Continuazione esterna: l’onere di allegare le sentenze è a carico dell’imputato
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio procedurale di fondamentale importanza per chi intende beneficiare dell’istituto della continuazione esterna. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, sottolineando che l’imputato ha l’onere non solo di indicare, ma di allegare materialmente le sentenze passate in giudicato con cui chiede di porre in continuazione i nuovi reati. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’importanza della precisione e della completezza degli atti difensivi.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per rapina emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione basandolo su due motivi principali. Con il primo, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati come truffa, furto o violenza privata, e non come rapina. Con il secondo motivo, contestava il diniego del riconoscimento della continuazione esterna con reati oggetto di una precedente sentenza di condanna, emessa dal Tribunale.
La Decisione della Cassazione sulla continuazione esterna
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici lo hanno ritenuto aspecifico e meramente reiterativo di questioni già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale. In presenza di una “doppia conforme”, ovvero di due sentenze di merito che giungono alla medesima conclusione, la ricostruzione dei fatti non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non emergano vizi di manifesta illogicità, qui non riscontrati.
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo. La Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione della continuazione esterna era stata correttamente respinta in appello perché manifestamente infondata. Il ricorrente si era limitato a menzionare gli estremi della precedente sentenza, senza però produrne una copia. Questo, secondo la Corte, viola un preciso onere processuale a carico della difesa.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio di diritto consolidato. Quando un imputato, nel corso di un giudizio di cognizione, chiede la valutazione della continuazione con fatti già giudicati con sentenza definitiva (la cosiddetta continuazione esterna), ha il preciso onere di allegare copia delle sentenze rilevanti. Non è sufficiente indicarne semplicemente gli estremi (numero, data, autorità emittente). Questo obbligo, definito “onere di allegazione”, è essenziale per consentire al giudice di avere tutti gli elementi necessari per una valutazione completa e corretta. Senza il testo integrale delle precedenti decisioni, il giudice non può verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, elemento costitutivo della continuazione.
La Corte, citando precedenti conformi, ha ribadito che la richiesta, se non corredata dalla documentazione necessaria, è proceduralmente incompleta e, pertanto, inammissibile. La ratio di questa regola è garantire l’efficienza e la correttezza del processo, evitando che il giudice debba procedere a ricerche d’ufficio che spetterebbero invece alla parte interessata a far valere un proprio diritto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi forense. La richiesta di benefici o istituti giuridici favorevoli, come la continuazione esterna, non può essere formulata in modo generico o incompleto. È onere della parte interessata fornire al giudice tutti gli strumenti probatori e documentali necessari a sostenere la propria istanza. La decisione della Cassazione conferma che il rigore formale è garanzia di un giusto processo e che l’adempimento degli oneri processuali è un presupposto imprescindibile per l’accoglimento delle proprie richieste. Di conseguenza, l’imputato che omette di allegare le sentenze pertinenti si espone al rischio di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una generica ripetizione di argomenti già respinti in appello, mentre il secondo era manifestamente infondato, dato che il ricorrente non aveva allegato copia della precedente sentenza necessaria per la valutazione della continuazione esterna.
Qual è l’onere della prova per chi richiede la “continuazione esterna”?
Secondo la Corte, chi richiede il riconoscimento della “continuazione esterna” ha l’onere di allegare al fascicolo una copia delle sentenze rilevanti e non è sufficiente la sola indicazione dei loro estremi.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina ed alla mancata riqualificazione del fat nel reato di truffa o furto o violenza privata è aspecifico in quanto reiterativo medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione d materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precis e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine reato di rapina (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), tale ricostruzione in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenut inammissibilità della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare de Tribunale di Torino in data 27 maggio 2020, è manifestamente infondato;
rilevato che i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui l’imputato, allorquando nel giudizio di cognizione richieda l valutazione della continuazione cd. esterna, ha l’onere di allegare copia dell sentenze rilevanti a tal fine e non solo di indicarne gli estremi (ex multis Sez. n. 10661 del 23/01/2023, COGNOME, Rv. 284291 – 01; Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024 COGNOME, Rv. 285991 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.