Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5382 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5382 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 28/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Gavardo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento limitatamente al sesto motivo con inammissibilità nel resto del ricorso; letta la memoria del difensore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza in data 22 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 12 marzo 2024 rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME, in ordine ai reati di organizzazione di associazione a delinquere e ricettazione continuata, in anni 3 di reclusione ed € 900,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti:
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art.606 lett. c) cod. proc. pen., difetto di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla nullità della sentenza per indeterminatezza dei capi di imputazione nn.10 e 11;
inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art.606 lett. b) cod. proc. pen., difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’associazione di cui al capo n.10 dell’imputazione ed al ruolo in essa svolto dalla imputata trattandosi di fatti che avevano visto operare con interessi contrapposti due coppie di amici, senza che potesse assumere rilievo decisivo il rapporto sentimentale che legava la donna al coimputato COGNOME;
inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art.606 lett. b) cod. proc. pen., difetto di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione di timbri e ricettari medici, posto che la conclusione
doveva ritenersi in contrasto con quanto riferito personalmente dall’imputato COGNOME nel corso del suo esame quando aveva dichiarato di avere personalmente effettuato il furto di tali oggetti;
inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art.606 lett. b) cod. proc. pen., difetto di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche;
inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art.606 lett. b) cod. proc. pen., difetto di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla entità della pena ed agli aumenti per continuazione;
assoluta mancanza della motivazione quanto alla richiesta di riconoscimento della c.d. continuazione esterna con i fatti di estorsione giudicati dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la pronuncia datata 4 giugno 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi ad eccezione dell’ultimo devono ritenersi o meramente reiterativi di questioni già devolute all’analisi della Corte di appello ovvero manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ed invero, quanto alla eccezione di nullità per indeterminatezza del capo di imputazione, va ricordato il principio di riferimento secondo il quale non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell’imputazione stessa (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264877 – 01); orbene, nel caso in esame, sia con riferimento al reato associativo che con riguardo alla contestazione di ricettazione, le condotte addebitate alla COGNOME sono descritte in modo puntuale facendosi riferimento sia al preciso ruolo organizzativo svolto dalla stessa nella compagine associativa che alla attività di ricezione di oggetti provenienti da furto, così che non può ritenersi sussistere alcuna radicale incertezza dei fatti contestati.
In relazione al secondo motivo, va rilevato come la Corte di merito, con precisi e puntuali riferimenti a vari aspetti della ricostruzione dei fatti esposti a pagina 12 della motivazione, ha concluso ritenendo sussistente una stabile organizzazione associativa pur rudimentale, nel contesto della quale, l’imputata, svolgeva un ben preciso ruolo e per la cui sussistenza sono stati evidenziati sia il rilevante numero di farmaci illecitamente ottenuti che la stabile durata delle attività illecite protratte per oltre due anni e mezzo. Trattasi di valutazioni che in quanto ancorate a precisi elementi del fatto si sottraggono alle censure esposte con il secondo motivo non evidenziandosi nØ la denunciata violazione di legge nØ tantomeno il difetto rilevante di motivazione.
Quanto al terzo motivo di ricorso ed alla responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, in alcun modo la ricostruzione difensiva può assumere valenza decisiva posto che, anche a volere ritenere che l’autore del furto fosse stato il compagno convivente dell’imputata, la successiva ricezione delle ricette e dei timbri personali dei medici da parte della ricorrente integra comunque la contestata condotta di cui all’articolo 648 del codice penale. Peraltro, anche su tale aspetto, le osservazioni della Corte di merito esposte a pagina 13 della motivazione appaiono prive dei lamentati vizi essendosi fatto riferimento proprio al rinvenimento nell’abitazione ove l’imputata risiedeva, di materiale di provenienza illecita che integra l’elemento costitutivo la ritenuta ipotesi di cui all’art. 648 cod. pen.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati poichØ sia la
negazione delle attenuanti generiche che la determinazione della pena, peraltro in misura prossima al minimo con aumento per continuazione ridotto, sono stati ampiamente motivati dal giudice di merito con incensurabili riferimenti alla gravità delle condotte ed alla reiterazione delle stesse in un lungo arco temporale.
Fondato Ł invece l’ultimomotivo di ricorso non ravvisandosi motivazione alcuna della Corte di appello in ordine alla doglianza con la quale era stato richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con i fatti giudicati in una sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 4 giugno 2019divenuta irrevocabile il 22 aprile 2022 e, quindi, in data anteriore la trattazione del procedimento di appello. Rispetto a tale punto si impone l’annullamento con rinvio con obbligo del giudice di merito di valutare, in sede di nuovo giudizio sul punto, l’esistenza dell’unico disegno criminoso tra i diversi fatti.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la cui liquidazione tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa valutazione del vincolo della continuazione con la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 4/6/2019 con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 28/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME