Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1077 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1077 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 06/06/1992
avverso la sentenza emessa il 20 marzo 2024 dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ge -ierale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistit) per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, in parziale r forma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino con ia quale
NOME COGNOME è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha riconosciuto la continuazione esterna con i reati già giudicati con la sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla medesima Corte di appello il 3/11/2022 e, ritenuto più grave il reato ascritto al capo C) nella citata sentenza, ha rideterminato la porzione di pena ex art. 81 cod. pen., in relazione al reato oggetto del presente procedimento, in anni uno di reclusione ed euro 1.600,00 di multa.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo due motivi di ricorso di !:eguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il fatto oggetto del presente procedimento rientra nella più ampia condotta, avvenuta nel giugno 2020, in relazione alla quale lo stesso e stato già giudicato con sentenza irrevocabile emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti. Ciò in quanto, non essendovi prova di approvvigionamenti successivi al giugno 2020 e risultando dalle indagini svolte nell’altro procedimento che il luogo di stoccaggio della droga era costituito dall’abitazione di Matoshi, deve ritenersi che la cocaina oggetto della cessione contestata nel presente procedimento, avvenuta nell’agosto del 2020, appartiene alla medesima partita acquistata nel giugno 2020. La sentenza impugnata ha, pertanto, erroneamente ric. ettato l’eccezione considerando esclusivamente il diverso contesto temporale delle condotte.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea determinazione della pena per avere il giudice di appello determinato la porzione pena, in aumento ai sensi dEll’art. 81, secondo comma, cod. pen., senza aver proceduto alla riduzione di un terw pEr la scelta del rito abbreviato.
Con successiva memoria il ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ha ulteriounente illustrato le ragioni di fondatezza dell’eccezione dedotta con il primo motivc e, in particolare, gli elementi fattuali che consentono di ritenere che la droga di cui si contesta la cessione nel presente procedimento appartiene alla medesima partita in relazione alla quale il ricorrente è stato già condannato con sentenza definitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, da un lato, si fonda su un dato congetturale e, dall’altro lato, non si confronta con l’ineccepibile motivazione della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione ponendo l’accento sulla mancanza di contiguità temporale e sulla diversità ontologica e cronologica delle condotte contestate nei due procedimenti.
Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, dal Collegio pienamente condiviso e ribadito, in forza del quale, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall’ , rt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in esser e contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continu là, in funzione della realizzazione di un unico fine (così, Sez. 3, n. 23759 del 10/022023, El Khaddach, Rv. 284666). In presenza, dunque, di un significativo iato temporale tra le condotte, che nel caso in esame risultano, peraltro, commesse in territori diversi, è stata, dunque, legittimamente esclusa l’identità del fatto, configurabile, secondo la costante esegesi di questa Corte, solo nel caso in cui sussiste una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799).
E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso ( in quanto la sentenza imp( ignata ha determinato la misura dell’aumento di pena senza specificare se si è tenutci conto della riduzione di pena per l’abbreviato.
Va, infatti, considerato che, in tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora, come nel caso in esame, il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione cli:ffl’a 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivdzione in ordine “al quantum” (così, da ultimo, Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281617).
Alla luce di quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione dell’aumento a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell’aum 2nto a titolo di continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente