Continuazione Esterna e Motivi Nuovi: la Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Valutazione del Giudice d’Appello
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 6 Penale, n. 29703 del 2025, offre un importante chiarimento sul diritto di difesa nel processo d’appello. Il caso in esame riguarda l’annullamento di una condanna per la mancata valutazione, da parte della Corte d’Appello, di motivi nuovi depositati dalla difesa. In particolare, la richiesta verteva sull’applicazione dell’istituto della continuazione esterna, un meccanismo cruciale per la determinazione della pena complessiva quando più reati sono legati da un unico disegno criminoso.
I Fatti del Caso
Un imputato veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Marsala per il reato di evasione. La sentenza veniva confermata integralmente dalla Corte d’appello di Palermo. Tuttavia, prima della decisione di secondo grado, la difesa aveva depositato un atto contenente dei “motivi nuovi”, come consentito dalla procedura penale.
L’impugnazione e la mancata valutazione della continuazione esterna
Il punto centrale del ricorso in Cassazione si fondava proprio su questi motivi nuovi. La difesa aveva chiesto di applicare la continuazione esterna tra il reato di evasione oggetto del processo e un altro reato, già giudicato con una sentenza emessa dallo stesso Tribunale e divenuta definitiva. In pratica, si sosteneva che entrambi i reati fossero espressione di un medesimo disegno criminoso e che, di conseguenza, la pena dovesse essere ricalcolata in modo unitario, con un aumento per il secondo reato anziché una somma aritmetica delle pene.
Sorprendentemente, la Corte d’appello, nel confermare la condanna, aveva completamente ignorato tale richiesta, omettendo qualsiasi valutazione o motivazione sul punto. Questa omissione è stata considerata dalla difesa come una violazione del diritto di difesa, portando alla nullità della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. I giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’appello aveva effettivamente “integralmente pretermesso” i motivi nuovi, non spendendo neanche una parola sulla richiesta di applicazione della continuazione esterna.
Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma solo limitatamente al punto relativo alla mancata valutazione della continuazione. Ha quindi rinviato il caso ad un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo per un nuovo giudizio su questo specifico aspetto. È importante sottolineare che la Corte ha dichiarato “irrevocabile” l’accertamento della responsabilità per il reato di evasione, che quindi non potrà più essere messo in discussione.
Le Motivazioni
La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il giudice ha l’obbligo di motivare le proprie decisioni, rispondendo a tutte le questioni e le richieste sollevate dalle parti. Omettere completamente l’analisi di un motivo di impugnazione, specialmente se nuovo e ritualmente depositato, costituisce una violazione procedurale che inficia la validità della decisione. La valutazione sulla sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso è una valutazione di merito che spetta al giudice dell’appello, ma tale valutazione deve essere effettuata e argomentata. La sua totale assenza equivale a una denegata giustizia su quel punto specifico.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce con forza il diritto dell’imputato a vedere esaminate tutte le proprie argomentazioni difensive nel giudizio d’appello. La mancata risposta a un motivo di gravame, come la richiesta di applicazione della continuazione esterna, determina la nullità parziale della sentenza. Il principio garantisce che il processo di secondo grado non sia una mera ratifica della decisione precedente, ma un effettivo e completo riesame delle questioni sollevate. Per gli operatori del diritto, ciò conferma l’importanza di articolare chiaramente i motivi di appello e di vigilare affinché il giudice del gravame li esamini tutti compiutamente.
Cosa succede se una Corte d’appello non valuta i ‘motivi nuovi’ presentati dalla difesa?
La sentenza della Corte d’appello è nulla nella parte in cui ha omesso la valutazione. La Corte di Cassazione, se rileva tale vizio, annulla la decisione e rinvia il caso a un’altra sezione della Corte d’appello per un nuovo giudizio limitatamente ai punti non esaminati.
È possibile chiedere la ‘continuazione’ tra un reato in corso di giudizio e uno già definito con sentenza passata in giudicato?
Sì, è possibile. Questo istituto prende il nome di ‘continuazione esterna’ e permette di unificare, ai fini del trattamento sanzionatorio, reati giudicati in procedimenti diversi ma riconducibili a un medesimo disegno criminoso.
La Corte di Cassazione, annullando la sentenza, ha messo in discussione la responsabilità dell’imputato per il reato di evasione?
No. La Corte di Cassazione ha espressamente dichiarato ‘irrevocabile l’accertamento della responsabilità’. L’annullamento con rinvio riguarda unicamente la questione procedurale omessa, ovvero la valutazione sulla richiesta di continuazione esterna ai fini della determinazione della pena.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29703 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME (TUNISIA) il 29/05/2000
avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello limitatamente al solo giudizio sull’aumento di pena per la continuazione esterna rivendicata dalla difesa
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dato integrale conferma a quella appellata con la quale il Tribunale di Marsala ha condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile della evasione allo stesso ascritta.
2.Impugna la difesa dell’imputato e rimarca la nullità della decisione impugnata per avere la Corte del merito integralmente pretermesso i motivi nuovi prospettati con atto depositato il 4 settembre 2024 riguardanti la chiesta continuazione tra il fatto internamente giudicato e quello portato dalla sentenza n. 111 del 2022 emessa dal Tribunale di Marsala il 26 gennaio 2022, passata in giudicato il 21 luglio del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita l’accoglimento.
2. La lettura degli atti dà conto del fatto che la continuazione tra il fatto giudicato nel processo in esame e quello definito dalla sentenza indicata in
narrativa, sia stata ritualmente sollecitata dalla difesa per il tramite di apposita richiesta formulata con il tempestivo deposito di motivi nuovi ex art. 585, comma
4, cod. proc. pen. Richiesta accompagnata anche dall’allegazione della sentenza, definitiva, indicata a sostegno della relativa richiesta.
Risulta, in coerenza, riscontrato il vuoto argomentativo che nel caso inficia la decisione gravata, avendo la Corte integralmente pretermesso il portato della
detta istanza, ritualmente articolata.
3. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
Le ragioni del rinvio, relative al solo tema della pena da irrogare, determinano la definitività del giudizio di responsabilità, ex art 624, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaeorte di appello di f?alermo.Vsto l’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità. Così è deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME