Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34489 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34489 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ORZINUOVI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo dì annullare con rinvio la sentenza impugnata per entrambi gli imputati limitatamente a trattamento sanzioNOMErio; di annullare con rinvio la sentenza limitatamente reati di cui al capo 1, lettere b) ed e) ascritti a COGNOME e annullare se rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie applicate COGNOME per il reato estinto per prescrizione e revocare le medesime pene accessorie; dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 26 ottobre 2023, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 24.3.2022, ha dichiar
non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2) perché estinto per prescrizione, mentre confermato la condanna del COGNOME quale amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE dal 30.3.2011 al 17.1.2013 e di NOME COGNOME, quale amministratore unico della stessa società dall’11.11.2010 al 30.3.2011, il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1) e 2), 223, e secondo comma, n. 1), 219, secondo comma n. 1, legge fall. (capo 1, lett. a, e, g).
Avverso tale sentenza, con ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, entramb gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando taluni motivi censura comuni, ed altri concernenti il solo COGNOMECOGNOME Nella esposizione di tali motivi, enunciati nei limiti di cui all’art. 173, co disp. att. cod. proc. pen., si seguirà la numerazione contenuta nei ricorsi.
Cinque sono i motivi di ricorso prospettati in relazione al capo dell’imputazione.
3.1. Con il primo motivo, è stata dedotta l’illegale determinazione dei trattam sanzioNOMErio, sia riguardo alla pena principale, sia riguardo a quella access In particolare, COGNOME ha rilevato che, a seguito del proscioglimento per prescrizione dal reato di cui al capo 2), la Corte territoriale avev ridetermiNOME la pena: pena base per il reato di cui al capo 1, lett. a), an reclusione, diminuita ad anni 2 per le attenuanti generiche, ritenute preval sull’aggravante di cui all’art. 219, legge fall., aumentata ad anni 3, mesi 6 condotte di bancarotta di cui al capo 1, lett. b), g), e).
Quanto a COGNOME, la Corte d’appello aveva così determiNOME il trattamento sanzioNOMErio: pena base per il reato di cui al capo 1), lett. a, anni tre di rec diminuita ad anni due per le attenuanti generiche ritenute prevale sull’aggravante di cui all’art. 219, legge fati., aumentata ad anni 2, mesi 8 condotta di bancarotta di cui al capo 1, lett. g).
Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata, dopo aver operato il bila ncia mento t le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’art. 219 legge avrebbe illegittimamente applicato l’istituto della continuazione ex art. 81 pen., in relazione agli atri fatti di bancarotta contemplati nel capo 1). La p tal modo determinata sarebbe illegale dal momento che, come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, l’art. 219 legge fall. detta una disc derogatoria rispetto a quella di cui all’art. 81 cod. pen., configurand circostanza aggravante, bilanciabile con le circostanze attenuanti, se determinare ulteriori aumenti.
Detta illegalità si rifletterebbe anche sulla determinazione delle pene accesso posto che la sentenza impugnata le ha quantificate in misura pari a quel principale, nonché sulla omessa pronuncia in ordine alla richiesta di concessio dei benefici di legge.
3.2. Con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza del dolo in relazione alla condotta distrattiva di cui al capo 1, l dell’imputazione, con il quale si contesta ad entrambi gli imputali, in qua amministratori formali pro-tempore, e in concorso con NOME COGNOME, amministratore di fatto (giudicato separatamente), di aver esposto passivi inesistenti nelle scritture contabili relative agli anni 2010, 2011, 2012 della s RAGIONE_SOCIALE, e di aver distratto dalle casse sociali, negli stessi anni, somm per complessivi euro 1.116.710, mediante l’annotazione di fatture fittizie operazioni oggettivamente inesistenti emesse da società prive di struttu operative e sostanzialmente riconducibili allo COGNOMECOGNOME Tale distrazione avveniva mediante pagamenti delle suddette fatture eseguiti tramite assegni bancari emess all’ordine della società RAGIONE_SOCIALE, i cui importi risultavano poi incassati dagl amministratori della medesima.
