Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10716 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10716 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di PALMI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 4.7.2025 il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con otto sentenze irrevocabili di condanna del ricorrente;
Premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01);
Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha disatteso l’istanza di riconoscimento della continuazione sulla base della considerazione che la contiguità cronologica e l’identità dei titoli di reato sono elementi che non bastano per ravvisare l’unicità del disegno criminoso, in quanto innanzitutto indici sintomatici di un’abitualità criminosa e di uno stile di vita dedito al crimine;
Considerato che il ricorso avversa la decisione riproponendo i medesimi elementi ritenuti non decisivi dal giudice dell’esecuzione, ma senza indicare specifici elementi che comprovino la unicità del programma criminoso ab origine e che consentano in concreto di superare la conclusione secondo cui la ripetizione di comportamenti delittuosi è riconducibile ad una concezione di vita improntata al crimine;
Ritenuto che anche la circostanza che le precedenti condanne riguardino, tra l’altro, sei truffe commesse on line nell’arco di pochi mesi non sia di per sé decisiva, tenuto conto che «ai fini del riconoscimento della continuazione, l’utilizzo di un sito Internet per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative plurime condotte delittuose, anche di egual natura (…), non è di per sé sintomatico del necessario requisito dell’unitaria predeterminazione criminosa, in quanto la rete rappresenta una piattaforma comunicativo-relazionale neutra e la perpetrazione per il suo tramite di una serie di reati costituisce mero indice dello sfruttamento reiterato e specializzato della relativa tecnologia» (Sez. 2, n. 287 del 23/9/2021, dep. 2022, Carretta, Rv. 282512 – 01);
Osservato, pertanto, che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, il ricorso si limita, in definitiva, a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, proponendo l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);
Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.12.2025