Continuazione Esterna e Aumento di Pena: L’Obbligo di Motivazione del Giudice
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21926/2024 affronta un tema cruciale nel diritto penale: la determinazione della pena in caso di continuazione esterna. Con questa pronuncia, i giudici supremi ribadiscono con forza un principio fondamentale: ogni aumento di pena per i cosiddetti reati ‘satellite’ deve essere supportato da una motivazione specifica e puntuale, non potendo essere il risultato di un mero automatismo. L’analisi di questo caso offre spunti essenziali sulla trasparenza e la logicità che devono governare la commisurazione della sanzione penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato condannato per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La Corte di Appello, pur confermando la responsabilità penale, aveva modificato il trattamento sanzionatorio riconoscendo il vincolo della continuazione tra il reato in esame e un altro, giudicato separatamente con una sentenza divenuta irrevocabile. Di conseguenza, aveva applicato sulla pena base un aumento di quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa.
La difesa ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando due vizi principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la giovane età e la confessione dell’imputato, e, soprattutto, il totale difetto di motivazione riguardo all’entità dell’aumento di pena applicato per la continuazione esterna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso giungendo a conclusioni opposte. Il rigetto di un motivo e l’accoglimento dell’altro delineano con chiarezza i confini del sindacato di legittimità sulla discrezionalità del giudice di merito.
Il Rigetto del Motivo sulle Attenuanti Generiche
Sul primo punto, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato come la Corte di Appello avesse adeguatamente ponderato gli elementi a favore dell’imputato (giovane età e confessione), ma li avesse ritenuti recessivi rispetto a un elemento di segno contrario: il precedente specifico a carico del ricorrente. Secondo i giudici, tale valutazione rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito e, essendo immune da vizi di manifesta illogicità, non è censurabile in sede di legittimità.
L’Accoglimento del Motivo sulla Motivazione della Continuazione Esterna
Il cuore della sentenza risiede nell’accoglimento del secondo motivo. La Cassazione ha rilevato che la sentenza d’appello era ‘all’evidenza priva di qualsivoglia argomentazione giustificativa’ in merito all’aumento di pena di quattro mesi e 400 euro.
Richiamando un consolidato principio, rafforzato da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (Sent. n. 47127/2021), la Corte ha ricordato che in caso di continuazione, il giudice ha l’onere non solo di individuare il reato più grave e stabilire la pena base, ma anche di ‘calcolare e motivare l’aumento di pena apportato in modo distinto per ciascuno dei reati satellite’.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di garantire la trasparenza e la controllabilità del percorso logico-giuridico seguito dal giudice nella determinazione della pena. Questo onere, già di per sé stringente, diventa ancora più rigoroso nel caso di continuazione esterna, cioè quando il reato satellite è stato giudicato in un procedimento separato.
In tali circostanze, il fatto ‘esterno’ non è stato oggetto della stessa istruttoria dibattimentale. Pertanto, il giudice che applica l’aumento di pena non può esimersi da uno ‘scrutinio puntuale del diverso fatto’, apprezzandolo ‘in tutti i suoi risvolti utili al fine’. In altre parole, non è sufficiente prendere atto dell’esistenza di un altro reato, ma è necessario analizzarne la gravità concreta, le modalità di esecuzione e ogni altro elemento rilevante per giustificare l’entità specifica dell’aumento. L’assenza totale di motivazione su questo punto costituisce un vizio che inficia la validità della determinazione della pena.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della determinazione della pena, con rinvio ad un’altra sezione della Corte di Appello per un nuovo giudizio. Quest’ultima dovrà ricalcolare l’aumento per la continuazione, fornendo una motivazione adeguata che dia conto delle ragioni che giustificano l’entità della sanzione aggiuntiva. La sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale: la pena, anche nelle sue componenti incrementali, deve essere sempre il frutto di una valutazione ponderata e motivata, mai di un’applicazione meccanica o arbitraria.
Quando si applica la ‘continuazione’, il giudice deve motivare l’aumento di pena per ogni singolo reato satellite?
Sì. Secondo la sentenza, richiamando un principio delle Sezioni Unite, il giudice ha l’obbligo di calcolare e motivare l’aumento di pena apportato in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza solo in parte?
Perché il vizio rilevato riguardava esclusivamente la mancanza di motivazione sull’aumento di pena per la continuazione. Il giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato era invece correttamente motivato e, pertanto, è divenuto definitivo.
L’esistenza di un precedente penale può giustificare il diniego delle attenuanti generiche, anche in presenza di confessione e giovane età?
Sì. La sentenza conferma che il giudice di merito può legittimamente negare le attenuanti generiche ritenendo un precedente specifico più rilevante rispetto ad elementi favorevoli come la giovane età o la confessione, a condizione che la sua valutazione sia logica e non manifestamente irragionevole.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21926 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Grottaglie il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 17 marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che si è richiamato ai motivi di ricorso.
La difesa di NOME COGNOME impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, ferma la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 allo stesso contestato, ha modificato il trattamento sanzionatorio riconoscendo la continuazione tra il fatto a giudizio e quello separatamente giudicato, definito con sentenza passata in giudicato resa dal Tribunale di Brindisi, apportando, sulla pena comminata dalla sentenza appellata, un aumento di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa in relazione al fatto esternamente giudicato.
Con il ricorso si contrasta la motivazione adottata sia in relazione all’aumento apportato per la continuazione; sia con riferimento alle generiche, negate senza considerare la giovane età del ricorrente e la confessione dallo stesso resa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti precisati di seguito.
Posponendo l’ordine di prospettazione dei motivi, va da subito rilevata la manifesta infondatezza del rilievo diretto a contrastare il giudizio speso nel negare le attenuanti generiche.
La motivazione resa sul punto, infatti, per un verso tiene puntualmente conto dei rilievi difensivi, replicati dal ricorso, tutti disattesi con argomentare estraneo profili di manifesta illogicità; per altro verso, fa leva sul precedente specifi ascrivibile al ricorrente e tanto di per sé assorbe il relativo onere giustificati portando la relativa decisione di merito al riparo da rilievi utilmente prospettabil in sede di legittimità.
Coglie invece nel segno la censura diretta a contestare il difetto di motivazione quanto all’aumento apportato per la continuazione esterna, la cui determinazione appare all’evidenza priva di qualsivoglia argomentazione giustificativa quando,di contro, come è noto, in caso di continuazione, incombe sul giudice, nel quantificare la pena complessivamente irrogata, l’onere non solo di individuare il reato più grave e stabilire la pena base, ma anche di calcolare e motivare l’aumento di pena apportato in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). Onere che deve all’evidenza ritenersi ancora più stringente, amplificando il portato del vulnus riscontrato, quando, come nella specie, la continuazione, riconosciuta solo in sede di appello, riguardi un fatto giudicato esternamente, perché in siffatte ipotesi, estranee all’originaria contestazione e alla relativa verifica processuale, l’entit dell’aumento non può prescindere da un puntuale scrutinio del diverso fatto all’uopo considerato, apprezzato in tutti i suoi risvolti utili al fine.
Si impone in conseguenza l’annullamento con rinvio della decisione gravata limitatamente a siffatto profilo, ferma la intervenuta definitività del giudizio di responsabilità ex art 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezion della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso il 20/3/2024.