Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27198 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27198 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 29/11/1965
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla richiesta di continuazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma di data 4 luglio 2022 con cui l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia per reati di falso e di riciclaggio.
Presentando ricorso per Cassazione, l’imputato ha formulato un unico motivo incentrato sulla violazione di legge ed il difetto di motivazione, in relazione all’applicazione dell’art 81, capoverso, cod. pen., per avere la Corte di appello
4
omesso di valutare la richiesta di concessione della continuazione tra il giudicato in primo grado e quelli analoghi, oggetto di precedente sentenza de stessa autorità giudiziaria, pronunciata il 13 dicembre 2019.
Con memoria inviata per mail, il Sostituto Procuratore generale ha chiest l’annullamento della sentenza, limitatamente alla valutazione della continuazion con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello per nuovo giudizio.
Pare opportuno sin dall’esordio sottolineare che i motivi di ricorso non questione in ordine alla responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli, d la relativa affermazione di responsabilità deve considerarsi passata in giudic non rientrando nel perimetro del devoluto.
Ciò premesso, la Corte di appello ha declinato di esaminare nel merito l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggi giudicati e giudicati con precedente sentenza del GUP capitolino (del 13 dicembre 2019), respingendola sull’assunto che la pronuncia da ultimo menzionata, fosse passat in giudicato in epoca anteriore (30 dicembre 2019) alla pronuncia della senten di primo grado nel presente processo (4 luglio 2022).
Si è affermato, citando un precedente di questa stessa Sezione (Sez. 2, 7132 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285991 – 01), che in appello la continuazione possa essere richiesta “solo nell’ipotesi in cui le sentenze da valutare divenute esecutive successivamente alla pronuncia di primo grado” (pg. 4). Ci perché, prosegue la motivazione, citando il precedente menzionato “i riconoscimento della Continuazione in appello in relazione a pronunce divenute definitive dopo la sentenza di primo grado introduce un rilevante ed eviden disallineamento, poiché per definizione tale motivo non integra alcuna valutazion critica della decisione di primo grado, né espone alcun rilievo specifico, così c relativo motivo difetta necessariamente di quella specificità che costituis nucleo forte della nuova disciplina dettata dall’art. 581 cod. proc. rappresentando una doglianza del tutto nuova avente ad oggetto la richiesta valutazione di elementi sopravvenuti”.
Tuttavia, il principio applicato costituisce una indebita estrapolazione ragionamento contenuto nella pronuncia, con conseguenze errate.
3. Va innanzi tutto evidenziato che la pronuncia citata come precedente si er occupata di una ipotesi diversa, e, in un certo senso, opposta a quella esaminata. Come emerge già dalla lettura della massima redatta dall’Ufficio de Massimario il tema era quello dell’an, del quando e del quomodo della richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare (e non prima della sentenza impugnata, come nel caso odierno). Sottolineando l’eccezionalità dell’istituto, in relazione alla natura del giudizio di appell naturale sedes materiae (la fase esecutiva), la Corte aveva indicato che il momento finale nel quale una sentenza ex aliunde possa essere portata all’attenzione del giudice al fine di chiedere l’unificazione quoad poenam di diverse vicende di rilevanza penale, è la memoria con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. Nel caso trattato dal precedente, il termine era stato risp ma il ricorso era stato respinto perché l’istanza di applicazione della continua non era stata accompagnata, in fase d’appello, dal necessario corre documentale, che doveva essere costituito, quanto meno, dalla allegazione dell sentenze di cui si chiedeva la riunione.
4. E’ opportuno sottolineare, in aggiunta, che il precedente menzionato dalla sentenza impugnata nel rigettare l’istanza di continuazione ‘esterna’ formul dalla difesa di Natale con l’atto di appello, cita a sua volta, per trarne indi utili alla definizione del principio ermeneutico, precedenti che consentivano, e negavano, la formulazione, con l’atto di appello, dell’istanza di applicazione d continuazione, in relazione a reati giudicati con sentenza passata in giudi prima della sentenza oggetto di impugnazione. Si legge infatti (pg. 2, punto 1) ch “è conforme all’effetto devolutivo dell’appello la sentenza che omette pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione c altri reati oggetto di titoli pregressi formulata, anziché con l’atto introduttivo, solo in corso di procedimento unitamente alla produzione dei titoli stessi (Sez. 2 10470 del 12/02/2016, Rv. 266655 – 01)” e che, analogamente, “è conforme all’effetto devolutivo dell’appello la sentenza che non si pronunci in ordine al di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per ess stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011, Rv. 250245 01)”. Pur se elaborati con formula negativa, i precedenti citati non pongono dubbio che l’istanza di continuazione possa essere formulata in appello anche relazione a sentenza passate in giudicato in epoca anteriore, purchè ciò avven nei modi e con le modalità indicate.
A
2
Il punto esaminato nella sentenza COGNOME adottata quale parametro del rigetto dell’istanza di continuazione esterna formulata da Natale, non era per
quello della anteriorità o posteriorità del passaggio in giudicato della sentenz si intende richiamare rispetto alla sentenza impugnata, quanto piuttosto,
momento in cui l’istanza di continuazione debba essere formulata. E la conclusione che se ne trae, in relazione al momento in cui la sentenza ‘da riunire’ v
pronunciata, è nel senso che la questione debba essere formulata (con allegazion della documentazione necessaria) alla prima occasione utile, vale a dire con l’a
di appello, se la sentenza ‘unificanda’ è divenuta irrevocabile anteriormente pronuncia della sentenza oggetto dell’atto di appello, ovvero, al più tardi, c
memoria con motivi nuovi, nel caso in cui la sentenza da porre in continuazione
(rectius, che abbia giudicato il reato da porre in continuazione) sia divenut
irrevocabile in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato, ma in ogni caso mai al momento della discussione dell’appello.
5. In sostanza, l’interpretazione del principio giurisprudenziale che si rinvi nella sentenza impugnata, è errata e foriera di soluzioni inaccettabili dal pun vista della parità di trattamento e della tutela dell’interesse dell’imputa unificazione quoad poenam, dal momento che la stessa conoscenza di un provvedimento anteriore può avvenire, in capo all’imputato o al suo difensore, epoca successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato, situazione del tutto incolpevole a fronte della quale un trattamento deteriore risultere ingiustificato.
Da quanto precede deriva la necessità di annullare la sentenza impugnata e rinviare per la decisone sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Ro che si atterrà, nel decidere, al principio sopra espresso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione con la sentenza irrevocabile del GIP Tribunale di Roma del 13/12/2019 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
La Presidente