Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36534 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 dicembre 2023, su richiesta del Pubblico Ministero, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena che erano stati concessi a NOME COGNOME con i seguenti titoli: a) sentenza emessa dal Tribunale di Fermo il 7 giugno 2018, riformata parzialmente dalla Corte di appello di appello di Ancona con sentenza del 15 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2021, in forza della quale COGNOME risultava condannato, con detto beneficio, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di bancarotta fallimentare; b) sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Fermo il 18 aprile 2019, riformata parzialmente dalla Corte di appello di appello di Ancona con sentenza del 23 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2022, in forza della quale COGNOME risultava condannato, con detto beneficio, alla pena di due anni di reclusione per reati di bancarotta fallimentare.
La revoca del primo beneficio era riconAVV_NOTAIOa dal giudice dell’esecuzione alla constatazione che, entro i termini previsti dalla legge, COGNOME aveva riportato la seconda condanna a pena superiore al limite di due anni di reclusione, per fatto commesso anteriormente al passaggio in giudicato del primo titolo.
La revoca del secondo beneficio era riconAVV_NOTAIOa dal giudice dell’esecuzione alla constatazione che esso risultava concesso in presenza della causa ostativa di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen., perché l’imputato aveva già fruito precedentemente del beneficio ed era gravato da condanne a pene detentive che, cumulate, superavano i due anni di reclusione.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 125, comma, 3, cod. proc. pen. Chiede l’annullamento della menzionata ordinanza, osservando che il giudice dell’esecuzione ha omesso di valutare, prima di revocare i benefici della sospensione condizionale, la richiesta difensiva avanzata con memoria del 29 settembre 2023, tendente ad ottenere il riconoscimento della continuazione fallimentare ai sensi dell’art. 219, comma 2, r.d. n. 267 del 1942.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di conAVV_NOTAIOe tipic bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propr autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma secondo, n. legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo struttura circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disci della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665 – 01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivis deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il giu dell’esecuzione, prima di pronunciarsi sulla richiesta del Pubblico Minister revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, avrebbe dovu svolgere la valutazione della menzionata istanza difensiva – preliminare sul p logico-giuridico per i riflessi che potrebbero derivare a livello sanzionatorio accoglimento – per stabilire se sussistevano le condizioni per il riconoscim dell’invocata continuazione fallimentare e per aAVV_NOTAIOare le conseguenti statuiz
La motivazione dell’ordinanza impugnata, quindi, non consente di comprendere se sia corretto o errato, in diritto, il rigetto implicito della men istanza.
In tale situazione, deve riconoscersi vizio di motivazione su un profilo d causa decisivo e controverso.
In conclusione, l’ordinanza deve essere annullata, con rinvio alla Cort appello di Ancona, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel viz riscontrato. In sede di rinvio, il giudice sarà libero di accogliere o rigettare difensiva sopra richiamata, prima di valutare la richiesta di revoca dei ben della sospensione condizionale della pena, ma dovrà rispettare le norme di le e rendere congrua motivazione.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d appello di Ancona.
Così deciso in Roma, 16 aprile 2024.