Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1509 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1509 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MILANO il 08/11/1960
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599bis c.p.p. in merito all’accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame e ritenuta la continuazione tra il re menzionato e quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso in riferimento al medesimo fallimento ed oggetto della sentenza definitiva del G.u.p. del Tribunale di Milano del 27 aprile 2023, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, ha provveduto a rideterminare la pena complessiva in anni 1 e mesi 11 di reclusione, procedendo altresì, su richiesta dell’imputato, alla sostituzione della pena complessiva così rideterminata con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 56-bis I. n. 689 del 1981.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, eccependo che la Corte di merito, pur avendo riconosciuto che il reato per cui si procede e quello oggetto della pregressa condanna si riferiscono al medesimo fallimento, ha applicato la disciplina della continuazione di cui all’art. 81 c.p., considerando dunque in maniera autonoma i due illeciti anzichè ritenere integrata la circostanza aggravante di cui all’ar 219 legge fall. per il caso della realizzazione di più fatti di bancaro Conseguentemente illegale sarebbe la pena applicata a titolo di aumento per la continuazione, mentre il giudice dell’appello avrebbe omesso di provvedere al bilanciamento della suddetta aggravante con le attenuanti generiche, invero riconosciute con giudizio di prevalenza sulle altre aggravanti contestate in entrambi i giudizi.
2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla prescrizione dell’obbligo di permanere, durante l’esecuzione della pena sostitutiva, nel territorio della Regione Lombardia. Osserva il ricorrente come la prescrizione del vincolo territoriale applicato sia prevista dall’art. 56-ter I. n. 689 del 1981 non imposta in termini inderogabili dalla disposizione da ultima citata, rimanendo assegnato al giudice un margine di discrezionalità nel determinarne l’estensione, come peraltro stabilito dal giudice delle leggi con la sentenza n. 179 del 2013, con la quale è stat dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 comma 3 d.lgs. n. 274 del 2000 riferimento all’analoga sanzione prevista dall’ordinamento del giudice di pace.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale citato art. 56-ter I. n. 689 del 1981 per violazione degli artt. 3 e 27 cost., non dell’art. 117 cost. quale parametro interposto in riferimento all’art. 2 CEDU. Sotto un primo profilo viene eccepito l’irragionevole previsione delle medesime prescrizioni accessorie sia in riferimento all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, che delle al pene sostitutive contemplate dalla norma impugnata (ossia la detenzione domiciliare e la sennilibertà), nonostante il primo, a differenza delle altre, non abbia natur custodiale, conseguendone in maniera evidente, atteso il coefficiente di afflittività del suddette prescrizioni, anche la violazione del principio di proporzionalità. l’irragionevvolezza della previsione normativa sarebbe vieppiù apprezzabile alla luce del fatto che le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità comporterebbero inevitabilmente una protrazione dell’applicazione delle menzionate prescrizioni per un tempo superiore a quello della durata della pena sostituita, al contrario di quanto avviene per le altre e più gravi sanzioni sostitutive menzionate, la cui durata è invec ineludibilmente pari a quella della pena sostituita. Sotto altro profilo la nor impugnata violerebbe i richiamati principi costituzionali e quelli convenzionali nell misura in cui prescrive l’obbligo di permanenza del condannato nel territorio nazionale durante l’esecuzione della pena prevedendo il ritiro dei documenti validi per l’espatrio senza una valutazione della effettiva esistenza di un interesse pubblico alla sua applicazione e di un bilanciamento in concreto le esigenze lavorative del condannato, la cui salvaguardia pure costituisce uno dei cardi fondamentali della specifica sanzione sostitutiva di cui si tratta e che nel caso di specie è stato documentato dalla difes comportare anche la necessità dello COGNOME di recarsi all’estero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
In particolare è fondato il primo motivo.
2.1 Con la richiesta di concordato l’imputato aveva espressamente richiesto l’applicazione della speciale disciplina prevista dall’art. 219 comnna 2 n. 1) legge fal con conseguente conferma della pena applicata con la pregressa condanna subita dallo COGNOME per il reato di bancarotta patrimoniale. All’udienza di trattazione la Cort territoriale ha peraltro richiesto alle parti di modificare la proposta, prevedendo rideterminazione della pena complessiva contemplando l’aumento di un mese di reclusione per la continuazione con quello di bancarotta documentale contestato nel presente procedimento. Raccolto il consenso delle parti in tal senso, il giudice dell’appello ha accolto il concordato così modificato, qualificando espressamente la
pena complessivamente rideterminata come effettivamente comprensiva dell’aumento per la riconosciuta continuazione tra i due reati.
2.2 Come noto, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite, la disposizione citata non configura, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quell ordinaria di cui all’art. 81 c.p. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665). Non di meno il Supremo Collegio ha però sottolineato come, sotto il profilo formale, quella configurata sia a tutti gli effetti una circostanza aggravante, rimanendo dunque sottoposta alla disciplina generale delle circostanze.
2.3 Precisazione che ha portato la successiva giurisprudenza a chiarire come la stessa debba essere dunque assoggettata al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (ex multis Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182; Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277407). Principio che rimane valido anche qualora i reati concernenti il medesimo fallimento condì do sin qua non questa perchè trovi applicazione il citato art. 219 comma 2 n. 1) (Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277407) – vengano accertati in giudizi separati ed anche qualora, a seguito del giudizio di bilanciamento, non debba essere apportato alcun aumento alla pena irrogata per quello giudicato anteriormente (Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, COGNOME, Rv. 261346).
2.4 Naturale approdo dell’illustrata elaborazione è stato quello di ritenere illegittima p erronea qualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice applica la pe richiesta dalle parti in relazione a più fatti di bancarotta commessi nell’ambito d medesimo fallimento, unificando gli stessi sotto il regime della continuazione previsto dall’art. 81 comma 2 c.p., invece di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge tali., per l’appunto assoggettabile al giudizio di bilanciamento (Sez. 5, n. 3550 del 21/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275369; Sez. 5, Sentenza n. 23275 del 29/04/2014, COGNOME, Rv. 259846) ed illegale la pena determinata facendo applicazione dell’istituto generale della continuazione in luogo del regime speciale della continuazione fallimentare (Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, COGNOME, Rv. 283526; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, COGNOME, Rv. 277956; Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182).
Alla luce di questi consolidati principi la pena per come irrogata dal giudic dell’appello deve dunque considerarsi illegale, poiché la Corte territoriale l’ determinata applicando la disciplina della continuazione di cui all’art. 81 c.p. e senz procedere al doveroso bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, pure contemplate dall’accordo intervenuto tra le parti e comunque già riconosciute in riferimento al reato con il quale quello di bancarotta documentale per cui si procede è
stato ritenuto in continuazione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 6/12/20 3