Continuazione e abbreviato: la Cassazione fissa l’ordine di calcolo della pena in esecuzione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 40765 del 2024, affronta una questione tecnica ma di fondamentale importanza pratica: l’ordine con cui applicare la riduzione di pena per il rito speciale e il limite massimo di pena in caso di continuazione e abbreviato. La decisione chiarisce che, in fase esecutiva, la procedura di calcolo differisce da quella seguita in fase di cognizione, con importanti conseguenze sul quantum della pena da scontare.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso del Procuratore della Repubblica di Napoli avverso un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), in funzione di giudice dell’esecuzione. Il G.I.P., riconoscendo il vincolo della continuazione tra diversi reati, tutti giudicati con rito abbreviato e coperti da sentenze irrevocabili, aveva ricalcolato la pena complessiva.
Nel farlo, il giudice aveva prima applicato il cosiddetto ‘sbarramento’ o criterio moderatore previsto dall’art. 78 del codice penale, che limita la pena della reclusione a un massimo di trent’anni (nel caso di specie rideterminata a venti anni). Solo successivamente avrebbe dovuto operare la riduzione di un terzo prevista per la scelta del rito abbreviato. Il Procuratore ha sostenuto che questo ordine fosse errato, ritenendo che la riduzione per il rito dovesse essere applicata prima del limite massimo.
La Decisione della Corte: l’ordine di calcolo corretto per continuazione e abbreviato
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore. Gli Ermellini hanno annullato l’ordinanza impugnata e hanno rinviato il caso al G.I.P. per un nuovo esame.
La Corte ha riaffermato un principio consolidato in giurisprudenza: in sede di esecuzione, il calcolo della pena per reati in continuazione e abbreviato deve seguire un ordine inverso rispetto a quello applicato nel giudizio di cognizione. La riduzione per il rito speciale deve essere operata sulla pena calcolata con gli aumenti per la continuazione, prima di considerare l’eventuale applicazione del limite massimo di pena previsto dall’art. 78 c.p.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su argomentazioni logico-giuridiche precise, che evidenziano la differenza strutturale tra la fase di cognizione e quella di esecuzione.
1. Eccezionalità del potere del Giudice dell’Esecuzione: Il giudice dell’esecuzione interviene su sentenze passate in giudicato, il cui contenuto è, per principio, intangibile. I suoi poteri di rideterminazione della pena, come quello previsto dall’art. 671 c.p.p. per la continuazione, sono eccezionali e tassativamente previsti dalla legge. Questa eccezionalità giustifica un approccio diverso rispetto al giudice della cognizione, che opera prima che la sentenza diventi definitiva.
2. Evitare una Duplicazione del Beneficio: Applicare prima il limite massimo dell’art. 78 c.p. e poi la riduzione per il rito abbreviato comporterebbe, secondo la Corte, una ‘irragionevole duplicazione del beneficio’. Il condannato godrebbe sia del tetto massimo di pena sia, su questa pena già ‘calmierata’, dell’ulteriore sconto premiale. L’ordine corretto (prima lo sconto per il rito, poi il tetto) garantisce che il beneficio del rito abbreviato sia applicato sulla pena effettivamente inflitta per i reati, mantenendo la funzione del criterio moderatore come limite invalicabile.
3. Interpretazione dell’art. 187 disp. att. c.p.p.: La Corte richiama anche la disposizione attuativa che, nel disciplinare l’applicazione della continuazione in fase esecutiva, considera come violazione più grave quella per cui è stata inflitta la pena più alta, ‘anche quando per taluni reati si è proceduto con giudizio abbreviato’. Da questa norma si desume che la riduzione per il rito è un elemento già ‘acquisito’ e consolidato nelle singole sentenze, che deve essere considerato prima di procedere all’unificazione delle pene sotto il vincolo della continuazione e all’applicazione dei limiti generali.
Conclusioni
In conclusione, la sentenza n. 40765/2024 ribadisce un principio fondamentale per gli operatori del diritto: quando si affronta un caso di continuazione e abbreviato in fase esecutiva, la sequenza di calcolo è rigida. La pena base, comprensiva degli aumenti per i reati satellite, deve essere prima decurtata della riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Solo sul risultato di questa operazione si potrà verificare il rispetto del limite massimo di pena previsto dall’art. 78 c.p. Questa decisione garantisce uniformità di trattamento e coerenza sistematica, preservando la logica dei singoli istituti coinvolti e il principio di intangibilità del giudicato penale.
In caso di continuazione e abbreviato, qual è l’ordine corretto per calcolare la pena in fase esecutiva?
In fase esecutiva, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato deve essere applicata prima di considerare il criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen. (il cosiddetto ‘sbarramento’ a 30 anni).
Perché l’ordine di calcolo della pena in esecuzione è diverso da quello del giudizio di cognizione?
La differenza si giustifica per l’eccezionalità del potere del giudice dell’esecuzione, che interviene su sentenze già passate in giudicato. Tale approccio mira a evitare una ‘irragionevole duplicazione del beneficio’ per il condannato e si fonda sul principio dell’intangibilità del giudicato penale.
Cosa accade all’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha applicato un ordine di calcolo errato?
La Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia il procedimento al giudice per le indagini preliminari per un nuovo esame, che dovrà attenersi al principio di diritto stabilito dalla Corte stessa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40765 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudi dell’esecuzione, che – giudicando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento di un prim provvedimento ordinato dalla Prima sezione di questa Corte – riconosciuta la continuazione tra più reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili, tutte emesse nel giudizio abbreviato, ai se dell’art. 671 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena complessiva da espiare, da parte d COGNOME NOME, in quella di anni 20 di reclusione, previa applicazione del criteri moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. prima di operare la riduzione del rito premiale sulla p conteggiata per effetto degli aumenti in continuazione.
2.L’atto d’impugnazione ha dedotto il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. dal momento che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere in senso inverso, avrebbe cioè dovuto decurtare la pena complessiva della riduzione imposta dal rito speciale prima di considerare lo “sbarramento” relativo al parametro moderatore dell’art. 78 cod. pen..
Considerato in diritto
2.Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica (Corte sent. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, 02/10/2024
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Il Presidente