Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1663 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Villabate (Pa) il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA;
C A avverso la sentenza n. 518/21 della Corte di appello di -r .
ri del 30 aprile 2021;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore ge AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
lette, altresì, le memorie in replica redatte dall’AVV_NOTAIO, del f di Ancona, nell’interesse di COGNOME NOME, e dall’AVV_NOTAIO, del foro Benevento, nell’interesse di COGNOME NOME, i quali hanno insistit l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
A tali conclusioni la Corte di Perugia è giunta in considerazione del fatto che l’annullamento con rinvio della Corte di cassazione era stato motivato dalla esigenza di determinare il trattamento sanzionatorio applicabile agli imputati predetti in ottemperanza a quanto previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019, la quale come è noto ha inciso sul trattamento sanzionatorio riservato alle ipotesi di violazione dell’art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, costituente la violazione contestata ai prevenuti, anche con riferimento agli aumenti di pena derivanti dalla ritenuta continuazione e non solamente con riguardo alla quantificazione della pena principale.
La Corte di appello di Perugia, decidendo in qualità di giudice del rinvio dopo che questa Corte di cassazione, con sentenza n. 37567 del 29 settembre 2020, depositata il successivo 29 dicembre 2020, aveva annullato, appunto con rinvio, la sentenza della Corte di appello di Ancona con la quale era stata, fra l’altro, dichiarata la penale responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, essendo stati costoro ritenuti colpevoli di una amplissima serie di reati in materia di stupefacenti e, di conseguenza, condannati alla pena per ciascuno ritenuta di giustizia, previa riunificazione per ognuno di essi dei reati contestati sotto il vincolo dell continuazione – ha confermato, non essendo stato tale profilo oggetto di annullamento da parte di questa Corte, il giudizio di responsabilità a carico di ciascun imputato, rideterminando la sanzione a loro carico inflitta nei seguenti termini: quanto a COGNOME NOME, che era stato condannato in origine alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 43.000,00 di multa, la pena è stata rimodulata in anni 10, mesi 2 e giorni 15 di reclusione ed euro 37.200,00 di multa; quanto a COGNOME NOME, che era stato condannato in origine alla pena di anni 4 e mesi 11 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, la pena è stata rimodulata in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.020,00 di multa; quanto a COGNOME NOME, che era stato condannato in origine alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 35.000,00 di multa, la pena è stata rimodulata in anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 30.500,00 di multa; infine quanto a COGNOME NOME, che era stato condannato in origine alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.400,00 di multa, la pena è stata rimodulata in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 18.200,00 di multa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i citati imputati.
NOME ha svolto due motivi di ricorso: il primo concerne il mancato riadeguamento della pena con riferimento ad alcune imputazionè’ . in particolare quelle relativa ai n. 11, 107 e 108, in relazione alle quali era sta contestata anche una continuazione interna per la quale non erano state applicate le regole della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato il fatto che la Corte di Perugia, in sede di rinvio, non abbia considerato se doveva essere riesaminata anche la affermazione della stessa responsabilità del ricorrente.
COGNOME NOME ha svolto un solo motivo di ricorso con il quale osserva che la Corte di Perugia ha rideterminato la pena, tenuto conto della incidenza della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale con esclusivo riferimento agli aumenti legati alla continuazione esterna, ma ciò non ha fatto, relativamente ai reati di cui ai n. 2, 3, 5, 6 13, 118 e 127 della rubrica a contestata con la quale tali reati erano stati contestati con la continuazione interna.
NOME NOME ha affidato la sua impugnazione ad un solo motivo di ricorso con il quale censura la sentenza emessa dalla Corte di rinvio in quanto questa, in sede di rideterminazione della pena, si è limitata ad applicare agli aumenti di pena originariamente disposti per effetto della ritenuta continuazione fra le condotte criminose a lui contestata la misura percentuale di riduzione, pari al 20%, che già era stata applicata, stante l’intervenut sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, alla pena principale.
Infine, COGNOME NOME ha anch’egli lamentato il fatto che la Corte di Perugia si sia limitata ad abbattere il trattamento sanzionatorio in maniera sostanzialmente automatica, senza operare alcuna distinzione fra le varie ipotesi di reato a lui ed ad altri contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, per come proposti, sono inammissibili.
Giova, in primo luogo, ricordare che questa Corte di cassazione, con sentenza n. 37567 del 2020, nell’accogliere, quanto al trattamento sanzionatorio a lui riservato in sede di merito, il ricorso presentati dall’odiern ricorrente COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona emessa nei suoi confronti in data 24 maggio 2019 e nell’estendere, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., le ragioni di annullamento, stante la lo rilevanza oggettiva, nei confronti degli altri correi la cui posizione era analoga
a quella di COGNOME NOME (si tratta, in particolare, degli altri odie ricorrenti), ha rilevato che, ferma l’affermazione della penale responsabilità di costoro in ordine alle imputazioni loro mosse, era tuttavia necessario rimodulare il trattamento sanzionatorio disposto a loro carico in sede di merito, posto che, sebbene la Corte dorica avesse fatto applicazione della sentenza n. 40 della Corte costituzionale – con la quale, come è noto, è stata dichiarata la illegittimit costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto per la violazione dell’art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, il cui minimo edittale, riferito alla pena detentiva, è stato riformulato, all’esito della citata sentenza, nella misura anni 6 di reclusione – provvedendo a ridurre la pena base da infliggere ai singoli correi, analoga riduzione non è stata da essa operata per quanto attiene agli aumenti di pena applicati agli imputati in relazione ai singoli reati affasciati co quello più grave dal vincolo della continuazione, sebbene detti aumenti siano stati operati avendo quale termine di riferimento la sanzione prevista per la medesima norma precettiva il cui regime sanzionatorio è stato oggetto di riforma.
Questa essendo la ratio dell’avvenuto annullamento con rinvio disposto da questa Corte, è possibile rilevare che, avendo la Corte di appello di Perugia, investita del relativo giudizio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pe correttamente adempiuto al mandato giurisprudenziale affidatole dalla Corte di cassazione, i motivi della nuova impugnazione formulati dagli odierni ricorrenti sono privi di pregio.
Con riferimento, infatti, al ricorso presentato da COGNOME COGNOME è palesemente inammissibile il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente sì è doluto del fatto che la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione la possibilità di pronunziare l’assoluzione nel merito dell’imputato per i reati lui contestati o, quanto meno, per taluno di essi.
Come è, infatti, evidente, il giudice del rinvio è tenuto ad esaminare nel merito la questione rimessagli da questa Corte nei soli limiti dell’avvenuto annullamento; quindi quanto alla presente fattispecie nei soli limiti della determinazione della pena, dovendo, per il resto, ritenersi già divenuti definitivi i capi della sentenza precedentemente emessa in sede di gravame (o comunque la sentenza sottoposta allo scrutinio della Corte di legittimità) e non oggetto d annullamento o perché i relativi profili impugnatori che sono stati ritenuti, a lor volta, inammissibili ovvero infondati o perchè gli stessi non sono stati oggetto di ricorso in grado di appello.
Quanto al caso di specie, si ribadisce che, con la sentenza n. 35567 del 2020, questa Corte ebbe ad annullare la sentenza allora sottoposta al suo vaglio esclusivamente con riferimento alla corretta individuazione degli effetti che dovevano essere attribuiti alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale in relazione agli aumenti di pena da infliggere agli imputati ora ricorrenti quale conseguenza della ritenuta continuazione fra le condotte delittuose loro attribuite; da tale limitazione deriva inequivocabilmente la già intervenuta definitività della affermazione della penale responsabilità di NOME, come d’altra parte per gli altri ricorrenti, in relazione alle imputazione a lui ascritte.
Nessun pregio ha anche il restante motivo di doglianza da lui mosso, riguardante il fatto che, nel rideterminare la pena, la Corte peruna non abbia inciso in relazione ai fatti contestati al COGNOME sub 11), 107) e 108) del complessivo capo di imputazione.
Tale scelta è, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, del tutto corretta, posto che, anche a prescindere da quanto sarà di seguito osservato con riferimento all’analogo motivo di impugnazione agitato dal correo COGNOME NOME, in relazione agli illeciti dianzi elencati la contestazione riguardava esclusivamente condotte delittuose che, per avere avuto ad oggetto la sostanza stupefacente denominata hashish, non erano cadute nel fuoco della decisione della Corte costituzionale n. 40 del 2019 la quale ha riguardato solamente il trattamento sanzionatorio delle violazioni penali aventi ad oggetto le cosiddette “droghe pesanti”.
Non diversamente conducente deve essere valutato il ricorso proposto da COGNOME NOME; questi con l’unico motivo di ricorso presentato, non arricchito in occasione delle conclusioni scritte dal medesimo presentate, ha lamentato che i criteri adottati per quantificazione della pena a suo carico inflitta; egli, infatti, lamenta che gli aumenti di pena per effetto della ritenuta continuazione siano stati applicati senza tenere conto della effettiva gravità di ciascuno dei reati satellite e, peraltro, non in misura uniforme fra i vari soggetti imputati.
