Continuazione del reato: quando il tempo spezza il disegno criminoso
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 23964/2024, offre un importante chiarimento sui requisiti per l’applicazione della continuazione del reato. Questo istituto, disciplinato dall’art. 81 cpv. del codice penale, è fondamentale perché consente di mitigare la pena quando più reati sono frutto di un unico piano. Il caso in esame riguarda due episodi di evasione e dimostra come il fattore temporale possa essere decisivo per escludere tale beneficio.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino. La difesa del ricorrente si basava su due punti principali: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il riconoscimento della continuazione del reato tra due distinti episodi di evasione.
I Motivi del Ricorso e il Diniego dei Benefici
Il ricorrente sperava di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, entrambe le richieste sono state respinte dalla Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
In primo luogo, è stata negata l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. a causa dei numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato e della gravità del reato commesso. Questi elementi sono stati ritenuti ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Continuazione del Reato e l’Importanza del Lasso Temporale
Il punto cruciale della decisione riguarda il diniego della continuazione del reato. La difesa sosteneva che i due episodi di evasione, essendo della stessa natura, dovessero essere considerati come parte di un unico disegno criminoso. La Cassazione, tuttavia, ha seguito un orientamento consolidato, sottolineando che la sola identità della tipologia di reato non è sufficiente.
L’assenza del “Medesimo Disegno Criminoso”
Perché si possa parlare di continuazione, è necessario dimostrare l’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”, ovvero un piano unitario e deliberato fin dall’inizio. La Corte ha individuato due elementi chiave che, nel caso di specie, escludevano tale presupposto:
1. L’estemporaneità delle condotte: Le evasioni non apparivano come atti pianificati, ma come decisioni estemporanee.
2. L’apprezzabile lasso temporale: I due episodi erano significativamente distanti nel tempo, essendo stati commessi rispettivamente il 14/12/2017 e il 23/03/2018, a più di tre mesi di distanza l’uno dall’altro.
Questo intervallo temporale è stato giudicato troppo ampio per poter sostenere l’esistenza di un’unica programmazione criminosa iniziale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e meramente reiterativo delle argomentazioni già respinte in appello. La decisione si basa sulla rigorosa applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esistenza di un disegno criminoso unitario deve essere provata attraverso precisi elementi indizianti. Tra questi, la vicinanza temporale tra i fatti è un indicatore di primaria importanza. Un lungo intervallo, unito alla natura estemporanea delle condotte, interrompe il nesso psicologico che deve legare i vari reati, rendendo inapplicabile il beneficio della continuazione del reato.
Le Conclusioni
L’ordinanza n. 23964/2024 ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dalla continuazione, non basta commettere reati identici. È indispensabile che emerga un piano unitario, deliberato in anticipo, che leghi le diverse azioni. Un lasso di tempo considerevole tra un reato e l’altro può essere interpretato dal giudice come un elemento sufficiente a escludere questa programmazione unitaria, portando a una valutazione di colpevolezza separata per ogni singolo episodio criminoso.
Perché è stata negata l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
È stata negata a causa dei numerosi e gravi precedenti penali del ricorrente e della gravità del reato di evasione commesso, elementi considerati ostativi al riconoscimento del beneficio.
Quali elementi escludono la continuazione del reato nel caso esaminato?
La continuazione è stata esclusa a causa dell’estemporaneità delle condotte di evasione e, soprattutto, dell’apprezzabile lasso temporale che le separava (una commessa il 14/12/2017 e la seconda il 23/03/2018), ritenuto incompatibile con un unico disegno criminoso.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il ricorrente è stato condanNOME per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., è inammissibile, perché i motivi proposti sono meramente reiterativi e, comunque, manifestamente infondati;
rilevato che con il primo motivo la difesa ha censurato la motivazione del provvedimento impugNOME in relazione all’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ma la prospettazione difensiva non merita accoglimento in quanto il giudice di merito ha correttamente valorizzato, al fine di escludere il beneficio, i numerosi e gravi precedenti del ricorrente nonché la gravità del reato commesso (cfr. f. 4 della sentenza): elementi, questi, ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
considerato quanto al secondo motivo, con cui si è chiesta l’applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. – che la sentenza impugnata mostra di aver fatto buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da precisi elementi indizianti, tra i quali la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi (v., ex multis, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 01). Nel caso di specie, seppure la natura dei reati sia la medesima, il disegno criminoso non può essere considerato tale in ragione sia dell’estemporaneità delle condotte di evasione sia dell’apprezzabile lasso temporale, che le distanzia (la prima evasione è stata commessa il 14/12/2017 e la seconda il 23/03/2018);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024