Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5390 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5390 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del TRIBUNALE di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presentata il 10 aprile 2025 nell’interesse di NOME COGNOME e, per l’effetto, unificato le condanne dallo stesso riportate con due distinti gruppi di sentenze, rigettando, nel resto, la richiesta.
Le pene per i due gruppi di sentenze sono state determinate, rispettivamente, in cinque anni e dieci mesi di reclusione e 730 euro di multa, per il primo, e in un anno e cinque mesi di reclusione, per il secondo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi con i quali ha promiscuamente eccepito violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo ha contestato la parte del provvedimento con la quale non Ł stata riconosciuta la continuazione nei termini di cui all’istanza, per ragioni non effettivamente esplicitate e in base ad una motivazione apodittica e, quindi, apparente.
Contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza, dalle sentenze di condanna emergeva chiaramente come i reati per i quali COGNOME ha riportato condanna siano stati determinati da una condizione di disagio economico e per procacciare i mezzi di sostentamento anche alla propria famiglia.
Tale circostanza non Ł stata adeguatamente valorizzata dal giudicante che l’ha totalmente pretermessa, limitandosi a segnalare la disomogeneità delle violazioni e la distanza temporale tra i vari reati.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato l’errata valorizzazione della distanza temporale
tra i fatti al fine di escludere la configurabilità della unicità del disegno criminoso, tenuto conto dei plurimi arresti della giurisprudenza di questa Corte in base ai quali il dato cronologico non Ł sufficiente, ai fini della esclusione del vincolo.
2.3. Con il terzo motivo ha criticato la parte del provvedimento nella quale Ł stata determinata la pena per i reati satellite.
Nel quantificare la pena, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto rendere una motivazione effettiva e non apparente operando, in primo luogo, lo scorporo tra i reati oggetto delle sentenze relative ai reati piø gravi.
Ciò avrebbe consentito di valutare congruamente la proporzionalità dei singoli aumenti per tutti i reati satellite, oltre che l’osservanza del limite di cui all’art. 81, terzo comma, cod. pen. e la riconoscibilità, effettiva, dei criteri di determinazione della pena complessiva.
Inoltre, il giudice di merito ha omesso di esplicitare i criteri adottati per la determinazione degli aumenti a titolo di continuazione con conseguente violazione dei principi costituzionali e sovranazionali in punto di proporzionalità e funzione rieducativa della pena.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Sono infondati i primi due motivi di ricorso che, ponendo questioni connesse, possono essere esaminati congiuntamente.
Nel rigettare l’istanza di riconoscimento della continuazione, per come formulata della richiesta originaria, il giudice dell’esecuzione ha valorizzato la disomogeneità dei reati commessi dal ricorrente, la loro distanza temporale, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio (furti e ricettazioni) e la mancata allegazione di elementi specifici dai quali desumere l’unicità del disegno criminoso.
Così facendo si Ł attenuto ai costanti e reiterati arresti della giurisprudenza di questa Corte che, sul punto, esprime principi uniformi.
Invero, in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).
A ciò si aggiunga che «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento Ł richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
In particolare, rilevano, ai fini della prova dell’esistenza del medesimo disegno
criminoso l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purchØ significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652).
L’accertamento di tali indici Ł rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed Ł insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Nel caso di specie la, pur sintetica – ma non certamente apparente -, motivazione adottata dal giudice dell’esecuzione ha dato conto degli elementi (con specifico riferimento alla disomogeneità e alla distanza temporale tra i fatti) che hanno giustificato la valutazione negativa dell’istanza, per come formulata, e le diffuse argomentazioni sviluppate dal ricorrente si pongono, rispetto a tale valutazione, in termini inidonei a cogliere carenze effettive.
Il ricorrente ammette, in sostanza, sia la disomogeneità dei reati (furti ricettazione ed evasioni), sia la distanza temporale, non riuscendo ad individuare alcun profilo di violazione di legge o vizio di motivazione, pure indistintamente eccepiti.
E’ meritevole di accoglimento, invece, il terzo motivo di ricorso, tenuto conto che, quantificando la pena, il giudice dell’esecuzione non ha effettuato nØ lo scorporo dei reati oggetto delle sentenze per le quali ha riconosciuto la continuazione, nØ ha motivato in termini completi la determinazione della pena finale, con particolare riferimento agli aumenti in continuazione.
Le sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 27 febbraio 2019 e del Tribunale di Palermo del 4 ottobre 2018 hanno ad oggetto, ciascuna, piø reati, a loro volta, unificati in continuazione.
Nel determinare la pena finale, il giudice dell’esecuzione Ł partito dalla pena piø grave stabilita nella prima delle due sentenze che, tuttavia, ha avuto ad oggetto piø reati.
Analogamente ha operato nella quantificazione della pena a titolo di aumento in continuazione benchØ, appunto, anche la seconda sentenza avesse ad oggetto piø reati.
Inoltre, nel quantificare l’aumento a titolo di continuazione (sia per il primo che per il secondo gruppo), ha richiamato genericamente la «personalità particolarmente negativa dell’imputato, connotata da numerosi precedenti per furto, evasione e altro», con ciò richiamando, in sostanza, la circostanza che emerge dalla stessa formulazione della richiesta di riconoscimento della continuazione che, va da sØ, presuppone la presenza di plurime precedenti condanne.
Sussistono, pertanto, entrambi i vizi eccepiti dal ricorrente.
La mancata effettuazione dello scorporo delle pene applicate nelle sentenze di condanna aventi ad oggetto piø reati preclude la possibilità di valutare la proporzione e la congruità degli aumenti.
Nell’operazione di unificazione, secondo risalente e consolidato orientamento di legittimità, Ł illegittimo assumere come pena base sulla quale effettuare l’aumento per la continuazione quella complessiva inflitta con una delle sentenze, comprensiva, a sua volta, di una pena-base e di un aumento a titolo di continuazione (Sez. 1, 28 gennaio 1994, n. 544, COGNOME, Rv. 196683; Sez. 1, del 08/04/1997, n. 2565, COGNOME, Rv. 207702; Sez. 1, del
29/11/1999, n. 6557, COGNOME, Rv. 215221; Sez. 1, del 05/12/2000, n. 7045, COGNOME, Rv. 217782; Sez. 1, del 14/02/2002, n. 16612, COGNOME, Rv. 218742; Sez. 1, del 29/03/2001, n. 23257, COGNOME, Rv. 219124; Sez. 1, del 27/10/2004, n. 45161, COGNOME, Rv. 229822; tutte richiamate in Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, COGNOME e altri, Rv. 243375).
Peraltro (da qui la configurabilità del secondo vizio eccepito) giova precisare che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
In particolare, ove il giudice dell’esecuzione si trovi a dover operare la rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali afferente a piø violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione c.d. interna, individuare, poi, quello piø grave e, solo successivamente, sulla pena, come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, dep. 2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987)
L’obbligo di motivazione Ł dunque direttamente collegato all’operazione di scorporo e di esatta individuazione del reato piø grave.
Operazione che se fosse stata compiuta, come esattamente rilevato dal ricorrente, avrebbe consentito di verificare l’effettiva proporzionalità degli aumenti stabiliti a titolo di continuazione.
Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente alla misura della pena.
Spetterà al giudice di rinvio (da individuarsi tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013) conformarsi ai principi di diritto sopra enunciati in punto di scorporo dei reati unificati in continuazione in sede di cognizione e motivazione della pena in aumento.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME