Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50100 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50100 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GONNOSFANADIGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO per COGNOME, di cui alla memoria datata 8 novembre 2023, con le quali si è chiesta una sentenza di non luogo a procedere per il capo 10), confermando le conclusoni di cui al ricorso quanto alle altre imputazioni e alla memoria di replica datata 20 novembre 2023.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Cagliari ha confermato, nei confronti di COGNOME NOME, la sentenza con la quale il GUP del Tribunale di quella città lo aveva condannato per concorso in più ipotesi di furto e detenzione e porto di arma, riqualificato il reato di tentata rapina d capo 5) in tentativo di furto in abitazione.
La Corte territoriale, cui era stato devoluto dall’imputato solo il punto della decis di primo grado inerente al trattamento sanzionatorio, sull’assunto che fosse stat erroneamente calcolato l’aumento complessivo per la continuazione tra i reati e censurato il diniego delle generiche, ha disconosciuto l’errore, rilevando come dalla motivazione fosse emerso che tra i reati avvinti dal vincolo della continuazione per mera svista non era sta indicato il capo 2), tuttavia considerato nel dispositivo, poiché il COGNOME era stato condannat per l’appunto, per tutti i reati, compreso quello di cui al citato capo 2). Sotto altro prof andava considerato che il capo 11) era inerente a due autonome condotte, la detenzione e il porto di una pistola, cosicché il numero dei reati avvinti dall’unicità del disegno crimino l’indicato aumento per ciascuno di essi (quattro mesi di reclusione) davano conto dell correttezza dell’operato aumento pari a anni tre (cioè trentasei mesi), rilevando peraltro che primo giudice aveva determinato erroneamente la pena pecuniaria, non emendabile siccome più favorevole all’imputato, in difetto di impugnazione da parte della pubblica accusa.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto al calcolo degli aumenti a titolo continuazione, osservando che correttamente la Corte d’appello aveva rilevato quella che poteva considerarsi mera svista, con riferimento al capo 2) della imputazione, ma non altrettanto correttamente aveva ritenuto la contestazione di due autonome condotte (detenzione e porto di una pistola), rispetto alle quali ha precisato che la questione de condotta contestata al capo 11) era stata trattata alIe pagg. 17 e 18 della sentenza appellata ove era emerso che i tre coimputati si erano trovati il 13/2/2018 all’interno dell’ dell’ACCOSSU per perpetrare un furto in abitazione, solo in quel momento avendo l’ACCOSSU comunicato ai due complici di avere con sé una pistola, cosicché se il COGNOME poteva ritenersi responsabile del reato di porto, non poteva ritenersi responsabile anche della detenzione, non avendo avuto la consapevolezza della condotta detentiva. In ogni caso, i reati per i qual operare l’aumento di mesi quattro di reclusione ciascuno sarebbero sette, o al massimo otto (ove si volesse ritenere il concorso tra la detenzione e il porto dell’arma), ma non nove.
Con memoria datata 8 novembre 2023, la difesa ha formulato un motivo nuovo, con il quale ha rilevato l’improcedibilità del reato di cui al capo 10) per difetto di valida q allegando la denuncia della persona offesa COGNOME NOME e chiedendo, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del reato divenuto procedibile a querela di parte a segu dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 150/2022.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricors essere i reati avvinti dalla continuazione addirittura dieci, dei quali i :api 2, 7 e 11 sa relativi a condotte di detenzione e porto.
Con successiva memoria, la difesa dell’imputato ha rilevato la svista nella quale sarebbe incorso il Procuratore generale (il quale, nelle conclusioni, aveva erroneamente fatt riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva, non costituente oggetto di ricorso contestando la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in clliritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Con l’unico motivo dedotto, la difesa ha censurato il calcolo operato per gli aumenti titolo di continuazione che, tuttavia, deve considerarsi debitamente giustificato dai giu territoriali. Quanto al capo 2) apparentemente pretermesso, deve prendersi atto che è la stessa difesa ad ammettere che si è trattato di una svista, posto che la condanna ha riguardato anche quel capo d’imputazione.
Quanto invece al capo 11), dalla lettura della imputazione emerge che all’imputato è stato contestato di avere detenuto e portato in luogo pubblico, in concorso con ACCOSSU e COGNOME, una pistola. La Corte di merito ha ritenuto sussistente il concorso formale tra le du condotte. La difesa ha contestato l’assunto, opponendo una diversa ricostruzione fattuale delle condotte e formulando, per la prima volta in questa sede, una censura non dedotta in sede di merito. A prescindere dalla non deducibilità del motivo, sotto tale specifico aspetto (art. comma 3, cod. proc. pen.), devesi risolutivamente considerare che la ricostruzione fattuale coincide con quella riportata nella sentenza appellata, per la quale, nell’occorso, i tre si e trovati all’interno dell’auto allorquando l’ACCOSSU li aveva informati di avere portato con l’arma predisposta per l’azione predatoria.
Sul punto, è stato già spiegato da questa Corte di legittimità che, in tema di re concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzi escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata precedenza detenuta (sez. 1, n. 27343 del 4/3/2021, Amato, Rv. 281668-01, in cui, in motivazione, la Corte ha chiarito che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell’imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteri della detenzione rispetto al porto; sez. 6, n. 46778 del 9/7/2015, COGNOME, Rv. 265489-01; sez. 1, n. 18410 del 9/4/2013, COGNOME, Rv. 255687-01, in cui si è però precisato che non sussiste un onere probatorio a carico dell’imputato, bensì un onere di allegazione, nel sens che, in mancanza di specifica deduzione della concreta contemporaneità delle due condotte, il
giudice non è tenuto a effettuare verifiche e può attenersi al criterio logico della nor anteriorità della detenzione sul porto).
Nella specie, da una lettura doverosamente integrata delle due motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, emerge che l’ACCOSSU, nel moriento in cui notiziò i due complici della dotazione dell’arma, aveva semplicemente detto di essersi portato dietro “l’attrezzo” e che, quel giorno, non aveva portato anche il silenziatore, dando conto in tal mo della condivisione della detenzione dell’arma e delle sue parti, come contestato in imputazione.
Ne consegue la correttezza (anzi l’erroneità in favor, non emendabile in mancanza di impugnazione della parte pubblica) del calcolo operato, denunciato come errato in ricorso e la manifesta infondatezza del motivo.
Quanto alla dedotta improcedibilità del capo 10), nel caso di specie, il mutato regim di procedibilità invocato a difesa non assume alcun rilievo, neppure in astratto: la difesa omesso di considerare, infatti, che il reato contestato al capo 10) è un furto ai sensi del 624 bis, cod. pen., fattispecie che non rientra tra quelle interessate dalla riforma di cui a Igs. 150/2022. Quanto, poi, all’unico furto per il quale, sia pur astrattamente, poteva porsi profilo di improcedibilità , sussiste in atti una denuncia present da RAGIONE_SOCIALE in data 9/2/2018, con la quale la persona offesa ha chiesto la punizione degli autori del reato (quanto ai requisiti della querela, tra le altre, sez. 5, n. 2665 del 12/10 dep. 2022, COGNOME, Rv. 282648-01; sez. 2, n. 39673 del 8/9/2023, COGNOME, Rv. 285311-01; sez. 3, n. 24365 del 14/3/2023, COGNOME., RV. 284670-01).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa della inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 5 dicembre 2023.