Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15920 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Roma, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 7 febbraio 2024, dal difensor dell’imputato ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della senten impugnata, evidenziando l’interesse a vedersi riconoscere la continuazione in fase di cognizione.
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Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in data 8 giugno 2017, che aveva condannato il ricorrente per i delitti di estorsione e cessione di stupefacenti a ascritti in imputazione.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME propone, a ministero del difensore abilitato, ricors per cassazione affidato ad unico motivo, di seguito riportato, nei limiti di cui all’art. 173 att., cod. proc. pen.
2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art.606, comma 1, lett. b, cod. pr pen.), con riferimento alla ritenuta decadenza -per tardività- della richiesta di riconoscime della continuazione c.d. ‘esterna’ tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli acce con la sentenza n. 1400/2019 pronunciata il 11 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 7 marzo 2020, allorquando i termini per proporre appello erano già scaduti e, dunque, l’appellante non poteva devolvere con i motivi principali tale questione alla Corte di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato.
L’imputato è stato edotto della data (12 aprile 2022) fissata dalla Corte d’appello p giudizio in data 16 marzo 2022, aveva pertanto a disposizione un congruo intervallo di tempo per presentare motivi di appello nuovi, secondo quanto consentito dall’art. 585, comma 4, del codice di rito.
Ritiene il Collegio che, in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazion continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione (come nella presente fattispecie) è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc pen., in quanto, ferma restando la proponibilità della domanda in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione so con modalità tali da consentire, ampliando l’alveo tracciato dall’originario devolutum, al giudice della revisione di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Rv. 284409, che si richiama anche per la messe di precedenti conformi indicati in sentenza ed in nota a cura del Massimario; seguita dalla pi recente Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, non ancora massimata; isolata e non argomentata sul punto dedotto la sentenza di questa stessa sezione, n. 37379 del 12/11/2020, Rv. 280424). Nella presente fattispecie processuale la richiesta della disciplina della continuazione este era stata avanzata in sede di conclusioni trasmesse alla cancelleria per l’udienza del 12 apri 2022 e, perciò, ben oltre il termine di quindici giorni previsto dal citato art. 585, comma 4 la conseguente inammissibilità della medesima.
Resta comunque impregiudicata la facoltà per il condannato di formulare analoga domanda al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 del codice di rito. 2. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento
dette spese processuali, secondo quanto dispone l’art.616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.