Entrambi i ricorrenti contestano la mancata valutazione, da parte della senten impugnata, delle censure svolte con l’atto di appello avverso la qualificazi dell’elemento soggettivo del reato in termini di dolo eventuale operata dai giud di primo grado.
3.3. Con il terzo motivo, concernente il reato di cui al capo 1, lett. b), si l’omessa valutazione e motivazione in ordine al motivo di appello con cui era sta dedotta l’insussistenza del requisito dell’aggravio del dissesto e dell’ele soggettivo del reato, in relazione ai quali la sentenza impugnata si sarebbe limi a richiamare la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appell Inoltre, i giudici d’appello non si sarebbero pronunciati sulla dedotta impossib di configurare il concorso formale tra il reato di bancarotta impropria ex art. I. fall da falso in bilancio e quello di bancarotta documentale, nel caso i quest’ultimo sia integrato dalla falsificazione. La Corte avrebbe ritenuto rilevante la questione in quanto, avendo concesso le attenuanti generiche ritenu prevalenti rispetto all’aggravante di cui all’art. 219 legge fall., a suo trattamento sanzioNOMErio sarebbe rimasto comunque inalterato. Tuttavia, secondo i ricorrenti, non solo la sentenza impugnata avrebbe di fatto contraddet tale affermazione, applicando poi l’aumento per la continuazione rispetto ag ulteriori fatti dì bancarotta, ma in ogni caso l’accertamento della responsab penale avrebbe conseguenze pregiudizievoli in sede civile e in relazion all’eventuale risarcimento del danno.
3.4. Con il quarto motivo, si lamenta l’omessa motivazione in ordine al motivo appello concernente il capo 1, lett. e) con il quale si deduceva che la condot distrazione della somma di 25 mila euro, prelevata dal conto cassa, motivando prelievo come “giroconto finanziamento soci” senza alcuna giustificazione effettiva, avrebbe dovuto essere riassorbita nella condotta di cui alla le presentando i medesimi elementi costitutivi. Inoltre, si sostiene che la motivaz sarebbe meramente apparente, dal momento che la Corte si sarebbe limitata a ribadire la sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello cui sì deduceva la mancanza di prova che l’operazione COGNOME stata posta in ess in un momento in cui la società era in stato di insolvenza, la mancanza di pr della destinazione della somma asseritamente prelevata, nonché dell’elemento soggettivo del reato. La Corte si sarebbe limitata a richiamare genericamente documentazione in atti.
3.5. Con il quinto motivo, concernente il capo 1, lett. g) dell’imputazio lamenta l’illogicità della motivazione. Nell’ascrivere agli imputati la condot occultamento e distruzione delle scritture contabili, la sentenza impugn avrebbe omesso di considerare che COGNOME era cessato dalla carica di amministratore oltre un anno prima del fallimento della società e COGNOME tre anni prima e che successivamente erano subentrati altri amministratori di dirit La Corte territoriale avrebbe altresì trascurato la circostanza determinante dalla documentazione in atti era emerso che il commercialista della società ave comunicato al curatore del fallimento di essere il depositario delle scri contabili e di impegnarsi a metterle a disposizione. Pertanto, in modo illogic Corte d’appello avrebbe fatti discendere la responsabilità dei ricorrenti dal che il curatore non aveva ottenuto la documentazione.
COGNOME ha proposto tre motivi di censura concernenti il capo 2) dell’imputazione.
