Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17116 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 14/07/1987
avverso l’ordinanza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova – nella veste Giudice dell’esecuzione – ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati med le sentenze del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chiavari del 20/07/2011, passata in giudicato il 05/12/2012 e della Corte di appello di Genova del 18/06/2018, passata in giudicat il 14/10/2021 e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME complessiva misura di anni tredici, mesi due di reclusione ed euro 124.000,00 di multa; il giudic dell’esecuzione, contestualmente, ha disatteso l’istanza di unificazione in continuazione, relat al reato ex art. 489 cod. pen., giudicato con sentenza del Tribunale di Genova del 02/12/2014, divenuta irrevocabile il 22/12/2014.
Ricorre per cassazione Rigente COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME articolando tre motivi e deducendo vizi rilevanti ex art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, quanto: a) all’esclusi riconoscimento del vincolo della continuazione, con riferimento al reato di cui all’art. 489 pen., giudicato con sentenza del Tribunale di Genova del 02/12/2014; b) alla ritenuta compatibilità fra gli istituti della continuazione e della recidiva e, consequenzialmente, qu all’aumento operato ex art. 99 secondo comma cod. pen.; c) alla manifesta contraddittorietà è illogicità della motivazione.
La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità dell’impugnazione, riportandosi a tutte le ragioni post fondamento dei motivi di ricorso.
Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione sono inammissibili.
La prima censura difensiva si compendia, infatti, in mere critiche versate in punto di fat lamentando essa come l’ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall’incarto processuale ed abbia, quindi, disatteso la richiesta di unificazione in continuazi inerente al reato di cui all’art. 489 cod. pen. Dette critiche, altresì, appaiono rivalu aspecifiche, atteso che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.
Il secondo motivo confligge con una risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è ravvisabile alcuna incompatibilità, fra gli istituti della reci della continuazione, per cui – allorquando sussistano le relative condizioni – questi va applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l’aumento di pena per la recidiva quindi, quello per la continuazione (fra tante, si veda Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, COGNOME Rv. 271624 – 01).
Il terzo motivo, parimenti, è volto a prefigurare una lettura alternativa degli valutazione e conoscenza versati nell’incarto processuale, così auspicando il compiment
operazione interpretativa avulsa dal giudizio di legittimità.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere di inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese process
– non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento della somma in tremila euro in fav
Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.