Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1386 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1386 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 07/06/2025 del TRIBUNALE di Terni dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Terni, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di XXXXXXXXXXXXXXXXXdi applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse: dal Tribunale di Frosinone del 24 marzo 2014, irrevocabile il 16 ottobre 2014, per il reato di cui agli artt. 610, 635, comma secondo, cod. pen., commesso a Frosinone il 3 ottobre 2008; dal Tribunale di Rieti il 10 novembre 2014, irrevocabile il 13 giugno 2015, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso a Fiano Romano il 13 novembre 2011; dal Tribunale di Latina il 10 luglio 2020, irrevocabile il 18 ottobre 2022, per il reato di cui agli artt. 112, 635, 640 cod. pen., commessi a Latina il 12 agosto 2012; dal Tribunale di Velletri il 31 marzo 2023, irrevocabile il 2 gigno 2023, per i reati di cui agli artt. 56, 640, 625 e 635 cod. pen. commessi a Pomezia il 26 gennaio 2019; dal Tribunale di Terni il 7 gennaio 2021, irrevocabile il 26 gennaio 2024, per il reato di cui all’art. 629 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso, come ulteriormente illustrato nell’articolata memoria pervenuta il 17 novembre 2025, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sull’arco di tempo trascorso e sulla parziale differenza dei titoli di reato e non avrebbe tenuto nel dovuto conto dello stato di tossicodipendenza;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti emerge che i reati sono stati commessi in un lungo arco temporale, in zone e luoghi diversi e che questo, pure trattandosi di reati contro il patrimonio, esclude l’esistenza di nesso eziologico con lo stato di tossicodipendenza per cui non Ł possibile ritenere che questi siano il frutto di una originaria ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del
– Relatore –
Ord. n. sez. 17517/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. 24252NUMERO_DOCUMENTO
26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò anche considerato che lo stato di tossicodipendenza, come espressamente evidenziato dal giudice dell’esecuzione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), non costituisce da solo, in assenza di altri indici, un criterio sufficiente al fine del riconoscimento della continuazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.