Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a VALONA( ALBANIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a VLORE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
ROMANO
che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità dei ricorsi.
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RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, all’esito del giudizio di rinvio limitato all misura del trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena nei confronti dei prevenuti, previa riduzione degli aumenti apportati a titolo di continuazione sulla pena base determinata con riferimento al reato associativo, in anni sette mesi uno,giorni dieci di reclusione per COGNOME NOME e in anni sei mesi cinque / giorni dieci di reclusione per COGNOME NOME.
In accoglimento dei profili di doglianza sviluppati dagli imputati nei motivi di ricorso e quindi sul tema devoluto dalla pronuncia di annullamento della terza sezione della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, che aveva riconosciuto un deficit motivazionale in relazione alla misura degli aumenti apportati a titolo dt continuazione, che erano rimasti immutati sebbene il giudice di appello avesse concesso le circostanze attenuanti generiche – che avevano determinato una sensibile riduzione della pena base per il reato associativo – la Corte di appello di Lecce ha rimodulato i suddetti aumenti in ragione dei quantitativi di droga e della natura dello stupefacente trattato.
2. La difesa del ricorrente COGNOME denuncia violazione del principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente e quindi violazione degli art.628 e 627, comma 3 cod.proc.pen., nonché mol:ivazione illogica ed apparente laddove il giudice distrettuale si era sottratto uno specific:o obbligo di motivazione con riferimento alla misura dell’aumento per ciascuno dei reati da porre in continuazione al di là del mero dato aritmetico degli aumenti, così da rendere riconoscibili gli elementi che avevano condotto alla definizione di quel valore alla luce della specifica e concreta antigiuricicità delle singole condotte.
La difesa di COGNOME NOME, a sua volta, denuncia violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art.62 bis cod.pen. in relazione ai capi B2 e C8 atteso che, se il presupposto della riduzione degli aumenti da apportare a titolo d continuazione era rappresentato dall’entità della riduzione determinata per il riconoscimento in appello delle circostanze attenuanti generiche sul reato base, le riduzioni per i reati satellite di cui ai capi B2 e C8 era stato apportato in misura decisamente deteriore rispetto al dovuto, tenuto conto degli aumenti apportati a titolo di continuazione dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili .
Va riaffermato il principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che nel caso in cui la pena venga fissata in termini di gran lunga più prossimi al minimo editl:ale, piuttosto che a valori medi, il mero richiamo a criteri di “adeguatezza’ o di “congruità” , ovvero il riferimento ai “criteri di cui all’art.133 cod.pen.” deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare la adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero l’obbligo della motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta tanto più si attenua quanto maggiormente la pena in concreto irrogata si avvicina al minimo edittale (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
Quanto agli aumenti apportati per la continuazione non ritiene questa Corte che siano stati superati i limiti minimi di specificità recentemente indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero gli aumenti apportati a titolo di continuazione risultano specificati non solo con riferimento alla misura aritmetica, ma tenendo conto delle singole contestazioni, e in particolare sono stati apportati in considerazione della natura dello stupefacente; . rtabiZto e della natura della-so- stana, così da ricondurre i fatti all’interno della cornice di riferimento ji cui alle dive ipotesi di cui all’art.73 dPR 309/90, laddove l’onere motivazionale si attenua proprio in considerazione della unicità e della omogeneità della ipotesi posta in continuazione, della modestia dell’aumento percentuale e della impossibilità di confondere i singoli aumenti apportati rispetto ad ulteriori reati satel lite che, nella specie difettano (sez.Un. n.47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv.282269).
Quanto ai principi di proporzionalità e di adeguatezza, richiamati nel motivo di ricorso dell’COGNOME, secondo cui il giudice distrettuale avrebbe dovuto applicare una riduzione degli aumenti per la continuazione in termini proporzionali alla riduzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sul reato base, va ribadito il principio più volte enunciato dal giudice di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui la valutazione rimessa in sede di determinazione della pena sfugge ar qualsiasi automatismo ovvero di rigida proporzionalità rispetto alle riduzioni apportate su diversi titoli di reato (sez.U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.
263717), allorquando sia sorretta, come nella specie, da una complessiva rivisitazione della misura del trattamento sanzionatorio, e non ricorre una ipotesi di reformatio in pejus qualora il trattamento sanzionatorio non venga rimodulato, ovvero venga ridimensionato sulla base di criteri autonomi, purchè la relativa statuizione sia sorretta da congrua motivazione e rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (sez.6, n.10169 del 2/10/2016 Tamburini, 266514). Nella specie gli aumenti sono stati modulati in termini decisamente favorevoli al ricorrente e con motivazione sintetica ma non manifestamente illogica o contraddittoria.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati nammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di assenza di colpa che giustifica l’esonero, al versamento di una pena pecuniaria in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.