Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5822 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5822 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 14/11/1976
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 22/7/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinan za impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22.7.2024, il Tribunale di Palermo ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati giudicati con sei sentenze di condanna emesse nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME
Il Tribunale ha riconosciuto il vincolo della continuazione e ha individuato la pena base in quella di un anno e sei mesi di reclusione per il reato più grave di cui alla sentenza n. 5), confermando l’aumento per la continuazione fino a due anni di reclusione nella misura già stabilita nella stessa sentenza per i reati-satellite
posti in continuazione in sede di cognizione; successivamente, ha aumentato la pena di tre mesi e dieci giorni per il reato di cui alla sentenza n. 1), di dieci mesi per i reati di cui alla sentenza n. 2), di due mesi di reclusione per i reati di cui alla sentenza n. 3), di un anno e tre mesi per i reati di cui alla sentenza n. 4) e di sette mesi e ventitré giorni per i reati di cui alla sentenza n. 6), per una pena complessiva di cinque anni, due mesi e due giorni di reclusione.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di COGNOME COGNOME articolando un unico motivo , con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen., 442 e 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso evidenzia che l’ordinanza impugna ta debba essere censurata nella parte in cui non applica la diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. nel determinare la pena in continuazione, pur trattandosi di condanne intervenute all’esito di giudizio abbreviato.
Il giudice dell’esecuzione, dopo aver determinato l’aumento complessivo per i reati delle altre cinque sentenze nella misura di tre anni, due mesi e tre giorni di reclusione, avrebbe dovuto applicare la riduzione per il rito abbreviato e giungere così ad un aumento pari a due anni, un mese e tredici giorni di reclusione.
Con requisitoria scritta trasmessa il 20.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione non ha chiarito se ha tenuto conto, anche solo implicitamente, della riduzione per i reati giudicati con il rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dagli atti risulta che tutte le sentenze di condanna per i reati che costituiscono oggetto dell’istanza di applicazione della disciplina della continuazione sono state emesse all’esito di giudizio abbreviato.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, dopo aver individuato la pena che era stata inflitta in sede di cognizione per il reato più grave come già comprensiva della diminuzione di un terzo per il giudizio speciale, ha poi operato su tale pena gli aumenti in continuazione per i reati-satellite, ma senza computare la riduzione per il rito.
Di conseguenza, non è stata fatta applicazione del principio secondo cui, in tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale
di cui all’art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione (cfr., per esempio, Sez . 1, n. 26269 dell’ 8/4/2021, Rv. 281617 -01; Sez. 1, n. 12591 del 13/3/2015, Rv. 262888 -01).
Ne deriva, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame dell’istanza alla luce del principio sopra richiamato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
Così deciso il 12.11.2024