Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16705 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16705 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 170/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 07/03/2025
COGNOME
R.G.N. 684/2025
NOME COGNOME
NOME FILOCAMO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Firenze il 17/06/1957
avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con r invio alla Corte di appello di Firenze;
lette le richieste della difesa, avv. NOME COGNOME che ha fatto pervenire memoria del 21 febbraio 2025 con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 27 ottobre 2023, con sentenza n. 46902 -23, ha riformato la condanna, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede in data 7 novembre 2019, nei confronti di NOME COGNOME riconoscendo all’imputata le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena irrogata in quella di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per
distrazione e bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., così qualificati i delitti contestati al capo a).
La sentenza di primo grado, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputata, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 19 giugno 2017, per il reato di bancarotta semplice documentale e per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, reati unificati, a fini sanzionatori, in un unico reato di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. e, con la diminuente per la scelta del rito, l’aveva condannata alla pena di anni tre di reclusione, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.
La prima sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado e la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha annullato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio, per aver ignorato la Corte di appello, il contenuto di una memoria difensiva con la quale era stato segnalato l’avvenuto parziale risarcimento del danno, quale elemento indicato come valutabile ai fini dell’applicazione delle invocate attenuanti.
La sentenza impugnata, concesse le circostanze attenuanti generiche, partendo dalla pena base già individuata dal Giudice di primo grado, in quella di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 216, n. 1 legge fall., ha ridotto tale pena in quella di anni due e mesi quattro di reclusione e ha operato l’aumento di un anno di reclusione per la circostanza aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, così giungendo alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, definitivamente ridotta di un terzo per il rito abbreviato, nella misura indicata.
Avverso il descritto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l’i mputata, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME che ha denunciato, con un unico motivo, violazione degli artt. 62bis , 69 cod. pen., 219, comma 2, n. 1 legge fall.
La difesa evidenzia che la fattispecie di cui all’art 219, secondo comma, n. 1 legge fall. della cd. continuazione fallimentare, rientra pacificamente nel novero delle aggravanti speciali con la conseguente assoggettabilità a giudizio di cui all’art. 69 cod. pen.
Si richiamano precedenti di legittimità indicati come in termini e si evidenzia che, una volta riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62bis cod. pen., la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere al giudizio di bilanciamento per effetto della cd. continuazione fallimentare e, anzi, procedere nel senso della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche considerato che l’ulteriore fatto di bancarotta per distrazione era temporalmente
anteriore al fallimento e allo stato di insolvenza e che il reato di bancarotta fraudolenta documentale è stato derubricato nella previsione più lieve di cui all’art. 217 legge fall.
Tanto, considerata la condotta risarcitoria assunta dalla ricorrente attraverso il versamento, in favore della curatela fallimentare, di euro 127.000,00.
Quindi, la pena ben avrebbe potuto essere ridotta ad una misura inferiore a quella di due anni di reclusioni, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione in udienza partecipata, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120.
La difesa, avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire memoria del 21 febbraio 2025 con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
1.1. In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo a un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., disposizione che detta specificamente, per i citati reati fallimentari, una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen.
Premesso, pertanto, che la cd. continuazione fallimentare viene disciplinata dal legislatore attraverso il ricorso formale allo strumento tecnico della circostanza aggravante (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249667, in motivazione) non può dubitarsi che l’aumento di pena, previsto dalla menzionata disposizione normativa, trovi applicazione sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, sia in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge, senza tacere che la sua configurazione, sotto il profilo formale, quale circostanza aggravante ne comporta, in ogni caso, l’assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (tra le altre, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249667 cit.; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Rv. 261346).
Si è, poi, affermato, con particolare riferimento alla bancarotta patrimoniale per distrazione (tra le altre, Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281031), che il delitto in esame ha natura di reato a condotta eventualmente plurima che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell’ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte, previste dall’art. 216 Legge fall., siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue.
In applicazione del principio richiamato, questa Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278156, secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è esclusa la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singole condotte di cui all’art. 216 legge fall. possono essere realizzate, con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell’ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario; conf.: n. 5158 del 1992, Rv. 189956 – 01).
1.2. Tanto premesso, si osserva che nel caso al vaglio, il primo giudice aveva affermato la penale responsabilità dell’imputata per più fatti di bancarotta relativi al medesimo fallimento (bancarotta patrimoniale per distrazione e bancarotta semplice) con conseguente applicazione della circostanza di cui all’ art. 219, secondo comma, n. 1 legge fall.
Dunque, si è in presenza di una pluralità di fatti di bancarotta che determina l’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., posto che la pluralità delle condotte è realizzata nell’ambito della stessa procedura concorsuale (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 242547), a nulla rilevando che si tratti di fattispecie disomogenee (Sez. 5, n. 35878 del 9/07/2024, non massimata; Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, Rv. 274182 -01, in motivazione; Sez. 5, n. 637 del 18/02/1992 Rv. 189924 01, che ha espressamente riconosciuto l’operatività della circostanza aggravante anche nell’ipotesi di commissione di fatti di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale).
Sicché, le modalità di calcolo del giudice del rinvio risultano errate perché, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche, non si è posto il problema del bilanciamento ex art. 69 cod. pen. La Corte territoriale, anzi, dopo
la riduzione della pena effettuata ai sensi dell’art . 62bis cod. pen. ha determinato un aumento di anni uno di reclusione ex art. 81 cod. pen.
Si impone pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’aumento di pena derivante dalla circostanza aggravante della cd. continuazione fallimentare e in ordine al mancato giudizio di bilanciamento tra circostanze , nella piena autonomia dell’esito, quanto al giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso, il 7 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME