Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6686 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6686 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Firenze respingeva la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili emesse il 9 aprile 2018 e il 22 settembre 2020, l’ultima della quale aveva determiNOME la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa al ricorrente.
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l’esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione unitaria, dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Firenze, che le ipotesi di bancarotta fraudolenta e di traffico di rifiuti, per le quali il ricorrente era stato condanNOME, si caratterizzavano per una radicale inconciliabilità delle condotte illecite e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, tra loro collegate.
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di NOME COGNOME, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordiNOME al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.