisitoria in data 30 ottobre 2025 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
limitatamente al primo motivo, per consentire la rettifica del calcolo della pena, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.
Questa Suprema Corte, con la sentenza Sez. 1, n. 3454 del 31 ottobre 2024, aveva annullato l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12 luglio 2024, con la quale era stata accolta la richiesta di NOME COGNOME di unificazione delle pene inflittegli con diverse sentenze di condanna previo riconoscimento della continuazione in executiviis ex art. 671 cod. proc. pen., rilevando come il giudice dell’esecuzione avesse violato i principi regolari della materia; segnatamente:
-il principio del divieto di ‘ reformatio in peius’ – secondo cui, nel rideterminare la pena per la continuazione, non è consentito fissare aumenti per i reati-satellite superiori a quelli stabiliti dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile -, posto che, a fronte di un aumento di soli cinque mesi per il reato di associazione mafiosa disposto dal giudice della cognizione, aveva applicato un aumento di sei anni di reclusione;
il principio per il quale è dovuta una motivazione puntuale sugli aumenti di pena disposti per i reati-satellite, così da consentire il controllo sulla ragionevolezza delle scelte discrezionali del giudice, motivazione non rinvenibile nel provvedimento impugnato;
il principio per il quale, in tema di reati puniti con pene eterogenee, l’aumento per i reati -satellite deve rispettare il genere della pena prevista per il reato più grave, dovendosi eventualmente ragguagliare la pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 c od. pen., posto che nel provvedimento impugnato erano state cumulate pene di specie diversa, eludendo il principio di legalità e quello di favor rei .
Aveva, pertanto, imposto al giudice del rinvio:
di rideterminare la pena complessiva da eseguire nei confronti di NOME COGNOME, ricalibrando l’aumento di pena da applicare per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso in misura non superiore al quantum irrogato dal giudice della cognizione;
di rendere una compiuta motivazione sugli aumenti di pena per i reatisatellite secondo i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.;
di convertire le pene pecuniarie applicate per i reati-satellite in pena detentiva, essendo stata comminata per il più grave reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 la sola pena detentiva.
Il giudice dell’esecuzione del rinvio, con l’ordinanza impugnata, ha dato attuazione al mandato ricevuto con la sentenza rescindente, stabilendo che:
-ferma l’individuazione della pena, presa a base del calcolo ex art. 671 cod. proc. pen., quella irrogata per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato ex art. 7 l. 203 del 1991, già giudicato con la sentenza n. 1152/2019 della Corte di appello di Napoli del 12 febbraio 2019, irrevocabile il 29 giugno 2019, sub 1), per il quale era stata inflitta la pena di anni otto di reclusione, l’aumento per il reato di associazione mafiosa, di cui al capo R) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 novembre 2017, irrevocabile il 2 aprile 2018, riportata sub 5), doveva essere quantificato in cinque mesi di reclusione, come fissato dal giudice della cognizione;
gli aumenti per i reatisatellite (estorsioni, rapine, porto d’armi, riciclaggio), avuto riguardo alla gravità delle relative condotte e al rispetto del criterio della proporzionalità rispetto a ipotesi omogenee, dovevano considerarsi già determinati – in misura oscillante, salvo che per le fattispecie associative, tra i tre e i cinque mesi di reclusione – nel rispetto dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.;
gli aumenti in pena pecuniaria applicati per i reati-satellite, nella misura complessiva di euro 3.600,00 euro, dovevano essere convertiti, sulla base del criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 cod. pen., in quattordici giorni di reclusione, così da mantenere la specie di pena prevista per il reato più grave (solo detentiva).
Ha, dunque, rideterminato la pena complessiva da scontare da parte di NOME COGNOME in anni diciotto, mesi undici e giorni quattordici di reclusione in luogo dei precedenti anni ventitré e mesi sei di reclusione.
Di tanto dato atto, il giudice dell’esecuzione del rinvio, nel rideterminare la pena che NOME COGNOME è chiamato a scontare, è incorso negli errori puntualmente rilevati con il ricorso per cassazione.
3.1. Una volta rideterminato l’aumento per il reato di associazione mafiosa, di cui al capo R) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 novembre 2017, irrevocabile il 2 aprile 2018, riportata sub 5), in mesi cinque di reclusione, come fissato dal giudice della cognizione, allora dagli originari anni ventitré e mesi sei di reclusione, quale pena determinata nell’ordinanza cassata con la sentenza rescindente, si sarebbe dovuta sottrarre la differenza di anni cinque e mesi sette di reclusione (co nsiderato che, in precedenza per il delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen. il giudice dell’esecuzione aveva determinato il relativo aumento in anni
sei di reclusione), di modo che, aggiunti quattordici giorni di reclusione a titolo di pena pecuniaria ragguagliata, la pena finale corretta è quella di anni diciassette, mesi undici e giorni quattordici di reclusione. Donde, poiché il giudice censurato ha maggiorato la pena da eseguire di un anno, tale incremento ulteriore deve essere eliminato dalla pena complessiva.
3.2. La motivazione rassegnata nell’ordinanza impugnata in ordine all’aumento di pena, determinato nella misura di anni quattro di reclusione, per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, giudicato con la sentenza n. 2575/2020 della Corte di Appello di Napoli del 24 aprile 2020, irrevocabile il 28 ottobre 2020, sub 3), è del tutto carente, perché tramite l’anodino «richiamo alla gravità delle condotte e al rispetto del criterio della proporzionalità rispetto a ipotesi omogenee», pretende di dare ragione della congruità degli aumenti di pena riferiti a reati del tutto non omogenei (le fattispecie associative rispetto ai reati di estorsioni, rapine, porto d’armi, riciclaggio) e per grandezze del tutto diverse (anni quattro di reclusione rispetto a mesi tre o mesi cinque di reclusione). E ciò, a prescindere dall’adempimento da parte del ricorrente di alcun onere dimostrativo, dovendosi fare applicazione del principio secondo cui «Il condannato che invoca l’applicazione della disciplina della continuazione ” in executiviis ” ha un mero interesse all’allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice» (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 – 01).
S’impone, pertanto, l’a nnullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa persona fisica.
Così è deciso, 16/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME