Continuazione del Reato: La Cassazione Nega il Beneficio per Distanza Temporale
L’istituto della continuazione del reato rappresenta un pilastro del diritto penale sostanziale, volto a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più reati sotto l’impulso di un unico progetto criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede la sussistenza di precisi requisiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, Num. 38115/2024) offre un chiaro esempio dei limiti applicativi di tale beneficio, sottolineando l’importanza della vicinanza temporale e della prova di un disegno unitario.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (cosiddetto “spaccio di lieve entità”). La difesa del ricorrente aveva chiesto alla Corte di Appello di riconoscere il vincolo della continuazione del reato tra il fatto per cui si procedeva e altri reati analoghi, oggetto di precedenti sentenze divenute definitive. L’obiettivo era ottenere una pena complessiva più mite, unificando i vari episodi sotto un’unica cornice sanzionatoria.
Tuttavia, la Corte di Appello di Genova aveva rigettato la richiesta, evidenziando due elementi ostativi: la considerevole distanza temporale tra i diversi episodi criminosi e la totale assenza di elementi concreti che potessero dimostrare l’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e la nozione di continuazione del reato
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando pienamente la valutazione della Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno ribadito che la motivazione della sentenza d’appello era logica, congrua e non censurabile in sede di cassazione.
Le Motivazioni: Assenza del “Medesimo Disegno Criminoso”
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione dei presupposti per l’applicazione della continuazione del reato. La Corte ha sottolineato che, affinché si possa configurare un “medesimo disegno criminoso”, non è sufficiente la semplice ripetizione di reati della stessa indole. È necessario, invece, che le diverse condotte siano state concepite e programmate sin dall’inizio come parte di un unico piano.
Nel caso specifico, la “notevole distanza temporale” tra gli episodi è stata considerata un forte indizio dell’assenza di tale programmazione unitaria. La difesa non ha fornito alcun elemento (come testimonianze, documenti o altre circostanze) capace di superare questa presunzione e di dimostrare che i vari reati fossero tappe di un unico progetto deliberato in origine. La motivazione della Corte di Appello, che valorizzava proprio questi aspetti, è stata quindi ritenuta immune da vizi logici o giuridici.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la continuazione del reato non può essere invocata come un automatismo basato solo sulla natura simile dei reati commessi. Il fattore temporale, pur non essendo l’unico criterio, assume un’importanza decisiva: maggiore è il tempo che intercorre tra i reati, più difficile diventa provare l’esistenza di un disegno criminoso unitario. La decisione serve come monito per la prassi legale, ricordando che la richiesta di applicazione di questo beneficio deve essere supportata da elementi di prova concreti e specifici, idonei a dimostrare che le varie condotte illecite non sono state il frutto di decisioni estemporanee e separate, ma l’attuazione di un piano preordinato.
Quando può essere riconosciuto il vincolo della continuazione del reato?
Il vincolo della continuazione può essere riconosciuto quando più reati sono commessi in esecuzione di un “medesimo disegno criminoso”. La giurisprudenza, come confermato in questa ordinanza, richiede che tale disegno sia provato e che non vi sia una notevole distanza temporale tra gli episodi che ne smentisca l’esistenza.
Perché la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in questo caso?
La Corte ha respinto il ricorso perché ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di Appello. Quest’ultima aveva evidenziato la notevole distanza temporale tra i reati e l’assenza di qualsiasi elemento probatorio che dimostrasse l’esistenza di un unico disegno criminoso a legarli, rendendo così inapplicabile la continuazione.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38115 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati analoghi, che avevano formato oggetto di precedenti sentenze passate in giudicato.
Rilevato che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra gli episodi e l’assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Considerato che le argomentazioni svolte, conformi ai criteri stabiliti in questa sede, sono sorrette da valutazioni congrue, non censurabili in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Prdetib