Continuazione Esterna: Quando un Ricorso Generico Diventa Inammissibile
L’istituto della continuazione esterna rappresenta un importante strumento nel diritto penale, volto a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, per ottenerne il riconoscimento, è fondamentale che l’impugnazione presentata sia specifica e puntuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12539/2024) ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un ricorso possa condurre alla sua inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, già condannato, aveva richiesto in appello il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quel giudizio e altri reati per cui era stato giudicato separatamente. La Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta, fornendo una motivazione dettagliata sulla mancanza dei presupposti per applicare l’istituto.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi motivazionali proprio in relazione al mancato riconoscimento della cosiddetta “continuazione esterna”.
Il Principio della Continuazione Esterna e la Valutazione del Giudice
Per comprendere la decisione, è utile chiarire cosa si intende per continuazione. Si ha quando più reati sono commessi in esecuzione di un “medesimo disegno criminoso”, ovvero quando l’agente ha pianificato fin dall’inizio una serie di violazioni della legge per un fine unitario. La “continuazione esterna” si verifica quando questo legame unisce reati giudicati in procedimenti diversi.
L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è una questione di fatto, la cui valutazione è demandata esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questi deve analizzare elementi concreti come la distanza temporale tra i fatti, le modalità di esecuzione, la tipologia dei reati e il contesto in cui sono stati commessi.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che la motivazione del giudice di merito sia logica, completa e non contraddittoria. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, ma deve individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. In altre parole, deve spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello è sbagliata, non semplicemente affermare che la conclusione è sgradita.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per un motivo fondamentale: la sua manifesta genericità. I giudici hanno osservato che il ricorrente si era limitato a reiterare, in termini quasi identici, i motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso era privo di “concreta specificità” e non si confrontava in alcun modo con la “ampia, logica e puntuale motivazione” resa dai giudici di secondo grado.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: l’apprezzamento sull’esistenza di un disegno criminoso unitario è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione del giudice di merito è assente o palesemente illogica. Nel caso di specie, invece, la Corte d’Appello aveva ampiamente e correttamente esplicitato, con argomenti logici e giuridici, le ragioni per cui non riteneva sussistente il vincolo della continuazione. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorrente avrebbe dovuto sollevare critiche specifiche e pertinenti, cosa che non ha fatto.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
La decisione in commento sottolinea l’importanza cruciale del principio di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente contestare una decisione; è necessario farlo in modo analitico, confrontandosi punto per punto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse doglianze, senza attaccare le fondamenta logico-giuridiche della decisione di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per l’imputato, ciò si traduce non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso per il riconoscimento della continuazione esterna è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di concreta specificità e si limitava a riproporre gli stessi motivi già respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con l’ampia e logica motivazione della sentenza impugnata.
Chi ha la competenza a valutare l’esistenza di un unico disegno criminoso?
La valutazione sull’esistenza di un unico disegno criminoso, requisito fondamentale per la continuazione, è una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12539 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della cosiddetta “continuazione esterna”, è privo di concreta specificità e non si confronta in alcun modo con l’ampia, logica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello sul motivo di appello proposto, reiterato in termini sostanzialmente identici in questa sede;
che, invero, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275420; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.