Si tratta, come detto, di doglianze inammissibili; infatti, con esse il ricorrente ha, in sostanza, posto in discussione non solamente la incidenza dell’intervenuta modificazione del trattamento sanzionatorio del reato di cui all’art. 73, comma 1, del DPR n. 309 del 1990, frutto della ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ma ha inteso anche contestare in generale il criterio di determinazione degli aumenti di pena dovuti alla ritenuta
continuazione fra i reati, comprendendo nella sua doglianza il fatto che fin dall’inizio gli aumenti di pena sarebbero stati calcolati senza tenere conto della natura dei singoli reati satellite e senza valutare comparativamente fra i vari correi l’apporto da essi dato ai complessivi disegni criminosi.
Ma, si osserva, una tale prospettiva di indagine era inibita alla Corte di Perugia, dato che il contenuto della indagine che la stessa era stata incaricata di svolgere in sede di rideterminazione degli aumenti di pena ex art. 81, cpv. cod. pen., avrebbe dovuto (e potuto) riguardare solamente la incidenza che gli effetti della più volte ricordata decisione della Corte costituzionale dovevano avere su tale rideterminazione.
Passando al motivo di ricorso formulato da COGNOME NOME, si osserva che lo stesso è stato sviluppato in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dosimetria della pena ed in relazione alla violazione degli art. 133 e seg. cod. pen.; in particolare il ricorrente h lamentato il fatto che il giudice del rinvio abbia determinato in mesi 1 e giorni 15 di reclusione l’aumento di pena riguardante ciascuno dei due reati a lui contestati ritenuti in continuazione con il terzo, più grave, reato, senza giustificare la ragione di tale sua scelta.
Ritiene il Collegio che il motivo di impugnazione sia manifestamente infondato; deve, in primo luogo precisarsi come la pena concretamente inflitta dal giudice del rinvio al COGNOME sia stata determinata in misura pari ad anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 18.200,00 di multa, laddove con la sentenza oggetto del precedente ricorso per cassazione il medesimo imputato era stato condannato alla pena finale di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.400,00 di multa.
La Corte di Perugia è pervenuta alla determinazione della pena sopra indicata osservando che, per effetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, la pena base inflitta al NOME per il più grave dei reati a l contestati sia stata ridotta da anni 8 ad anni 6 di reclusione, essendo stato pertanto operato, per la causale sopra ricordata, un abbattimento di tale pena pari alla misura di 1/4 della pena originaria; tanto rilevato detta Corte ottemperando al compito affidatole in sede di cassazione con rinvio avente ad oggetto la applicazione del principio di moderazione della sanzione contenuto nella più volte mentovata sentenza – ha ridotto nella medesima proporzione i due aumenti di pena che erano stati applicati a carico del NOME a causa dei reati satellite affasciati dal vincolo della continuazione con quello più grave, portando, pertanto, la sanzione relativa a ciascuno di essi, originariamente
quantificata in mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa, a mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 150 di multa, procedendo, poi, ad un ulteriore arrotondamento per difetto, “onde preservare il reciproco equilibrio fra le diverse posizioni dei vari imputati fra loro”, pervenendo alla pena complessiva di soli mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Un tale calcolo, semmai se ne volesse rilevare un vizio, è ingiustificato in relazione all’abbattimento della pena pecuniaria precedentemente irrogata (è, infatti, noto che gli effetti della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale hanno determinato un abbattimento della sola pena edittale detentiva minima, non avendo riguardato anche la pena pecuniaria, che, pertanto, non doveva essere oggetto di rivisitazione da parte della Corte di Perugia) e non ben chiaramente motivato quanto all’estremo arrotondamento operato sugli aumenti di pena (sia detentiva che pecuniaria) disposti ex art. 81, cpv, cod. pen, dopo che questi erano stati ridotti rispetto alla quantificazione operata dalla Corte di appello di Ancona con la sentenza annullata con rinvio da questa Corte – conformemente alla riduzione operata quanto alla pena base del 25%.
Ma come, è agevole rilevare, si tratta di circostanza che, avendo determinato un ulteriore abbattimento di pena, ha giovato all’attuale ricorrente e che, pertanto, avrebbe potuto essere oggetto di specifica indagine da parte di questa Corte solamente se su di essi fosse intervenuta, in sede impugnatoria, la pubblica accusa; non possono, invece, essere dedotti quali fonte di illegittimità della sentenza impugnata da parte dell’imputato condannato stante la indubitabile carenza di interesse in ordine alla emersione di un vizio i cui effetti siano stati la irrogazione di una pena più mite a carico dell’impugnante.
