Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 892 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 892 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell’odierno ricorrent pronunciata con sentenza in data 20 giugno 2017 dal Tribunale di Pistoia relazione a fattispecie di rapina.
1.1. Il ricorso, originariamente fissato avanti alla settima sezione pen stato trasmesso alla sezione ordinaria competente per materia.
Propone ricorso per cassazione l’imputato COGNOME NOME con l’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo,si lamenta violazione di legge e vizio di in di della quantificazione dei singoli aumenti di pena a titolo di continuazio relazione ai diversi reati satellite.
2.2. Con il secondo motivo,si lamenta vizio di motivazione in relazione a dichiarata penale responsabilità per il reato sub A). La Corte avrebbe male valu gli esiti delle intercettazioni in cui si descriveva una condotta del tutto di quella in contestazione e ricostruita dai testi posto che richiama la prese un’altra persona, una iniziale resistenza della persona offesa e un tipo di vi (il tirare i capelli della vittima) di fatto negate dalle stesse persontoffe
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Il secondo motivo di ricorso, da valutarsi preliminarmente nel rispe dell’ordine logico delle questioni, è inammissibile.
2.1. Le doglianze riguardanti la ricostruzione dei fatti risultano proposte fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri del di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzio valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, COGNOME, Rv. 23 Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, COGNOME, Rv. 253099).
2.2. Nel caso di specie, l’iter argomentativo del provvedimento impugna appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi cr degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico qu interpretativo, non essendo presenti errori nell’applicazione delle regole logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità mani Sussiste infatti una motivazione che – fin dal primo grado (cfr. pag. 4 sentenza) fornisce l’indicazione degli elementi di coerenza fra intercettazi fatto e spiega anche le incongruenze reiterate anche in sede di legittimi ricorrente (“Sono tutti elementi che coincidono con le caratteristiche della rapina: l’orario è lo stesso, indicato dalle testimoni; i soldi non furono dati subi (“abbiamo tardato molto”), perché il rapinatore si diresse versò la collaboratrice
occasionale (COGNOME), che in effetti “non mi dava i soldi” e non verso la dipendente del distributore (SANN1A); la COGNOME non è italiana, come osserva giustamente l’interlocutore, ma rumena, il che dimostra che i due stavano parlando proprio della persona coinvolta nella rapina. È coerente anche la descrizione dell’azione: fu necessario afferrarla, e portarla con la pistola alla tempia fino dalla SANN1A, per ottenere che questa sborsasse l’incasso. Da qui l’apprezzamento, tipicamente maschile, sulle capacità di opposizione della COGNOME (“questa è una con le palle”). Infatti, il rapinatore non sapeva che quella non era una dipendente, ed interpretò la sua resistenza come espressione di coraggio. Ha poca rilievo il fatto che COGNOME dica in ambientale di averla ‘presa per i capelli’. Il particolare in sé non è stato descritto dalle testimoni, ma la pistola puntata alla tempia è comunque un gesto che coinvolge il capo. Altro aspetto coincidente con il fatto in esame è che quel giorno l’incasso era stato notevole, come riferito dalla teste, tanto che nell’ambientale questo viene sottolineato con le parole “sai quanto movimento]’ ha quella?”). A fronte di tale motivazione – logica e congrua – il ricorrente si li a reiterare le medesime considerazioni di fatto e non offre elementi idone elidere la portata delle argomentazioni articolate dai giudici del merito.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Quanto ai profili di lamentata omessa motivazione in ordine agli aumenti continuazione, va ricordato che anche le Sezioni Unite PIZ2:0NE hanno ritenut che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di debba essere correlato all’entità degli stessi e comunque tale da consent verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 – 01). La sentenza in esame non ottempera a tali indicazioni. Manca la specificazione dei singoli aumenti, tra l operati in maniera indifferenziata per i delitti di furto e tentato furto. In vi è motivazione sulla misura dell’aumento (non minimale) per la rapina ogget del giudizio, valutata come reato satellite.
La ritenuta ammissibilità e fondatezza della doglianza in tema trattamento sanzionatorio, seppur in parte qua, del ricorso, consente a q Corte di rilevare d’ufficio le questioni inerenti all’applicazione della decl delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e di dichia l’effetto, l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo S (tent pluriaggravato commesso tra il 10 e 1’11 marzo 2014).
Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che allorché non tutti i mot ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili d’ufficio le que inerenti all’applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cu 129, comma 1, cod. proc. pen., che non comportino la necessità di accertamen in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di le
(ex multis Sez. 1, sent. n. 9288 del 20/1/2014, Rv. 259788). Applicandosi, ai della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la più favorev disciplina introdotta dalla I. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massim assenza degli ulteriori aumenti dovuti alle condizioni soggettive ostative di cpv. dell’art. 161 cod. pen. (non risulta contestata la recidiva qualificata) interamente maturato alla data dell’odierna pronunzia.
Le suesposte considerazioni impongono la declaratoria di estinzione p prescrizione del tentato furto pluriaggravato contestato al capo S) e l’annulla della sentenza impugnata in relazione ai rimanenti capi con rinvio ad altra sez della Corte di appello di Firenze e la declaratoria di definitività dell’accer di responsabilità sui residui reati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui capo s) perché estinto per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione per i residui reati e rinvia per giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così decis in Roàia, il 16 novembre 2022