4.1. Con il primo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione.
Pur avendo la Corte territoriale dichiarato estinto il reato per interv prescrizione, essa non aveva disposta la revoca della confisca per equivalen senza spiegarne le ragioni. Secondo il ricorrente, nella specie non sare applicabile l’art. 578-bis cod. proc. pen. il quale dispone che quando è stata ordinata la confisca prevista dal primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. e da al disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen,, il gi appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescriz per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, pr accertamento della responsabilità dell’imputato. Tale disposizione, avendo anch natura sostanziale, non sarebbe applicabile retroattivamente alle ipotes
confisca per equivalente per fatti commessi anteriormente alla sua entrata vigore, atteso il carattere sostanzialmente sanzioNOMErio di tale misura.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta l’omessa motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato. La Corte si sarebbe limitata a richiamare sentenza di primo grado, omettendo di valutare il motivo di appello con cui censurava l’apodittica affermazione della sussistenza dell’elemento soggettiv sotto forma di dolo eventuale. In particolare, la difesa evidenziava come le fatt per operazioni inesistenti riportate nella dichiarazione dei redditi relativa al p in cui il COGNOME era stato amministratore erano state emesse per forniture antecedenti al suo mandato.
4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 20 cod. pen. in rela all’art. 57 cod. pen., atteso che, nonostante la declaratoria di estinzione del la Corte d’appello non avrebbe revocato le pene accessorie.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di annulla con rinvio la sentenza impugnata per entrambi gli imputati limitatamente a trattamento sanzioNOMErio; di annullare con rinvio la sentenza limitatamente reati di cui al capo 1, lett. b) ed e) ascritti a COGNOME e annullare senza rin la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie applicate a COGNOME per il reato estinto per prescrizione e revocare le medesime pene accessori dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
La parte civile, RAGIONE_SOCIALE, ha depositato una memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, con la quale si chiede il rigetto dei ricorsi, la con dei capi civili e penali della sentenza impugnata, nonché la condanna degl imputati, in solido tra loro, alla refusione alla parte civile delle spese, d onorari del presente grado di giudizio.
Successivamente, gli imputati hanno depositato una memoria con la quale hanno insistito nelle proprie censure.
Anche la parte civile ha depositato una memoria contente conclusioni scritte, insistendo nelle proprie richieste.
Considerato in diritto
I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Nel presente paragrafo verranno esaminati i motivi di ricorso relativi al ca dell’imputazione.
2.1. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, concernente trattamento sanzioNOMErio, è fondato.
La Corte d’appello, affermata la responsabilità dì COGNOME e COGNOME per più fatti di bancarotta, ha riconosciuto ad entrambi gli imputati le atten generiche, ritenendole prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall.; ha inoltre prosciolto COGNOME dal reato di cui al capo 2) p intervenuta prescrizione. Nel rideterminare il trattamento sanzioNOMErio ha operato l’aumento per la continuazione in relazione ai diversi fatti di bancaro
Le Sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno affermato che, in tema di r fallimentari, la previsione di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fati., se s formale costituisce una circostanza aggravante, con riguardo alla connotazion strutturale, essa disciplina un’ipotesi di concorso di reati autonomi e indipend che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti dell’individuazione del sanzioNOMErio nel cumulo giuridico. Nel caso di consumazione di una pluralità d condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stes mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzioNOMEri, nel cumulo giuridico previsto dall’ad 219, c 2, n. 1, legge fall., disposizione che, pertanto, detta per i reati falliment peculiare disciplina della continuazione, la cd. “continuazione Fallimentar derogatoria di quella ordinaria prevista dall’art. 81 cod. pen. (Sez. U., n. del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 – 01; nello stesso senso, v. Sez. 5, n. 44097 d 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407 – 01).
Nel caso in esame, i giudici di merito, riconoscendo dapprima l’aggravante di c all’ad. 219 legge fall., operandone il bilanciamento con le circostanze attenu generiche, e poi disponendo l’aumento della pena per la continuazione in relazio ai diversi fatti di bancarotta, non si sono attenuti a tali principi. Invero, u riconosciutasi l’ipotesi di cui al richiamato art. 219, sul piano del tratt sanzioNOMErio non può operarsi alcun riferimento alla disciplina dettata dall’ar cod. pen.
A tanto consegue l’illegalità della pena principale determinata dalla sente impugnata per entrambi gli imputati, nonché quella della pena accessoria agl stessi irrogata, la quale è stata quantificata in pari misura.
