Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30862 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 16/01/1981
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenz delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. 1J, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutt i predetti indicatori, potendo l’unitarietà dei disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giud sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazi tra i reati per cui NOME COGNOME è stata condannata con quattro diver sentenze in ragione dell’ampio intervallo temporale – mai inferiore ai sette me e, in alcuni casi, assai più dilatato – che separa i singoli reati, nonché dell’a di elementi che inducano a ritenere che le manifestazioni criminali dell’istant di là della loro relativa omogeneità (trattasi, invero, di reati di truffa ricettazione), abbiano costituito espressione di un’unica, preventiva, deliberazione;
che la linearità delle predette considerazioni non è inficiata dalle s obiezioni articolate dalla ricorrente, la quale si astiene dall’indicare circ dimostrative, in fatto e diritto, dell’illegittimità della decisione impugnata, esorbita dal solco della discrezionalità riconosciuta, in materia, al g dell’esecuzione e la cui motivazione appare aliena da profili di manifesta illog o contraddittorietà;
che, a tal proposito, va ribadito che il decorso di un consistente torno di t tra le manifestazioni antisociali supporta, di per sé, sul piano sia logi giuridico, il convincimento espresso dal giudice dell’esecuzione;
che le censure articolate dalla ricorrente non valgono, dunque, a comprovar l’illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell’esecuzione, il attraverso un idoneo apparato argomentativo, ha chiarito, nel fisiologico esercizio del libero apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragio debba escludersi l’esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, ori disegno criminoso comprendente gli illeciti indicati nell’istanza, connotat ribadito, da una distanza cronologica che, a prescindere da ogni a considerazione, appare francamente incompatibile con la dedotta anticipat programmazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 05/06/2025.