Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11619 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11619 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nata a NOMEXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 27/08/2025 del GIP Tribunale di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOMEricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;
considerato che, con un unico motivo di ricorso, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso tra gli illeciti, sicuramente ravvisabile nella specie per la prossimità temporale dei fatti, la loro comune causale (tossicodipendenza) e sostanziale omogeneità (si tratta per lo piø di piø di furti);
ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigoXXXX verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonchØ la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sØ soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacchØ la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di piø azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorchØ richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);
rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso
concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che le due condotte oggetto della richiesta erano distanti tra loro e non tutte omogenee;
ritenuto che la motivazione resa dal Giudice dell’esecuzione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, COGNOME, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537);
ricordato inoltre che, in quest’ambito, lo stato di tossicodipendenza, come previsto specificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., deve essere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Coscioni, Rv. 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, COGNOME, Rv. 241005);
ritenuto che – nel caso di specie – l’ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, stregua di quanto genericamente dedotto dalla difesa, ha ritenuto non esservi alcuna documentabile relazione tra i reati e l’anzidetta condizione tossicomanica;
ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.