2.2. Il secondo motivo, proposto da entrambi gli imputati, è manifestament infondato.
Esso, oltre che generico in quanto formulato in termini privi di specificità, n confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata in ordine all
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva contes al capo 1, lett. a) dell’imputazione.
Va premesso che i giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione dei princi più volte affermati da questa Corte, secondo la quale la fattispecie di bancar fraudolenta per distrazione di cui alla prima parte dell’art. 216, n. 1), legg non richiede il dolo specifico, e si perfeziona con il dolo generico, oss consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa d quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/20 dep. 2013, Rv. 253932 – 01; conf.: Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407 – 01).
Con riguardo poi alla posizione dell’amministratore di diritto, la giurisprudenz legittimità ha più volte affermato che, in tema di reati fallimentari, è sufficie integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formal generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle atti illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto (Sez 32413 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279831 – 01; Sez. 5, n. 38712 del 19/06/2008, COGNOME, Rv. 242022 – 01). Si è anche ritenuto che l’amministratore di dir risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’event che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettiv generica consapevolezza che l’amministratore effettivo svolga attività illecita quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricop formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché si tratti di soggett accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanom la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gl eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che que verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione d responsabilità penale (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, si rileva come la Corte territoriale, dopo aver dato atto dall’istruttoria di primo grado era emersa pacificamente la falsità delle fa contestate in quanto relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, e do aver individuato l’elemento materiale della bancarotta per distrazione n pagamento simulato di tali fatture, ha evidenziato le anomale modalità pagamento delle stesse, effettuate non già ai fornitori, bensì mediante l’emissi di assegni all’ordine della stessa società fallita, i quali venivano poi monetizz COGNOME COGNOME l’importo di euro 725.000 e da COGNOME per l’importo di euro 38.000. I giudici d’appello hanno sottolineato come tali condotte attestino sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, dal momento che, sia ch COGNOME COGNOME a conoscenza dell’intera operazione, e dunque della natura passiva delle fatture che tuttavia non venivano pagate direttamente ai fornit
sia che – come dal medesimo sostenuto – il ricorrente non COGNOME stato consapevo dell’esistenza delle fatture, la monetizzazione degli assegni dal medesimo opera integrava comunque una distrazione di somme della società di cui egli doveva essere consapevole, in considerazione del suo ruolo di amministratore di dirit nonché delle sue competenze specifiche (essendo un ex direttore di banca).
Analoghe considerazioni sono state svolte dalla Corte territoriale con riguardo posizione di COGNOMECOGNOME evidenziando sia la oggettiva natura distrattiva dell’attiv di monetizzazione degli assegni intestati alla società, sia la circostanza che costui possedeva una competenza idonea a comprendere il significato delle operazioni compiute.
2.3. Il terzo motivo del ricorso, proposto dal solo COGNOME, è fondato.
Con l’atto di appello il ricorrente aveva formulato uno specifico motivo di censu con il quale lamentava l’illegittimità del concorrente addebito del reat bancarotta impropria da falso in bilancio contestato al capo 1, let dell’imputazione, e del reato di bancarotta documentale per falsificazione di cu capo 1, lett. g), contestando la configurabilità del concorso tra tali reati.
La Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi su tale censura, sul r che, avendo concesso le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull’aggravan dei plurimi fatti di bancarotta, detta censura sarebbe irrilevante, rimanen trattamento sanzioNOMErio inalterato.
Trattasi di rilievo del tutto destituito di fondamento non solo perché – c correttamente rilevato dal ricorrente – la sentenza impugnata ha poi in concre operato l’aumento della pena per la continuazione in relazione agli ulteriori fat bancarotta, tenendo dunque conto anche del reato di bancarotta documentale contestato al capo 1, lett. g), ma altresì in quanto sussiste comunque l’inte dell’imputato ad ottenere una pronuncia sul punto, posto che, anche laddov ricorra l’ipotesi di cui all’art. 219, legge fall., i singoli fatti di mantengono la propria autonomia ai fini dell’accertamento della responsabilit penale, nonché delle eventuali conseguenze in tema di risarcimento del danno.
2.4. Il quarto motivo, proposto dal solo COGNOME, è fondato.
A fronte del puntuale motivo di appello con cui si contestava che COGNOME st provata la distrazione della somma di 25.000 euro da parte del ricorrent evidenziandosi che tale valutazione era fondata unicamente sul documento di fondo cassa in cui era annotato un movimento di dare con causale “giroconto finanziamento soci”, il quale tuttavia non aveva trovato riscontro ne documentazione bancaria, la Corte d’appello si è limitata a richiamare la decisio di primo grado, la quale aveva ritenuto che la documentazione in atti comprovasse
il compimento di tale operazione, senza confrontarsi in alcun modo con le censur mosse dal COGNOME.
Inoltre, ha totalmente omesso di esaminare, in quanto ritenuto «superfluo», censura con cui si affermava la riconducibilità della distrazione della somma 25.000 euro alle condotte distrattive contestate al capo 1, lett. a) considerazione che la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sul aggravante dei plurimi fatti di bancarotta avrebbe lasciato inalterato il tratta sanzioNOMErio.
Ravvisandosi il denunciato vizio di omesso esame di un motivo di impugnazione, valgono al riguardo le considerazioni svolte al precedente paragrafo 2.3., le q devono essere qui integralmente richiamate.
2.5. Il quinto motivo, proposto da entrambi gli imputati, è manifestamen infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tra i dove dell’amministratore di società, il cui inadempimento è penalmente sanzioNOME norma dell’art. 223 legge fall., rientra anche il diretto e personale obbligo di di tenere e conservare le scritture. Una volta che la Pubblica accusa abbia ass – come nella specie – al proprio onere probatorio di dimostrare il manca rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui l’imputato ha le funzioni di amministratore, incombe su costui l’onere di provare che il manca rinvenimento di dette scritture sia dipeso da fatto allo stesso non imputabile.
In particolare, con riguardo all’amministratore cessato, nei confronti del qual provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al perio cui rivestiva l’incarico, grava su costui dimostrare l’avvenuta consegna d scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 25/09/2017, De Papa, Rv. 271839 – 01).
Nella specie, la censura prospettata dai ricorrenti risulta formulata in termin tutto generici, in quanto non tiene in alcun conto la circostanza che essi, av assunto il ruolo di amministratori di diritto della società fallita, sia pure per di tempo non lunghi, non hanno assolto all’onere su di essi gravante di dimostr di aver consegNOME le scritture contabili al nuovo amministratore ad e subentrato.
Di seguito si esaminano i motivi di ricorso concernenti il capo 2) dell’imputaz prospettati da NOME COGNOME.
3.1. Il primo motivo è fondato.
Si osserva, preliminarmente, che in primo grado l’imputato è stato ritenu responsabile del reato di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamen dichiarazione dei redditi presentata il 23.2.2012, ed è stata disposta nei confronti, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. la «confisca diretta o equivalente del denaro e dei beni» nella sua disponibilità. La Corte d’appello ha dichiarat suddetto reato estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il term prescrizionale di 10 anni, senza pronunciarsi in ordine alla confisca dispost primo grado.
Il ricorrente, ritenendo inapplicabile nella specie la previsione dell’art. 578-b proc. pen., ha denunciato l’omessa revoca dì detta confisca.
La suddetta disposizione, introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, stabilisce che quando è stata ordinata la confisca in casi particolari pre dall’art. 240-bis, comma 1, cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la con prevista dall’art. 322-ter cod. pen., il giudice di appello o la corte di cass nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, deci sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento d responsabilità dell’imputato.
Le Sezioni unite di questa Corte, intervenendo a dirimere un contrasto insor nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’ambito di operatività temprale citata disposizione, hanno stabilito che essa ha, con riguardo alla confisca equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzioNOMEria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazion fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 414 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209 – 01).
