Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25853 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25853 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRAPANI il 16/11/1967
avverso l’ordinanza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di TRAPANI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il
Tribunale di Trapani rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte.
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione,
tenuto conto dell’eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi di NOME, che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, denotavano
esclusivamente la «inclinazione al delitto e una personale scelta di vivere ricorrente alla commissione di reati» del ricorrente; connotazioni, queste, che
impedivano di ritenere dimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio esecutivo (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del
13/11/2012, NOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008,
COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di NOME COGNOME, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.