Continuazione del reato: il peso del tempo nella pianificazione criminale
La continuazione del reato è un istituto fondamentale per la determinazione della pena nel nostro ordinamento. Tuttavia, non basta commettere più illeciti per ottenerne il riconoscimento: è necessaria la prova di un progetto unitario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della distanza temporale tra i reati come fattore determinante per escludere il medesimo disegno criminoso.
I fatti e il ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro un provvedimento della Corte d’Appello di Brescia. Il ricorrente lamentava un’asserita illogicità della motivazione riguardo al diniego del vincolo della continuazione tra due episodi delittuosi. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la connessione tra le condotte, che avrebbero dovuto essere considerate parte di un unico piano d’azione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi addotti erano manifestamente infondati, poiché la decisione impugnata appariva solida e coerente. Il punto centrale della controversia risiede nell’intervallo di tempo intercorso tra la prima e la seconda condotta illecita.
L’importanza del fattore temporale
Nella fattispecie esaminata, tra il primo e il secondo reato era trascorso un periodo di circa sei mesi. La Cassazione ha stabilito che, in presenza di una tale distanza temporale, è del tutto logico ritenere che il secondo illecito non fosse stato programmato nelle sue linee essenziali già al momento del compimento del primo. Al contrario, la condotta successiva deve essere interpretata come il risultato di una scelta autonoma, successiva ed estemporanea.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio consolidato secondo cui la continuazione del reato richiede che il soggetto abbia previsto e deliberato in anticipo l’intera serie degli illeciti. Se tra un episodio e l’altro intercorre un lasso di tempo significativo, l’onere di dimostrare l’esistenza di un filo conduttore unitario diventa estremamente rigoroso. In assenza di elementi concreti che colleghino i due eventi, il giudice di merito è legittimato a escludere il beneficio, ravvisando nel secondo fatto una nuova e distinta determinazione volitiva.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento sottolineano come la strategia difensiva non possa limitarsi a invocare genericamente la continuazione. È indispensabile fornire prove o indizi gravi che dimostrino la programmazione anticipata. La sentenza ribadisce che il tempo è un indicatore oggettivo della discontinuità criminale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo alle spese processuali, ma anche al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende per la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Cosa si intende per medesimo disegno criminoso?
Si tratta della programmazione anticipata di una serie di reati specifici, ideati dal colpevole prima dell’inizio dell’esecuzione del primo di essi.
Perché il tempo tra i reati è importante per la continuazione?
Un lungo intervallo temporale, come sei mesi, fa presumere che i reati siano frutto di decisioni separate e non di un unico piano prestabilito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e spesso a una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50929 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50929 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevan una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, in presenza di una distanza temporale di circa sei mesi tra il primo ed il secon reato, non è illogico sia stato ritenuto che il secondo non fosse stato programmato almeno nell sue linee essenziali (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) già al momento del compimento del primo, ma fosse frutto di una determinazione successiva ed estemporanea;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.