Successivamente, Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529 – 01 ha affermato che in tema di confisca “per equivalente”, trova applicazione, per natura di diritto sostanziale dell’istituto, il principio di irretroattività d penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l’applicabilità della prev dell’art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzi reato per prescrizione. La Corte ha, altresì, precisato che la natura equivalente” della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca “diretta” è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, ess applicata anche in caso di prescrizione del reato, laddove vi sia stata condanna primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria.
Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur a fronte della dichiarazion prescrizione del delitto di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 com anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. pen., ha implicitam confermato la confisca per equivalente disposta dal giudice di primo grado, senz
confrontarsi con i principi sopra richiamati, ed in particolare senza av accertato la effettiva natura “per equivalente”.
3.2. Il secondo motivo è sotto più profili inammissibile.
Deve preliminarmente rilevarsi che ricorre nella specie un’ipotesi di cd. “dop conforme”. In tal caso, la sentenza di appello si salda, nella sua str argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiam quest’ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione dell con la conseguenza che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazi le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Va altresì riconosciuta l’ammissibilità della motivazione della senten d’appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice (così, t tante, Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256435; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, COGNOME, Rv. 255392). Il giudice di appello, nell’effettuazione d controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnat non è, infatti, tenuto a riesaminare questioni riferite dall’appellante nei mo gravame, sulle quali il primo giudice si sia soffermato con argomentazioni ritenu esatte e prive di vizi logici e che risultino non specificamente e criticam censurate.
Nella specie, appuntandosi il motivo di appello svolto da COGNOME, su aspetti già puntualmente affrontati dalla sentenza di primo grado, deve ritener sussistente ed adeguata la motivazione svolta dalla sentenza impugnata mediante il richiamo e la condivisione della sentenza di prime cure.
Occorre altresì rilevare che la censura in esame, oltre ad essere generica quanto sostanzialmente reiterativa delle censure proposte con l’atto di appel senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, propone doglianze eminentemente in fatto, con le quali si sollecita una rivalutazione merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli eleme fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclu riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legitti mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazi delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv 207944).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazio mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazion
proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una de erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in meri alla ritenuta consapevolezza da parte dell’imputato della falsità delle fa riportate nella dichiarazione dei redditi in relazione all’anno in cui COGNOME e amministratore di diritto della società fallita.
3.3. Il terzo motivo è fondato.
Benché la Corte territoriale abbia dichiarato l’estinzione del reato di cui al c dell’imputazione, e conseguentemente ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio irrogato a COGNOME per i restanti reati, essa ha omesso di disporre la revoc delle pene accessorie irrogate ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le pe accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali de stessa ai sensi dell’art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono ess mantenute in caso di proscioglimento dell’imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, n. 38345 del 26/05/20 Seye, Rv. 268239 – 01; Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, COGNOME, Rv. 263280 – 01) Conseguentemente, in considerazione del proscioglimento di COGNOME dal reato di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per intervenuta prescrizione, la s impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione delle pe accessorie, che elimina.
4. La parte civile si è costituita anche nel giudizio di cassazione ed ha chie condanna alle spese di questo grado. In ragione dell’esito del giudizio, che parziale annullamento con rinvio, essa non può ottenerle, dovendo essere rimessa la relativa decisione al giudice del rinvio (cfr. Sez. 1, n. 34032 del 01/07/ Rv. 283987 – 04, la quale ha affermato che non spetta alla parte civile liquidazione delle spese processuali all’esito del giudizio di legittirnità concluso con l’annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relat pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà acce la sussistenza, a carico dell’imputato, dell’obbligo della rifusione delle giudiziali in base all’ordinario criterio della soccombenza. Conf. Sez. 5, Sent n. 25469 del 23/04/2014, PC in proc. Greco, Rv. 262561).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, quant alle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 74/2000, che elimina.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di NOME COGNOME COGNOME di NOME COGNOME quanto al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello dì Milano.
Annulla la predetta sentenza nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai fat cui al capo 1, lett. B), G) ed E), nonché in relazione alla confisca di cui all’ bis d.lgs. 74/2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione de Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Spese di parte civile al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.