Venendo a questo punto, ad esaminare l’ultimo dei ricorsi proposti, quello di COGNOME NOME, se ne deve rilevare, anche in questo caso, la inammissibilità.
COGNOME NOME, infatti, con l’unico motivo di impugnazione formulato ha lamentato, con argomentazioni non dissimili da quelle già esaminate relativamente alla posizione di COGNOME NOME (per il quale, tuttavia, la questione era già in via astratta priva di rilevanza), il fatto che la Corte territoriale umbra abbia rideterminato la pena a suo carico con esclusivo riferimento agli aumenti di pena riguardanti la continuazione esterna, cioè quella riscontrabile fra il reato più grave, che nel caso di specie è stato incontestatamente individuato nella violazione rubricata sub 129 (e non 29 come erroneamente indicato in sentenza) del complessivo capo di imputazione,
ed i reati satellite dei quali lo stesso imputato è stato ritenuto responsabile, mentre non avrebbe provveduto a rilevare la incidenza degli effetti della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale in relazione alle fattispecie criminose ritenute in continuazione col predetto reato più grave in relazione alle quali è stata, anche, contestata la cosiddetta “continuazione interna”; si tratta cioè dei reati in cui è stata ritenuta, per ciascuno di essi, penalmente rilevante una pluralità di condotte sebbene essi siano stati già rubricate come costituenti un unico “numero” del complesso capo di imputazione (si veda, ad esempio la articolazione dei capi n. 6 e n. 7 della complessiva rubrica attribuita al COGNOME NOME).
L’assunto da cui parte il ricorrente è, tuttavia, erroneo e, pertanto, erronee sono anche le conseguenze che da esso egli trae.
Deve, infatti, rilevarsi che, laddove sia ritenuta sussistere un’ipotesi di continuazione fra un determinato reato ed un altro reato, pur se questo secondo illecito fosse caratterizzato dalla continuazione interna, l’aumento di pena operato è uno solo, dovendo essere lo stesso computato sulla pena applicabile per il reato più grave, senza che debba essere aritmeticamente considerata anche la continuazione interna che caratterizza il reato satellite.
Correttamente, quindi, nel caso di specie la Corte di Perugia ha computato in danno dell’attuale ricorrente un aumento per la continuazione interna solamente per quanto concerne il reato – ritenuto il più grave fra quelli affasciati dal vincolo ex art. 81 cod. pen. – di cui al n. 129 del complessivo capo di imputazione contestato al COGNOME NOME, trattandosi di reato la cui articolazione si compone di più condotte illecite di acquisto e cessione i sostanza stupefacente del tipo cocaina, operando la riduzione di tale aumento di pena, rispetto a quanto in precedenza fatto dalla Corte di Ancona, da mesi 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa a mesi 3 e giorni 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa, mentre, per quanto concerne tutti i reati satellite, ha applicato un sintetico aumento per ciascuno di essi, computato sulla base del reato ritenuto più grave, riducendolo, stante l’indicazione contenuta nella sentenza di questa Corte n. 37567 del 2020, rispetto a quanto precedentemente fatto dalla Corte di Ancona, onde dare attuazione alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale.
Questa riduzione è stata giustamente operata dal giudice del rinvio semel per ogni singolo reato satellite e non più volte anche laddove tale reato fosse, a sua volta caratterizzato dalla continuazione interna, cioè dalla presenza di più condotte penalmente rilevanti, posto che, come detto, l’aumento di pena, in
caso di continuazione fra reati, va operato – sia pure con le limitazioni quantitative previste dall’art. 81, primo e terzo comma, cod. pen. – avendo come punto di riferimento dosimetrico la sanzione riferibile al reato più grave e non quella riguardante i singoli reati satellite.
Considerato, pertanto che in relazione a tali reati l’esistenza o meno di continuazione interna non aveva comportato la necessità – in sede di orignario aumento di pena ex art. 81, cpv, cod. pen. in caso di continuazione esterna con altro reato ritenuto più grave – di una specifica ed ulteriore operazione aritmetica di aumento di pena in funzione della eventuale pluralità di condotte riferite al singolo reato satellite, correttamente la Corte di Perugia non ha provveduto ad una pluralità di riduzioni della pena con riferimento ai reati satellite quale effetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, atteso che anche per essi, sebbene presentassero un’ipotesi di continuazione interna, un solo aumento di pena era stato operato.
In conclusione, i ricorsi presentati dagli imputati devono, per le ragioni sopra esposte, essere tutti dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al conseguente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH
Il Presidente