Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2518 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2518 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROSARNO il 25/08/1953
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge i relazione agli artt. 125, 442, 671 cod. proc. pen., 78 e 81 cpv cod. pen. e in relazione al quantum di aumento di pena per la continuazione – perché manifestamente infondate e quelle di cui al secondo motivo anche reiterative di profili già affrontat dall’ordinanza in esame.
Invero, quanto al calcolo dell’aumento di pena per la continuazione, la motivazione della sentenza in esame risulta scevra da vizi logici e giuridici, laddove, nel riconoscere la continuazione tra i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, ritenendo più grave il reato associativo di cui alla prima sentenza, considera congrui, e quindi insuscettibili di modifiche, gli aumenti di pena quantificati dalla Cort catanzarese in relazione ai restanti capi e dalla Corte reggina in relazione ai reati satellite, e giustifica l’aumento di pena per il reato associativo commesso in provincia di Reggio Calabria nella misura di anni dieci di reclusione in ragione della durata della condotta, quasi due anni, e del ruolo verticistico rivestito da COGNOME
Quanto, poi, al primo motivo – in cui ci si duole del mancato abbattimento per effetto dell’art. 78 cod. pen. prima della diminuzione della pena per l’abbreviato – va richiamato il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta ( si veda per tutte Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, COGNOME COGNOME Rv. 278494: in motivazione la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d’esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.